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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3748/2025 del 29/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame (10/09/2024) che aveva confermato il rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari prescrittive (obbligo di dimora con permanenza notturna e obbligo di presentazione trisettimanale). Il ricorrente deduceva vizio di motivazione per omessa, illogica e contraddittoria valutazione delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 274 lett. c) c.p.p., lamentando in particolare: mancata considerazione dell'assenza di segnalazioni da parte della polizia giudiziaria; sopravvenuta attività lavorativa e retribuzione mensile comprovata; decorso del tempo dall'ultimo fatto-reato; non coinvolgimento in associazione di tipo mafioso/di narcotraffico e non rilevanza del quantitativo di stupefacente; commesse le condotte in orario diurno nel comune di residenza, sicché l'obbligo di dimora notturno sarebbe superfluo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che: il giudicato cautelare forma sulla valutazione originaria delle esigenze cautelari; il tempo trascorso dal fatto rileva solo nella fase di applicazione e, successivamente, conta solo il tempo dall'esecuzione della misura; il semplice rispetto delle prescrizioni e il reperimento di un lavoro non sono elementi sufficienti, di per sé, a dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari; le argomentazioni del Tribunale del riesame sono state giudicate adeguate e non affette da illogicità manifeste. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274 lett. c) c.p.p.

    Norma sulle esigenze cautelari (rischio di reiterazione, pericolo per l'ordine pubblico ecc.). Nel caso è stata richiamata come parametro per valutare la persistenza delle esigenze che giustificano le misure prescrittive.

  • art. 273 comma 1-bis c.p.p.

    Richiamata per distinguere la natura dell'indagine indiziaria necessaria per l'adozione delle misure cautelari rispetto al giudizio di merito; sottolinea che per la misura è sufficiente un quadro di gravi indizi idoneo a fondare una qualificata probabilità di responsabilità.

  • art. 192 c.p.p. (commi 2, 3, 4)

    Richiamata per spiegare che la valutazione probatoria ai fini cautelari non richiede la stessa precisione e concordanza degli indizi richiesta per la condanna (comma 2) e per delimitare il diverso standard probatorio applicabile.

  • art. 299 c.p.p.

    Norma sulla revoca o sostituzione delle misure: nel riesame delle misure già applicate, rileva il tempo trascorso dall'applicazione della misura e non il tempo intercorrente dall'evento criminoso, salvo sopravvenienze concrete.

  • art. 282 c.p.p.

    il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato

    La norma mostra che le misure prescrittive devono permettere lo svolgimento dell'attività lavorativa e che la mera esistenza di un lavoro non implica automaticamente la revoca della misura.

  • art. 283 c.p.p.

    il giudice può, anche con separato provvedimento, prescrivere all'imputato di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro

    Conferma la possibilità di modulare le prescrizioni compatibilmente con le esigenze lavorative, ma non impone la revoca quando le esigenze cautelari permangono.

  • art. 276 c.p.p.

    Norma sull'aggravamento delle misure in caso di violazione delle prescrizioni: sottolinea che eventuali violazioni non giustificano l'attenuazione, ma possono comportare misure più severe.

  • art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.

    Fondamento del ricorso per cassazione (vizio di motivazione). La Corte ha esaminato il vizio denunciato entro i limiti del controllo di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in cassazione; applicata alla parte soccombente.

  • art. 81, 110 c.p.; art. 73 commi 1, 1-bis, 6 d.P.R. 309/1990

    Norme penali e di normativa sugli stupefacenti relative ai reati contestati (concorso, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti). Sono il riferimento sostanziale dei capi imputati per i quali è stata applicata la misura cautelare.

Massime di principio

  • Il semplice decorso del tempo tra il fatto e l'impugnazione non è, di per sé, elemento sufficiente per ottenere la revoca di misure cautelari; rileva invece il tempo decorrente dall'applicazione/esecuzione della misura e, soprattutto, l'emergere di fatti sopravvenuti concreti che attenuino le esigenze cautelari.
  • Il rispetto delle prescrizioni cautelari e il reperimento di una attività lavorativa non comportano automaticamente la cessazione delle esigenze cautelari: tali elementi vanno valutati insieme ad altri fatti nuovi che dimostrino un effettivo mutamento del quadro di rischio.
  • La Corte di legittimità non può rivalutare ex novo la consistenza degli elementi probatori: il suo sindacato è limitato a verificare che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato e che non vi siano illogicità manifeste nel testo del provvedimento impugnato.
  • Per ottenere la sostituzione o la revoca di misure prescrittive occorre produrre elementi concreti e specifici (nuove circostanze, segnalazioni positive, prova di assenza di contatti con ambienti criminali rilevanti, ecc.) che dimostrino l'attenuazione delle esigenze cautelari.
  • La modulazione delle prescrizioni deve sempre tenere conto della compatibilità con l'attività lavorativa (art. 282 e 283 c.p.p.), ma la tutela di esigenze cautelari prevale se persistono ragioni fondate di rischio di reiterazione o di inquinamento delle prove.

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