Sentenza del 19/09/2016 n. 4737 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ONLUS - Attività agevolate - Contabilità separata - Carenza - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto irrilevante la mancanza di una contabilità separata in senso formale quando, dalle concrete modalità di registrazione, sia possibile distinguere le operazioni riferibili alle singole attività agevolate e procedere a una corretta imputazione di costi e ricavi. L’agevolazione, pertanto, non viene meno automaticamente per il solo difetto formale della contabilità separata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’applicabilità del regime fiscale agevolato previsto per gli enti non commerciali e le ONLUS in assenza di una contabilità formalmente separata per le diverse attività svolte. Il punto centrale era stabilire se tale carenza formale comportasse automaticamente la perdita delle agevolazioni oppure se fosse sufficiente che le registrazioni contabili consentissero comunque di ricostruire le movimentazioni relative a ciascuna attività e di imputare correttamente costi e ricavi.
Norme richiamate
Regime agevolativo per enti non commerciali e ONLUS
Il regime agevolato deve essere applicato considerando la sostanza delle registrazioni contabili: la contabilità separata non è indispensabile se la documentazione consente comunque di distinguere le attività e di imputare correttamente costi e ricavi.
Massime di principio
- La mancata osservanza di un adempimento contabile formale non comporta automaticamente la decadenza da un’agevolazione fiscale, se il contribuente può dimostrare con altri elementi una ricostruzione attendibile delle operazioni.
- Per beneficiare del regime agevolato è essenziale garantire tracciabilità, coerenza e verificabilità dei costi e dei ricavi riferiti alle diverse attività.
- In caso di contabilità non formalmente separata, è opportuno adottare registrazioni analitiche, prospetti di raccordo, documentazione bancaria e criteri oggettivi di imputazione.
- La sostanza economica e la concreta possibilità di controllo possono prevalere sul mero formalismo, purché non vi siano commistioni tali da impedire la corretta determinazione dei risultati delle singole attività.
- L’ente deve comunque dimostrare in modo documentato la distinzione delle movimentazioni: l’assenza di contabilità separata non è irrilevante quando rende impossibile verificare costi, ricavi o destinazione delle operazioni.
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