Prescrizioni del Garante n. 290 del 17/04/2026
Provvedimento del 17 aprile 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato il reclamo di un interessato che chiedeva la rimozione o, in subordine, la deindicizzazione di alcuni articoli pubblicati dal quotidiano online "Il Corriere del Giorno" relativi a vicende giudiziarie risalenti. Dopo aver acquisito le osservazioni dell’editore e le repliche del reclamante, l’Autorità ha ritenuto che gli articoli restassero tuttora sorretti da un interesse pubblico attuale, anche per i recenti sviluppi giudiziari e per il ruolo dell’interessato nei fatti narrati. Il Garante ha inoltre richiamato la disciplina speciale applicabile al trattamento per finalità giornalistiche e la tutela dell’archivio storico-documentaristico, concludendo che non sussistono i presupposti per accogliere né la cancellazione né la deindicizzazione richiesta all’editore.
Reclamo di un interessato contro Fondazione Corriere del Giorno per rimozione/deindicizzazione di articoli giornalistici online: reclamo dichiarato infondato
Reclamo contro un quotidiano online per rimozione e deindicizzazione di articoli giudiziari
Il Garante ha esaminato il reclamo proposto da un interessato nei confronti di Fondazione Corriere del Giorno, editore del quotidiano online "Il Corriere del Giorno", avente ad oggetto alcuni articoli pubblicati anni prima e relativi a vicende giudiziarie che lo coinvolgevano. Il reclamante chiedeva la rimozione degli articoli o, in subordine, la loro deindicizzazione dai motori di ricerca generalisti, deducendo la sopravvenuta mancanza di attualità delle notizie e il pregiudizio alla propria reputazione e attività professionale.
Origine del reclamo e doglianze dell'interessato
Il reclamo è stato presentato il 3 luglio 2025 ai sensi dell’art. 77 GDPR. L’interessato ha sostenuto che le notizie pubblicate dalla testata riguardavano fatti risalenti a circa sette anni prima, ormai superati dagli esiti processuali successivi e, secondo quanto dedotto, non più rispondenti a un interesse pubblico attuale. Ha rappresentato di aver già chiesto alla redazione, con comunicazioni del 26 maggio 2025 e dell’8 giugno 2025, la rimozione degli articoli o, in subordine, la deindicizzazione, ricevendo un diniego motivato dal persistente diritto all’informazione.
L’interessato ha inoltre evidenziato che la persistenza online delle notizie avrebbe ostacolato alcune opportunità professionali e che, esercitando la professione di avvocato, la presenza di articoli concernenti vicende giudiziarie pregresse poteva incidere sulla percezione della sua condotta. Ha richiamato il diritto all’oblio e l’art. 17 GDPR, sostenendo che, decorso un ampio lasso temporale, i dati non sarebbero più necessari rispetto alle finalità originarie del trattamento.
Riscontro dell'editore e difese del titolare
Su richiesta dell’Autorità ex art. 157 del Codice, la Fondazione Corriere del Giorno ha difeso la legittimità della pubblicazione e della conservazione online degli articoli. Ha sostenuto che la loro permanenza nell’archivio online risponde a una funzione di memoria storica e documentale, ritenuta meritevole di tutela anche alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata.
L’editore ha affermato che la pubblicazione dei nominativi delle persone coinvolte in procedimenti penali, in qualità di indagati o imputati, non eccede il principio di essenzialità dell’informazione, in quanto funzionale alla trasparenza e al controllo diffuso sull’attività della giustizia. Ha inoltre evidenziato che sul web risultano reperibili numerosi altri articoli sulle medesime vicende giudiziarie.
Qualificazione giuridica del trattamento
Il Garante ha ricondotto il trattamento oggetto del reclamo nell’ambito dei trattamenti effettuati nell’esercizio della libertà di espressione, rispetto ai quali trovano applicazione gli artt. 136-139 del Codice e le Regole deontologiche relative all’attività giornalistica. L’Autorità ha ribadito il principio secondo cui il trattamento dei dati a fini giornalistici è lecito anche in assenza del consenso dell’interessato, purché avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della persona e nel rispetto del principio di essenzialità dell’informazione in relazione a fatti di interesse pubblico.
Valutazione sul contenuto degli articoli e sull'attualità dell'interesse pubblico
Dall’esame degli atti, il Garante ha ritenuto che gli articoli contestati riguardassero una pluralità di vicende giudiziarie tra loro intrecciate, collegate a un complesso sistema di rapporti finalizzati a condizionare procedimenti penali, giudizi amministrativi e consulenze tecniche. In uno degli articoli veniva descritto il ruolo centrale dell’interessato; in altri venivano richiamate vicende connesse, legate a metodi corruttivi e a rapporti tra più soggetti coinvolti.
L’Autorità ha valorizzato la perdurante rilevanza pubblica delle vicende, osservando che almeno uno dei procedimenti risultava definito in epoca recente con sentenza di appello, la quale, pur ridimensionando alcune responsabilità, confermava l’esistenza di un sistema corruttivo più ristretto ma comunque grave. Per altri episodi narrati negli articoli, il Garante ha rilevato che i relativi procedimenti risultavano ancora in corso, sulla base di notizie reperibili tramite organi di stampa. In tale contesto, è stata esclusa la sopravvenuta perdita di interesse pubblico invocata dal reclamante.
