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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21629/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il difensore deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, richiamando gli artt. 27, 274, lett. c), 275, comma 3-bis e 275-bis c.p.p.; censurava la presunta illogicità della motivazione in ordine all'imprescindibilità della carcerazione, sostenendo che i precedenti penali richiamati erano molto remoti (2005-2008), che il ricorrente aveva già scontato misure domiciliari in passato (anche nel 2006 e con ammissione al domicilio nel 2017), che la provenienza geografica non può costituire presunzione di inadeguatezza della misura domiciliare e che vi era difformità di trattamento rispetto ad alcuni correi. Inoltre si segnalava il lungo periodo di custodia (presofferto cautelare) e l'esistenza di atti peritali in corso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere articolato con censure manifestamente infondate. Ha confermato che il Tribunale di Bologna e il GIP avevano logicamente motivato la decisione sulla inidoneità della misura domiciliare, valorizzando: la gravità del fatto (tentativo di rapina a un furgone portavalori da parte di una "batteria" di trasfertisti), l'uso di armi di provenienza delittuosa e di autovetture con targhe clonate, la "professionalità" degli autori e la personalità del ricorrente con numerosi precedenti e condanne per rapina, stupefacenti e resistenza. I giudici del merito hanno ritenuto che gli arresti domiciliari e il braccialetto elettronico non garantissero un adeguato contrasto al rischio di reiterazione, dato il profilo criminologico dell'indagato. La Corte ha altresì ricordato che la valutazione della pericolosità e dell'idoneità della misura è riservata al giudice di merito se congruamente motivata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 27 c.p.p.

    Norma richiamata dalla difesa; la Corte ha ritenuto che le censure mosse non dimostrassero violazione di legge, in quanto la valutazione sulla pericolosità e sull'adeguatezza della misura è di competenza del giudice di merito se logicamente e congruamente motivata.

  • art. 274 lett. c) c.p.p.

    Richiamato dalla difesa tra le norme processuali; la Corte non ha ritenuto che vi fosse vizio motivazionale o violazione procedurale tale da consentire l'accoglimento del ricorso.

  • art. 275 c.p.p., comma 3-bis

    Norma evocata dalla difesa in relazione alle modalità di riesame della misura; la Corte ha confermato che il giudizio del riesame è incensurabile in sede di legittimità quando sia congruamente motivato.

  • art. 275-bis c.p.p.

    Richiamata dalla difesa: la Corte ha ritenuto che non ci fosse violazione dei criteri stabiliti per la valutazione sulla sostituzione della misura, poiché il Tribunale aveva adeguatamente documentato l'insussistenza delle condizioni per misure meno afflittive.

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    Norma formale utilizzata per trasmettere la requisitoria scritta della Procura Generale; la disposizione è stata applicata per la comunicazione degli atti alla Corte.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese e per la liquidazione di una somma in favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000 ai sensi di questa disposizione.

Massime di principio

  • La valutazione della pericolosità e dell'adeguatezza di una misura cautelare è prerogativa del giudice di merito: in cassazione si verifica solo la congruenza e la logicità della motivazione.
  • Precedenti penali gravi e ripetuti, la partecipazione a organizzazioni criminali 'professionali', l'uso di armi e l'azione coordinata in trasferta sono elementi che rafforzano la necessità della custodia cautelare in carcere.
  • Il mero decorso del tempo in custodia cautelare ("presofferto cautelare") non è, di per sé, motivo sufficiente per la sostituzione della misura con i domiciliari.
  • La difformità di trattamento rispetto a correi può essere rilevante solo se fondata su elementi concreti e non su semplici confronti formali; motivi di salute o circostanze personali possono giustificare trattamenti diversi.
  • Gli strumenti di controllo esterno (braccialetto elettronico, arresti domiciliari) possono essere ritenuti inidonei laddove non interrompono le condizioni oggettive e soggettive che rendono concreto il rischio di reiterazione del reato.
  • L'origine geografica dei soggetti non costituisce di per sé prova della non idoneità della misura domiciliare: occorre sempre valutare elementi concreti di pericolosità e di collegamento organizzativo.

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