Cassazione Penale, Sentenza n. 17263/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto/ordinanza di sequestro preventivo per vizi di motivazione e ultravpetizione. Il ricorrente lamentava che il G.I.P. e il Tribunale del riesame non avessero formulato una motivazione autonoma e critica circa la sussistenza del fumus dei reati fiscali (artt. 2, 4, 8 d.lgs. n. 74/2000 e art. 648 c.p.), avessero riportato pedissequamente la richiesta del pubblico ministero senza valutare l'elemento soggettivo e la pertinenzialità del profitto, non avessero quantificato il profitto del reato, e avessero fornito motivazione mancante o meramente apparente sul periculum in mora (nexus tra beni e reati, preferenza di sequestro di rapporti bancari ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, e insufficiente valutazione dei documenti rinvenuti come prova di cessioni in nero). Si deduceva altresì ultravpetizione per la finalità del sequestro.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul vizio di ultravpetizione la Corte ha ritenuto infondato il motivo: il giudice cautelare può accogliere la richiesta di sequestro sulla base di una delle molteplici finalità indicate dal P.M., purché sussista coerenza con gli elementi posti a fondamento della domanda. Quanto al fumus e al periculum in mora, la Corte ha reputato che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente valutato e condiviso l'autonoma valutazione del G.I.P.: la presenza di una ingentissima somma in contanti (circa 4.489.000 euro) incongruente con la giacenza contabile e con i redditi dichiarati, un bonifico e documentazione ritenuta indicativa di operazioni potenzialmente inesistenti (fattura svizzera, CMR senza fatture), rendevano plausibile la provenienza illecita e il rischio di dispersione mediante trasferimenti all'estero. La motivazione sul periculum, finalizzata anche alla confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, è stata ritenuta sufficiente. Di conseguenza il sequestro preventivo è stato confermato.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen. (commi 1, 2 e 3-bis)
Disciplina il sequestro preventivo: il sequestro puo essere disposto sia a fini impeditivi (comma 1) sia finalizzato alla confisca (comma 2); il sequestro d'iniziativa della polizia giudiziaria puo essere convalidato (comma 3-bis). Il giudice cautelare deve motivare fumus e periculum, ma puo recepire una delle finalita indicate dal P.M. se coerente con gli elementi posti a fondamento.
artt. 2, 4 e 8 d.lgs. n. 74/2000
Fattispecie di reati tributari rilevanti come possibile fonte del profitto sottoposto a sequestro; la valutazione del fumus puo fondarsi su indici quali consistente disponibilita' di contanti, incongruenze contabili e documentazione connessa a operazioni potenzialmente inesistenti.
art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000
Rilevante ai fini della confisca per equivalente e richiede attenzione sulla possibilita' di eseguire sequestri preferenziali su rapporti bancari; la Corte pero' ha ritenuto che il sequestro di contanti fosse giustificato dalla necessita' di evitare dispersione anche in presenza di possibilita' alternative.
art. 648 cod. pen.
Articolo relativo al delitto di ricettazione/individuazione di beni provento di reato; il sequestro e la confisca possono essere disposti se il denaro e' ritenuto provento di reato.
art. 291 cod. proc. pen.
Stabilisce il vincolo del giudice al petitum introdotto dal pubblico ministero nel procedimento incidentale cautelare; il giudice non puo fondare provvedimenti su atti che il primo giudice non abbia assunto d'ufficio.
art. 325 cod. proc. pen.
Regola il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di misure cautelari reali, ammesso solo per violazione di legge o per vizi gravissimi della motivazione.
art. 606 lett. c) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge; invocata dal ricorrente in relazione alla presunta motivazione mancante o apparente.
art. 240 e 240-bis cod. pen.
Norme sulla confisca: richiamate per sottolineare che alcune utilita' possono essere soggette a confisca obbligatoria e che il sequestro preventivo puo' anticipare l'effetto ablativo, se giustificato dal periculum.
Massime di principio
- In fase cautelare il giudice e' vincolato alla domanda cautelare e agli elementi prodotti dal P.M.; tuttavia, puo' accogliere la misura sulla base di una delle diverse finalita indicate dal P.M. se coerente con gli elementi probatori.
- La sussistenza del fumus per reati fiscali puo essere valutata, in sede di sequestro, attraverso indici: ingenti disponibilita' di contanti incongruenti con la contabilita' e i redditi dichiarati, documenti che indicano operazioni non regolarizzate o fatture sospette, e movimenti verso l'estero.
- Per ritenere il periculum in mora a fini di confisca e' necessario una motivazione concisa ma adeguata che spieghi l'impossibilita' di attendere la definizione del giudizio, ad esempio per rischio concreto di dispersione o trasferimento del denaro all'estero.
- La mera trasposizione letterale delle argomentazioni del P.M. non e' sufficiente; il giudice deve dimostrare di avere operato una valutazione autonoma, ma tale controllo non richiede lo stesso grado di approfondimento che avverra' nel giudizio di merito.
- Prima di procedere a sequestri di somme in contanti le autorita' dovrebbero valutare l'opportunita' e la fattibilita' di un sequestro preferenziale su rapporti bancari (art. 12-bis d.lgs. 74/2000), ma la presenza di indizi concreti di trasferimenti o rischio di dispersione puo giustificare il sequestro immediato dei contanti.
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame e' limitato a violazioni di legge o a motivazioni del tutto carenti; censure che puntano a un diverso apprezzamento degli elementi probatori sono difficilmente accolte.
- Nelle verifiche su reati tributari la quantificazione del profitto non e' sempre determinabile in sede cautelare, ma l'assenza totale di ogni elemento probatorio idoneo a indicare la natura illecita del bene puo rendere il sequestro illegittimo.
- La documentazione indiziaria (bonifici, fatture sospette, documenti di trasporto) deve essere valutata nel loro complesso: piu' fattori indiziari concordano, piu' solida risulta la motivazione del fumus e del periculum.
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