Sentenza n. 1590/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Palermo n. 861 del 25 febbraio 2025, recante condanna dell’amministrazione al pagamento di € 72.399,04 oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza chiedendo che l’Assessorato desse esecuzione alla sentenza civile notificata via PEC il 31 marzo 2025. Il titolo giudiziale aveva condannato l’amministrazione al pagamento di € 72.399,04, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. L’amministrazione non aveva provveduto spontaneamente all’adempimento. Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell’amministrazione all’esecuzione del giudicato e l’adozione delle misure sostitutive necessarie in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. e ha accolto il ricorso. Ha ordinato all’Assessorato di eseguire il titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. In caso di inutile decorso del termine, su sollecitazione dell’interessato, dovrà intervenire in via sostitutiva il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, nominato commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente del medesimo ufficio. Il commissario dovrà esercitare un’attività effettivamente sostitutiva, non limitata a meri atti di impulso verso l’amministrazione inadempiente. Il compenso sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la richiesta dovrà essere proposta entro il termine di cui all’art. 71 del medesimo decreto, decorrente dall’ultimo atto di esecuzione dell’incarico. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Assessorato e liquidate in € 1.901,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del titolo e di nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il compenso del commissario ad acta è determinato e liquidato con decreto collegiale secondo la disciplina delle spese di giustizia.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
La richiesta di liquidazione del compenso del commissario deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine previsto dalla norma, decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.
art. 86, comma 3, c.p.a.
La disposizione è richiamata per l’integrazione del dispositivo con la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione non esegue spontaneamente un titolo giudiziale ad essa notificato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine e predisporre contestualmente una misura sostitutiva per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza esercita un munus obbligatorio e non può rifiutare l’incarico né essere condizionato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- L’attività del commissario ad acta deve avere natura effettivamente sostitutiva: il semplice sollecito o impulso rivolto agli uffici dell’amministrazione inadempiente non costituisce corretto svolgimento dell’incarico.
- Il termine per chiedere la liquidazione del compenso del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo dell’incarico e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1232/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1224/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1225/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1228/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1229/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1230/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →