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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31484/2026 del 17/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)

La controversia

Il detenuto, in espiazione della pena in detenzione domiciliare, aveva presentato reclamo ai sensi dell’art. 35-bis ord. pen. chiedendo una riduzione di pena a titolo di risarcimento per asserita detenzione inumana e degradante subita presso più istituti penitenziari, con riferimento alla violazione dell’art. 3 CEDU. Il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile de plano la domanda ritenendo che, essendo il richiedente non più ristretto in carcere ma in detenzione domiciliare, dovesse semmai agire davanti al giudice civile ai sensi dell’art. 35-ter ord. pen. Il ricorrente ha impugnato tale decisione sostenendo la competenza del magistrato di sorveglianza e la natura della detenzione domiciliare come misura alternativa alla restrizione carceraria, chiedendo l’annullamento del provvedimento e l’adozione del rimedio compensativo richiesto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l’istanza fosse originariamente inammissibile perché del tutto generica: non indicava i periodi di detenzione, gli istituti penitenziari né le specifiche condizioni detentive in relazione alle quali sarebbe stato subito il trattamento in violazione dell’art. 3 CEDU. Tale difetto impediva qualunque verifica preliminare sui presupposti del rimedio ex artt. 35-ter e 69, comma 6, lett. b), ord. pen. La Corte ha quindi assorbito la questione relativa all’attualità della condizione restrittiva del richiedente come presupposto della legittimazione all’azione compensativa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 35-bis ord. pen.

    salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell’art. 666, comma 2, del codice di procedura penale

    Il reclamo ex art. 35-ter è deciso secondo il rito dell’art. 35-bis, con doppio grado di merito, ma la domanda può essere dichiarata de plano inammissibile solo quando il difetto delle condizioni di legge sia immediatamente rilevabile e non richieda accertamenti.

  • art. 35-ter ord. pen.

    Rimedi compensativi per detenzione inumana o degradante; la domanda deve contenere elementi sufficienti a individuare i periodi e le condizioni detentive dedotte come lesive.

  • art. 3 CEDU

    La violazione allegata deve essere riferita a specifiche condizioni detentive concretamente descritte.

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato quale base della manifesta inammissibilità dichiarabile senza contraddittorio quando il difetto sia ictu oculi rilevabile.

  • art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen.

    Norma collegata al procedimento di reclamo in materia di tutela contro condizioni detentive contrarie all’art. 3 CEDU.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il reclamo volto a ottenere il rimedio compensativo per detenzione inumana o degradante deve indicare con precisione i periodi di detenzione, gli istituti di pena e le specifiche condizioni carcerarie denunciate; in mancanza, la domanda è inammissibile originariamente.
  • La declaratoria di inammissibilità de plano è legittima solo quando il difetto dei presupposti di legge sia immediatamente percepibile e non richieda attività istruttoria o valutazioni cognitive.
  • Nel procedimento ex art. 35-ter ord. pen., la genericità della domanda impedisce al giudice di verificare preliminarmente la sussistenza dei presupposti del rimedio compensativo e assorbe ogni ulteriore questione sulla legittimazione o sull’attualità dello stato detentivo.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma alla cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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