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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04197/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utente)

La controversia

Un utente aveva chiesto al gestore telefonico il trasferimento della propria linea telefonica e del servizio internet presso la nuova sede della propria attività. Il gestore aveva inizialmente preso in carico la richiesta, ma aveva poi comunicato l’impossibilità tecnica di effettuare il trasloco senza prima attivare una nuova linea. L’utente aveva quindi attivato il nuovo numero e reiterato la richiesta di migrazione; poiché il trasferimento non era avvenuto e i servizi risultavano anche meno efficienti, aveva sospeso i pagamenti. La società aveva a sua volta sospeso i servizi. In giudizio l’utente aveva chiesto l’indennizzo previsto dalle condizioni contrattuali e dal d.m. n. 197/1997 per il ritardo/mancato trasferimento della linea, oltre al risarcimento dei danni ulteriori per la perdita di clientela e per la sospensione dei servizi. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo che il gestore avesse giustificato il mancato trasloco con motivi tecnici, che l’utente fosse moroso e che non fosse dimostrato il distacco delle linee nei termini allegati. Il ricorrente ha censurato la decisione per violazione delle regole sull’onere della prova e sulla responsabilità contrattuale del fornitore, per errata valutazione della documentazione contrattuale e per omessa pronuncia su alcune eccezioni e domande, deducendo in sintesi che spettasse alla società dimostrare l’impossibilità tecnica e il proprio esatto adempimento, nonché che l’eccezione di inadempimento della società fosse tardiva e che la sospensione dei pagamenti fosse giustificata dall’inadempimento del gestore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto per quanto di ragione i primi cinque motivi di ricorso, assorbendo i restanti, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha ritenuto che la decisione di merito avesse erroneamente addossato all’utente l’onere di provare l’inadempimento del gestore, nonostante fosse il fornitore a dover dimostrare di aver esattamente eseguito la prestazione o l’esistenza di impedimenti tecnici non imputabili. Ha inoltre rilevato una motivazione incoerente della Corte territoriale, che da un lato affermava una morosità dell’utente e dall’altro sosteneva che non fosse provato il distacco delle utenze, pur in un quadro in cui l’eccezione di inadempimento della controparte risultava tardiva. La Suprema Corte ha quindi rimesso al giudice del rinvio il riesame della controversia alla luce dei corretti criteri in tema di onere probatorio e di inadempimento contrattuale.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare l’inesistenza dei disservizi allegati dal cliente, cioè l’esatto adempimento, grava sul somministrante/fornitore, che deve dimostrare di avere reso la prestazione dovuta.

  • art. 1218 c.c.

    Il debitore contrattuale è responsabile salvo che provi che l’inadempimento o il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile; la mera allegazione di impedimenti tecnici non basta senza prova.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove non può fondarsi su un ragionamento incoerente o su elementi non adeguatamente dimostrati; la motivazione deve essere logicamente comprensibile.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Nel caso concreto la censura non è stata accolta come omesso esame di un fatto decisivo, ma come vizio motivazionale più radicale per contraddittorietà e erroneità del giudizio.

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla tempestività delle difese ed eccezioni del convenuto.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla tempestività delle eccezioni processuali e di merito della parte convenuta.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte di merito avrebbe dovuto pronunciarsi su tutte le domande e censure ritualmente proposte; la mancata pronuncia integra vizio di omissione.

  • art. 1460 c.c.

    L’eccezione di inadempimento opera come difesa di parte e, quando proposta, il creditore deve provare il proprio adempimento; nel caso concreto era stata ritenuta tardiva.

  • d.m. n. 197 del 1997

    Richiamato come fonte dell’indennizzo per il ritardo o mancato trasloco della linea.

  • art. 10 d.m. n. 197 del 1997

    Indicato come regola che impone il perfezionamento del trasferimento entro dieci giorni dalla richiesta, salvo impedimenti tecnici.

  • art. 25, comma 1, condizioni generali di contratto

    Prevede l’obbligo del somministrante di effettuare il trasloco entro dieci giorni e riconosce il diritto all’indennizzo e all’eventuale maggior danno in caso di ritardo.

  • art. 19 condizioni generali di contratto

    Richiamato dal ricorrente quanto al preavviso prima del distacco delle linee.

Massime di principio

  • Nel rapporto di somministrazione/fornitura di servizi, quando l’utente allega un disservizio o un inesatto adempimento, spetta al fornitore provare di aver eseguito correttamente la prestazione o, in alternativa, la sussistenza di una causa non imputabile che abbia impedito l’adempimento.
  • L’allegazione di impedimenti tecnici da parte del gestore non è sufficiente, da sola, a escludere la responsabilità contrattuale: occorre una dimostrazione concreta e specifica dell’ostacolo e del suo carattere non imputabile.
  • L’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. si inserisce nel giudizio come difesa della parte debitrice, ma non esonera il creditore dall’onere di provare l’altrui inadempimento; una volta sollevata, il creditore può contrastarla provando il proprio esatto adempimento.
  • Una motivazione che attribuisca al cliente l’onere di dimostrare il mancato adempimento del fornitore, pur a fronte di una richiesta di migrazione del servizio e di clausole che impongano al somministrante un termine di esecuzione, è giuridicamente errata.
  • Il giudice di merito deve mantenere coerenza logica tra le affermazioni sulla morosità dell’utente, sulla prova del distacco delle utenze e sulla giustificazione del mancato trasloco; contraddizioni interne su questi punti possono integrare vizio di motivazione censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazioneInadempimentoMoraProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

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