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Ordinanza

Ordinanza n. 915/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500138

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione risarcitoria

Atto impugnato: silenzio dell'Amministrazione su reiterate richieste risarcitorie e condotta omissiva datoriale dedotta come causa di danni da esposizione ad amianto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento, iure hereditario, dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla malattia e dal decesso del loro dante causa, ex appartenente alla Marina Militare, che aveva prestato servizio per un periodo complessivo di oltre undici anni a bordo di unità navali, comprese unità sommergibili, in presenza di materiale contenente amianto e in assenza, secondo la prospettazione attorea, di adeguati sistemi protettivi. La patologia si sarebbe manifestata nel 2018, con progressivo aggravamento sino al decesso nel novembre 2019. A sostegno del nesso causale i ricorrenti hanno richiamato la documentazione sanitaria e lavorativa, nonché il riconoscimento amministrativo del militare quale vittima del dovere per causa di servizio in particolari condizioni ambientali e operative. Sono stati richiesti anche il danno patrimoniale derivante dalla perdita anticipata del trattamento pensionistico, il danno non patrimoniale terminale e ulteriori poste risarcitorie, oltre interessi e rivalutazione. Il Ministero ha contestato l'assolvimento dell'onere probatorio quanto alla condotta illecita del datore di lavoro pubblico e al nesso causale, anche in relazione alle conoscenze scientifiche disponibili all'epoca dell'attività lavorativa. In via subordinata ha contestato la risarcibilità iure hereditario della perdita futura del trattamento pensionistico, la trasmissibilità del danno tanatologico e la quantificazione del danno non patrimoniale, chiedendo di evitare duplicazioni mediante applicazione delle tabelle milanesi sul danno terminale. Ha inoltre eccepito la compensatio lucri cum damno rispetto alle somme già corrisposte o dovute a titolo di benefici e prestazioni riconosciuti per le medesime infermità.

La decisione

Il TAR, senza definire il giudizio, ha ritenuto indispensabile un approfondimento tecnico-medico ai fini della decisione sulla domanda risarcitoria e ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 67 c.p.a., demandando al dirigente della Direzione regionale INAIL per la Sardegna l'individuazione di un medico legale. Il CTU dovrà accertare la natura, l'entità e la causa delle patologie e del decesso, verificando secondo il criterio del più probabile che non se le attività di servizio presso la Marina Militare, anche come concausa efficiente e rilevante, abbiano determinato gli esiti patologici. Dovrà inoltre stabilire se il decorso clinico abbia comportato una fase di stabilizzazione con postumi permanenti oppure sia stato progressivo sino al decesso; in relazione alla soluzione adottata, dovrà quantificare l'invalidità permanente o temporanea, nonché accertare durata, consapevolezza e intensità della sofferenza nella fase terminale. La consulenza dovrà fornire un riepilogo distinto delle eventuali componenti di danno non patrimoniale iure hereditatis, utilizzando parametri medico-legali coerenti con la liquidazione civilistica del danno biologico e morale. Il Collegio ha ritenuto non direttamente utilizzabile la precedente CTU svolta nel giudizio civile sull'equo indennizzo, poiché finalizzata a criteri amministrativi e tabellari diversi da quelli propri del risarcimento civilistico. Sono stati fissati termini per la designazione del CTU, il giuramento, la nomina dei consulenti di parte, lo svolgimento delle operazioni, le osservazioni alla bozza e il deposito della relazione finale. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 24 marzo 2027; ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata.

Norme richiamate

  • art. 67 c.p.a.

    Consulenza tecnica d'ufficio

    Consente al giudice amministrativo di disporre una consulenza tecnica quando, per decidere, siano necessari approfondimenti che richiedono particolari competenze tecniche.

  • art. 2087 c.c.

    danno biologico e morale civilisticamente rilevante ex art. 2087 c.c.

    È richiamato quale parametro sostanziale della responsabilità datoriale e della valutazione civilistica dei danni derivanti dalla mancata tutela delle condizioni di lavoro.

  • art. 1226 c.c.

    È richiamato dai ricorrenti quale base per l'eventuale liquidazione equitativa del danno.

  • art. 2056 c.c.

    oltre interessi e rivalutazioni

    È richiamato dai ricorrenti in relazione alla liquidazione del danno patrimoniale.

  • art. 432 c.p.c.

    ovvero il diverso importo che risultasse in corso di causa

    È richiamato dai ricorrenti quale criterio processuale per la determinazione equitativa della somma dovuta.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    termini decadenziali decorrenti dalla conclusione dell'incarico

    Disciplina il termine per la presentazione della nota specifica delle spese e degli onorari del consulente tecnico.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute

    Impone, in presenza dei relativi presupposti, l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute

    È richiamato a tutela dei dati relativi alla salute delle parti e degli altri soggetti menzionati.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute

    Costituisce ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando la decisione di una domanda risarcitoria per malattia professionale richiede accertamenti medico-legali sul rapporto causale tra attività lavorativa, esposizione a fattori di rischio e patologia, il giudice amministrativo può disporre una consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 67 c.p.a.
  • Ai fini della responsabilità risarcitoria, il nesso causale tra attività di servizio e patologia deve essere verificato secondo il criterio del più probabile che non, potendo rilevare anche un'attività lavorativa quale concausa efficiente e rilevante.
  • Una consulenza tecnica svolta per la liquidazione dell'equo indennizzo non è automaticamente idonea a determinare il danno risarcibile secondo criteri civilistici, quando sia stata elaborata sulla base di finalità, parametri amministrativi e tabelle differenti.
  • Nella quantificazione del danno non patrimoniale iure hereditatis occorre distinguere, sul piano medico-legale, tra eventuali postumi permanenti, invalidità temporanea e fase terminale, così da consentire una liquidazione coerente ed evitare sovrapposizioni tra diverse poste di danno.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeDanno da provvedimento illegittimo
RamiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativaDifetto di istruttoria

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