Sentenza n. 11697/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento: - “del provvedimento della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della difesa, firmato digitalmente con data 09.01.2023 e trasmesso via mail all’interessato relativo al mancato accoglimento della domanda di partecipazione all’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito, per il 2021 dei volontari in rafferma reclutati ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010 (Circolare n. M_D GMIL REG 2021 0527994 del 28.09.2021 e successive modifiche); (Allegato); - della Circolare della Direzione Generale per il personale militare prot. n. M_D GMIL REG2021 0527994 02-12-2021 recante ad oggetto “Immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito, per il 2021, dei volontari in ferma prefissata quadriennale, in rafferma biennale, reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, limitatamente alla parte di cui al paragrafo 3, sottoparagrafo a) alinea 8 ossia: “non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi”; (Allegato); - del provvedimento della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della difesa prot. n. M_D -OMISSIS- recante “Immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito, per il 2021, dei volontari in ferma prefissata quadriennale, in rafferma biennale, reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decorrenza giuridica 30 dicembre 2016, indetta con decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0527994 del 2 dicembre 2021” con il quale è stata approvata la relativa graduatoria limitatamente alla parte in cui non prevede tra gli idonei non vincitori il ricorrente; (Allegato)”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ammissione alla procedura di immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito, circolare recante i requisiti di partecipazione e graduatoria della procedura
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già volontario in ferma prefissata quadriennale in rafferma presso l’Esercito, ha impugnato il provvedimento del 9 gennaio 2023 con cui è stata respinta la domanda di partecipazione alla procedura di immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente, la circolare del 2 dicembre 2021, limitatamente al requisito consistente nel non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi, e la graduatoria approvata il 25 gennaio 2023, nella parte in cui non lo includeva tra gli idonei non vincitori. Il ricorrente aveva dichiarato di essere imputato in un procedimento penale e, a seguito dei controlli, era risultato rinviato a giudizio per un delitto non colposo. Ha dedotto eccesso di potere, manifesta ingiustizia, violazione dei principi costituzionali di presunzione di innocenza, uguaglianza, accesso agli uffici pubblici e buon andamento, nonché violazione del principio di proporzionalità, contestando la legittimità del requisito previsto dalla circolare. Il Ministero ha eccepito, da un lato, l’irricevibilità dell’impugnazione della circolare per tardività, trattandosi di atto immediatamente lesivo, e, dall’altro, l’improcedibilità o inammissibilità per carenza di interesse, poiché il ricorrente non aveva impugnato il precedente provvedimento del 16 dicembre 2022 che ne aveva disposto la non ammissione alla seconda rafferma biennale e il collocamento in congedo illimitato dal 30 dicembre 2022.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse a ricorrere. Il provvedimento del 16 dicembre 2022, non impugnato tempestivamente, aveva escluso il ricorrente dalla seconda rafferma biennale e lo aveva collocato in congedo illimitato. Tale atto aveva quindi fatto venir meno lo status di volontario in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale in servizio, requisito essenziale per partecipare alla procedura di immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente, previsto dalla circolare al paragrafo 3, sottoparagrafo a), secondo alinea. Di conseguenza, anche l’eventuale annullamento degli atti direttamente impugnati non avrebbe procurato al ricorrente alcun vantaggio concreto e attuale. Il Collegio ha inoltre rilevato, ad abundantiam, l’irricevibilità per tardività dell’impugnazione della circolare: poiché essa fissava i requisiti di partecipazione, incluso il divieto di essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi, costituiva atto immediatamente lesivo e avrebbe dovuto essere impugnata entro sessanta giorni dalla pubblicazione. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 954, commi 3 e 3-bis, d.lgs. 66/2010
La disposizione è richiamata quale base normativa del requisito relativo alla rafferma e alla permanenza in servizio, la cui mancanza ha determinato la non ammissione del militare alla seconda rafferma biennale.
art. 3, comma 1, lettera d), decreto del Ministero della difesa 23 aprile 2015
È richiamata quale ulteriore fonte del requisito la cui carenza ha fondato la non ammissione alla seconda rafferma biennale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Sussiste carenza di interesse a ricorrere quando l’atto impugnato non è idoneo, neppure a seguito del suo eventuale annullamento, a procurare al ricorrente un vantaggio concreto e attuale perché un precedente atto presupposto, non impugnato tempestivamente, ha definitivamente fatto venir meno un requisito essenziale per ottenere il bene della vita controverso.
- Quando un provvedimento presupposto determina l’esclusione da una condizione giuridica necessaria per partecipare a una successiva procedura, la mancata impugnazione tempestiva del provvedimento presupposto rende priva di utilità l’impugnazione degli atti successivi, salvo che il ricorrente dimostri un autonomo e concreto vantaggio derivante dal loro annullamento.
- Una circolare che stabilisce i requisiti di partecipazione a una procedura selettiva è immediatamente lesiva, se il requisito contestato impedisce direttamente la partecipazione dell’interessato; essa deve quindi essere impugnata entro il termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione, senza attendere l’adozione dell’atto applicativo di esclusione.
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