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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44575/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione derivante da ordinanza cautelare emessa per il reato di lesioni personali gravi; il ricorrente era stato poi assolto con sentenza irrevocabile ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Il ricorrente censura la decisione di rigetto dell'istanza sostenendo violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizi motivazionali, contestando in particolare che la Corte abbia ritenuto sussistere una condizione ostativa fondata su una sinergica colpa grave dovuta a dichiarazioni mendaci e condotta processuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure per mancata individuazione della precisa violazione di legge e per carenza di specificità su presunte contraddizioni o illogicità motivazionali. Sul merito, la giurisprudenza richiamata e l'ordinanza impugnata hanno correttamente valutato, con apprezzamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità, che il richiedente abbia tenuto dichiarazioni mendaci (in sede di interrogatorio per la convalida del fermo e nel dibattimento con un alibi), condotte che in sinergia con l'intervento e il mantenimento della misura cautelare integrano colpa grave ostativa all'indennizzo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina il diritto all'equo indennizzo per ingiusta detenzione e la causa ostativa rappresentata dal fatto che l'indagato abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave; la valutazione richiede un accertamento ex ante della rilevanza della condotta rispetto all'apparenza di colpevolezza.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che sancisce l'assoluzione per non aver commesso il fatto; rilevante per definire l'ingiusta detenzione ma non impedisce che la condotta dell'indagato possa comunque escludere l'indennizzo se integrativa di colpa grave.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna per spese e ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o colpa nella determinazione dell'inammissibilità; applicata per sanzionare il ricorrente.

  • art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen.

    art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen.

    Prevede facoltà difensive dell'imputato (esercizio di diritti processuali); la giurisprudenza chiarisce che l'esercizio di tale facoltà non incide di per sé sul diritto all'indennizzo, se non associato a condotte dolose o gravemente colpose che abbiano causato l'ingiusta detenzione.

Massime di principio

  • Il diritto all'equo indennizzo per ingiusta detenzione è escluso se, ex ante, emerge che l'indagato ha dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave: non è necessario che la condotta integri un reato.
  • Il giudice della riparazione deve valutare autonomamente, con criterio ex ante, se la condotta dell'indagato ha creato la falsa apparenza della configurabilità dell'illecito che ha giustificato la misura cautelare.
  • Dichiarazioni false, reticenti o ambigue rese dall'indagato nel corso delle indagini o del processo possono integrare colpa grave e costituire causa ostativa all'indennizzo se in sinergia con l'intervento dell'autorità.
  • Le censure generiche o prive di indicazione puntuale della norma violata o degli specifici elementi di illogicità/contraddittorietà della motivazione sono manifestamente infondate e possono comportare l'inammissibilità del ricorso in Cassazione.
  • Non è sindacabile in sede di legittimità la valutazione di fatto fondata su elementi accertati in dibattimento; chi chiede l'indennizzo deve pertanto mirare a dimostrare l'inesistenza del nesso causale tra la propria condotta e l'adozione/mantenimento della misura cautelare.
  • Per una migliore difesa in casi simili conviene documentare puntualmente la mancanza di dichiarazioni mendaci o di comportamenti gravemente colposi, evidenziare l'assenza di sinergia causale con l'azione dell'autorità e, se possibile, proporre istanze e mezzi istruttori nel giudizio di riparazione per contrastare i rilievi di colpa grave.

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