Sentenza n. 1208/2026 - Catania, Sezione 3
per l'ottemperanza ai decreti ingiuntivi n.372/24, 702/24, 152/25 del Giudice di Pace di Barcellona pozzo di Gotto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione dei decreti ingiuntivi del Giudice di Pace recanti condanna del Comune al pagamento di somme di denaro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha agito in ottemperanza ai decreti ingiuntivi n. 372/2024, n. 702/2024 e n. 152/2025, definitivamente esecutivi e notificati al Comune presso la sede reale, chiedendo il pagamento di euro 15.879,21 in favore dell'associazione, oltre interessi legali, e di euro 874,86 in favore del difensore, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Comune, dichiarato in dissesto con delibera consiliare del 27 novembre 2023, non si è costituito. Il ricorrente ha evidenziato che i crediti derivano da prestazioni di assistenza ai minori e da fatture successive al 31 dicembre 2022, sicché non rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Il TAR ha verificato anche l'ammissibilità dell'azione, la rituale notifica dei titoli e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione contro le amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha dichiarato ammissibile e accolto il ricorso. Ha ritenuto che, pur essendo il Comune in dissesto, la competenza dell'organo straordinario di liquidazione riguarda i fatti e gli atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2022, mentre i crediti azionati derivano da prestazioni e fatture successive a tale data; pertanto, l'organo straordinario di liquidazione non è competente e non opera l'inibitoria prevista dall'art. 248, comma 2, TUEL. Il giudizio di ottemperanza, pur essendo equiparabile a un'azione esecutiva, può quindi proseguire nei confronti del Comune. Quanto all'inadempimento, il Collegio ha applicato il principio secondo cui il creditore deve provare la fonte del diritto e la scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento, mentre spetta al debitore provare l'adempimento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Poiché il Comune non ha fornito alcuna giustificazione né prova dell'adempimento, il TAR ha ordinato all'Amministrazione di dare esecuzione ai titoli entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Milazzo, autorizzandolo a delegare un dipendente qualificato, con ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione su istanza della parte interessata. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione dei decreti ingiuntivi recanti condanna dell'amministrazione al pagamento di somme.
art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per l'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000
Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.
L'inibitoria delle azioni esecutive, applicabile anche all'ottemperanza, opera soltanto per i debiti rientranti nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.
art. 252, comma 4, d.lgs. 267/2000
L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
La competenza dell'organo straordinario di liquidazione è individuata in relazione ai fatti e agli atti di gestione verificatisi entro il termine previsto dalla norma; nel caso concreto, il TAR ha ritenuto rilevante il 31 dicembre 2022.
art. 14 d.l. 669/1996
Prevede il termine di 120 giorni decorrente dalla notifica del titolo esecutivo prima dell'esecuzione nei confronti dell'amministrazione; il TAR ne ha verificato il decorso.
art. 2697, comma 2, c.c.
Il debitore che eccepisce l'adempimento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi ha l'onere di provarli; tale regola è stata applicata al giudizio di ottemperanza relativo a crediti pecuniari.
art. 71, comma 2, d.P.R. 115/2002
La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.
Il termine per la domanda di liquidazione del compenso del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico.
art. 256 d.lgs. 267/2000
L'approvazione del rendiconto costituisce, secondo il richiamo dell'art. 248, comma 2, TUEL, il termine fino al quale opera l'inibitoria delle azioni esecutive per i debiti di competenza dell'organo straordinario di liquidazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna dell'amministrazione al pagamento di somme di denaro è equiparabile a un'azione esecutiva ai fini dell'art. 248, comma 2, TUEL; pertanto, durante il dissesto dell'ente, esso è inibito soltanto quando il debito rientra nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.
- La competenza dell'organo straordinario di liquidazione comprende i debiti derivanti da fatti e atti di gestione anteriori al termine temporale previsto dall'art. 252, comma 4, TUEL, anche quando l'obbligazione pecuniaria sia sorta formalmente in un momento successivo se costituisce conseguenza diretta e immediata della gestione pregressa.
- Quando il credito azionato in ottemperanza deriva da prestazioni e fatture successive al termine rilevante per la gestione liquidatoria del dissesto, l'organo straordinario di liquidazione non è competente e non opera, per tale credito, il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive previsto dall'art. 248, comma 2, TUEL.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo al pagamento di un credito, il creditore deve provare la fonte del diritto e la relativa scadenza, mentre è il debitore a dover dimostrare l'adempimento o la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
- Accertato l'inadempimento dell'amministrazione a un titolo esecutivo, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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