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Sentenza

Sentenza n. 6039/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento della Determinazione Dirigenziale prot. CA/214803/2025 del 31/10/2025; della D.C.M. n. 34 del 06/09/2018 di approvazione della scheda del piano di massima occupabilità di Via della Pace e della relativa scheda ivi approvata; della nota prot. CA/2025/153446, menzionata e non comunicata; della nota prot. RI/2025/0034110 del 12/08/2025 della Sovrintendenza Capitolina, menzionata ma non comunicata; di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ai provvedimenti impugnati che possa interpretarsi ostativo alla ricorrente.

Giustizia amministrativa202514377

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio della concessione demaniale permanente per occupazione di suolo pubblico, motivato dal contrasto con il Piano di massima occupabilità di Via della Pace

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione pubblica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva presentato istanza telematica per ottenere una concessione demaniale permanente a servizio del proprio locale. L'istanza era stata respinta da Roma Capitale perché il Piano di massima occupabilità di Via della Pace non prevedeva alcuna possibilità di occupazione di suolo pubblico. Con il ricorso erano stati impugnati il diniego, il piano di massima occupabilità e gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti, chiedendone l'annullamento previa sospensione degli effetti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, riferendo che Roma Capitale aveva disapplicato determinati piani di massima occupabilità e introdotto una nuova disciplina applicabile dal 1° gennaio 2026.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente accolto l'istanza del Ministero della Difesa di estromissione dal giudizio, rilevando la sua completa estraneità ai fatti di causa. Quanto alla domanda principale, il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione della ricorrente. La decisione è stata fondata sul principio dispositivo: fino al momento della decisione la parte può disporre dell'azione e dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio; il giudice deve conformarsi a tale dichiarazione, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Non trattandosi di giurisdizione oggettiva, il giudice non può proseguire il processo al solo fine di accertare l'illegittimità degli atti. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'attività difensiva svolta.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    La causa è stata rinviata per la trattazione del merito ai sensi della disposizione cautelare richiamata.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; la dichiarazione della parte, resa prima della decisione, impone al giudice di prenderne atto in applicazione del principio dispositivo.

  • art. 70 della D.A.C. 318/2025

    La parte ricorrente ha richiamato la disposizione quale base della nuova disciplina applicabile dal 1° gennaio 2026, senza che il TAR ne abbia esaminato nel merito contenuto ed effetti.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente può dichiarare il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione; il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il giudice amministrativo non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, poiché il processo amministrativo è informato al principio dispositivo e non è una giurisdizione oggettiva diretta all'accertamento astratto dell'illegittimità dell'atto.
  • L'estromissione dal giudizio è disposta nei confronti dell'amministrazione completamente estranea ai fatti oggetto della controversia.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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