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Ordinanza

Ordinanza n. 113/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento della delibera del Direttore Generale della ASL Avellino n. 2215 del 24/11/2022 trasmessa a mezzo pec in data 29 novembre 2022 ed acquisita al protocollo n. 66017/2022, avente ad oggetto “Commissione ispettiva per la vigilanza sulle farmacie ex art. 23 L.R.13/85.

Giustizia amministrativa202300335

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera del Direttore Generale dell'ASL di Avellino relativa alla costituzione della Commissione ispettiva per la vigilanza sulle farmacie ex art. 23 l.r. 13/1985

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Avellino ha proposto ricorso per l'annullamento della delibera con cui il Direttore Generale dell'ASL di Avellino ha istituito o disciplinato la Commissione ispettiva per la vigilanza sulle farmacie. L'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché il giudizio è stato rinviato per consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i componenti, titolari e supplenti, delle tre commissioni ispettive di vigilanza. L'ASL deve comunicare alla parte ricorrente, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, i nominativi, gli indirizzi e, ove esistenti, gli indirizzi PEC dei componenti; in caso di modificazione della composizione degli organi collegiali, deve fornire anche i dati dei nuovi membri e dei relativi supplenti.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i componenti, titolari e supplenti, delle tre commissioni ispettive di vigilanza, mediante notificazione individuale del ricorso e dell'ordinanza. L'ASL deve fornire i nominativi e gli indirizzi entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; il ricorrente deve eseguire le notifiche entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione degli indirizzi e depositare le prove delle notifiche entro quindici giorni dalla loro effettuazione. L'integrazione è prescritta a pena di improcedibilità del ricorso. È stata fissata l'udienza pubblica del 20 ottobre 2026 per la prosecuzione del giudizio. Le spese non sono state regolate.

Norme richiamate

  • art. 23 l.r. 13/1985

    La delibera impugnata riguarda la Commissione ispettiva per la vigilanza sulle farmacie prevista dalla disposizione regionale; l'ordinanza non interpreta ulteriormente la norma.

  • art. 49 c.p.a.

    L'ordinanza applica l'istituto dell'integrazione del contraddittorio, imponendo la notificazione individuale ai soggetti individuati come necessari destinatari del giudizio; il riferimento normativo non è espressamente indicato nel testo, ma l'incombente è disposto in tali termini.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo ritiene necessario integrare il contraddittorio nei confronti di soggetti individuati, può ordinare la notificazione individuale del ricorso e del provvedimento che dispone l'integrazione, stabilendo termini per la comunicazione dei dati dei destinatari, per l'esecuzione delle notifiche e per il deposito delle relative prove.
  • L'integrazione del contraddittorio deve essere eseguita entro i termini fissati dal giudice; l'inosservanza dell'ordine può comportare l'improcedibilità del ricorso.
  • Quando i destinatari dell'integrazione sono componenti di organi collegiali la cui composizione può essere mutata nelle more del giudizio, l'amministrazione può essere onerata di comunicare anche i nominativi e gli indirizzi dei nuovi componenti e dei supplenti, così da rendere possibile la notificazione individuale.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

Testo integrale

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