Archivio online, diritto all'oblio e limiti alla cancellazione
Il Garante ha ritenuto che gli articoli, legittimamente pubblicati all’epoca dei fatti, possano essere conservati nell’archivio online del giornale in quanto espressione di una finalità di archiviazione di interesse storico-documentaristico, distinta ma compatibile con la finalità originaria di cronaca giornalistica. In tale prospettiva è stato richiamato l’art. 5, par. 1, lett. b), GDPR e, soprattutto, l’art. 17, par. 3, lett. d), GDPR, che limita l’esercizio del diritto alla cancellazione quando il trattamento è necessario per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, nei limiti previsti dal Regolamento.
L’Autorità ha quindi escluso che la richiesta di rimozione potesse essere accolta, poiché gli articoli continuavano a rispondere a un interesse pubblico attuale per la gravità delle condotte descritte, per il numero di persone coinvolte e per la continuità narrativa con gli sviluppi giudiziari successivi. Ha inoltre osservato che il reclamante non aveva fornito elementi documentali sufficienti a dimostrare l’avvenuta definizione positiva della propria posizione, circostanza che avrebbe potuto incidere sulla valutazione delle richieste avanzate.
Deindicizzazione e aggiornamento delle informazioni
Quanto alla domanda subordinata di deindicizzazione rivolta all’editore, il Garante ha precisato che, in questo contesto, la misura avrebbe determinato di fatto la rimozione dell’intero articolo dalla rete e non soltanto la sua non reperibilità in associazione al nominativo dell’interessato. Per tale ragione, e in considerazione della persistente attualità della vicenda, l’istanza è stata reputata non accoglibile.
L’Autorità ha tuttavia ricordato che resta fermo il diritto dell’interessato a chiedere l’aggiornamento o l’integrazione di contenuti che risultino incompleti o inesatti, ove ne ricorrano i presupposti e tali circostanze siano adeguatamente comprovate. A questo riguardo è stata richiamata la sentenza della Corte di Cassazione n. 6806 del 2023, secondo cui l’editore deve intervenire a fronte di una richiesta di cancellazione, deindicizzazione o aggiornamento purché l’inesattezza dei dati sia dimostrata tramite elementi di prova pertinenti e sufficienti.
Decisione finale e impugnazione
All’esito dell’istruttoria, il Garante ha ritenuto infondato il reclamo e lo ha dichiarato tale ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR. Nel provvedimento è stato indicato che avverso la decisione può essere proposta opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del procedimento e richieste dell'interessato
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato il 3 luglio 2025. L’interessato lamentava la perdurante diffusione online di articoli del quotidiano "Il Corriere del Giorno" contenenti dati personali a lui riferiti, sostenendo che le vicende narrate fossero ormai superate dagli esiti processuali successivi. Chiedeva la rimozione degli articoli e, in subordine, la loro deindicizzazione dai motori di ricerca generalisti.
Posizione del reclamante
L’interessato ha rappresentato di aver inviato alla redazione e al responsabile del trattamento, il 26 maggio 2025 e l’8 giugno 2025, richieste di rimozione o di deindicizzazione rimaste senza accoglimento. Ha evidenziato il pregiudizio professionale derivante dalla reperibilità delle notizie, anche in relazione all’esercizio della professione forense, e ha sostenuto che le informazioni fossero ormai prive di attualità e di interesse pubblico.
Riscontri dell'editore
A seguito di richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice, la Fondazione Corriere del Giorno ha sostenuto la legittimità del trattamento, richiamando la funzione di memoria storica e documentale dell’archivio online e la giurisprudenza di legittimità. Ha affermato che la pubblicazione dei nomi di persone coinvolte in procedimenti penali rientra nell’essenzialità dell’informazione e che sul web risultano ancora presenti numerosi articoli relativi alle medesime vicende.
Valutazione del Garante sul bilanciamento tra cronaca e tutela dei dati
Il Garante ha ricondotto il trattamento nell’alveo della libertà di espressione, applicando gli artt. 136-139 del Codice e le Regole deontologiche per l’attività giornalistica. Ha ribadito che la liceità del trattamento giornalistico richiede il rispetto dei diritti e della dignità degli interessati e del principio di essenzialità dell’informazione, in particolare quando i fatti rivestono interesse pubblico.
Persistenza dell'interesse pubblico e archivio online
L’Autorità ha rilevato che gli articoli oggetto di reclamo riguardavano vicende giudiziarie tra loro collegate e di particolare rilevanza pubblica, con un ruolo significativo attribuito all’interessato. Ha valorizzato anche i recenti sviluppi giudiziari, ritenendo che essi mantengano attuale la vicenda narrata. Inoltre, ha affermato che la conservazione degli articoli nell’archivio online risponde a una legittima finalità di archiviazione di interesse storico-documentaristico, compatibile con la finalità originaria di cronaca ai sensi dell’art. 17, par. 3, lett. d), GDPR.
Esito sul diritto alla cancellazione e alla deindicizzazione
Il Garante ha escluso che ricorressero i presupposti per la rimozione degli articoli. Quanto alla deindicizzazione, ha osservato che la richiesta rivolta all’editore avrebbe comportato, di fatto, la rimozione dell’intero contenuto dalla rete e non la sola sua sottrazione all’associazione con il nome dell’interessato. Ha quindi ritenuto non accoglibili le istanze formulate, anche perché l’interessato non ha fornito documentazione idonea a dimostrare in modo sufficiente l’inesattezza o il carattere non attuale delle informazioni.
Rinvio all'aggiornamento dei contenuti e decisione finale
Pur respingendo il reclamo, il Garante ha ricordato che resta fermo il diritto dell’interessato di ottenere dall’editore, ove ne ricorrano i presupposti, l’aggiornamento o l’integrazione di contenuti incompleti o inesatti, purché le circostanze siano adeguatamente comprovate. In conclusione, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR, il reclamo è stato dichiarato infondato.
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