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Sentenza

Sentenza n. 8259/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924, con il quale il Gestore ha comunicato, con riferimento a 16 richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici (c.d. RVC), “la decadenza dal diritto all'ottenimento degli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, nonché il recupero di quanto già erogato” (doc. 1 - provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924), nella parte in cui dispone la decadenza dal diritto agli incentivi anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R479 (doc. 2 - RVC n. 0050816065213R479); 2) della nota di avvio del procedimento prot. n. GSE/P20180048636 del 6 giugno 2018 (doc. 3 – comunicazione di avvio del procedimento di controllo del 6 giugno 2018); 3) nonché di qualsiasi atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; nonché per sentire accertare la nullità o comunque per ottenere l’annullamento 4) dei “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017 (doc. 4 - “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017); 5) della FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T”, pubblicati anch'essi sul sito del GSE il 20 marzo 2017 (doc. 5 - FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T del 20 marzo 2017); ove necessario, per 6) dichiarare che le istruttorie delle RVC presentate da Meral e oggetto di controllo siano riunite dal GSE e quindi ordinare al medesimo di esaminare congiuntamente i progetti di efficientamento ivi contemplati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MERAL S.P.A. il 7/7/2020 : per l’annullamento del provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806 con il quale il Gestore ha richiesto la restituzione “di n. 2.022 TEE (1.737 di Tipo II, 285 di Tipo II), indebitamente percepiti nel periodo 2013 – 2018, per un importo complessivo pari a euro 361.118,66” anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R479 (doc. 21 – provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MERAL S.P.A. il 2/12/2020 : al fine di ottenere (anche) ai sensi dell'art. 42, comma 3, d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28, come modificato dall' art. 56, comma 7, lettere a), a-bis), b) e c) D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, l’annullamento: 1) del provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924, con il quale il Gestore ha comunicato, con riferimento a 16 richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici (c.d. RVC), “la decadenza dal diritto all'ottenimento degli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, nonché il recupero di quanto già erogato” (doc. 1 - provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924), nella parte in cui dispone la decadenza dal diritto agli incentivi anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R479 (doc. 2 - RVC n. 0050816065213R479); 2) della nota di avvio del procedimento prot. n. GSE/P20180048636 del 6 giugno 2018 (doc. 3 – comunicazione di avvio del procedimento di controllo del 6 giugno 2018); 3) del provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806, con il quale il Gestore ha richiesto la restituzione “di n. 2.022 TEE (1.737 di Tipo II, 285 di Tipo II), indebitamente percepiti nel periodo 2013 – 2018, per un importo complessivo pari a euro 361.118,66” anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R479 (doc. 21 – provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806), impugnato con motivi aggiunti del 30 giugno 2020; 4) nonché di qualsiasi atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; nonché per sentire accertare la nullità o comunque per ottenere l’annullamento 5) dei “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017; 6) della FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T”, pubblicati anch'essi sul sito del GSE il 20 marzo 2017 e ove necessario, 7) disporre che le istruttorie delle RVC presentate da Meral e oggetto di controllo siano riunite dal GSE e quindi ordinare al medesimo di esaminare congiuntamente i progetti di efficientamento ivi contemplati.

Giustizia amministrativa202003498

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi relativi ai Titoli di Efficienza Energetica, recupero delle somme e restituzione di 2.022 TEE per euro 361.118,66, oltre ai chiarimenti operativi e alle FAQ pubblicati dal GSE

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, nella parte relativa a una specifica richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici (RVC), nonché la comunicazione di avvio del procedimento di controllo, i chiarimenti operativi e le FAQ pubblicati dal GSE nel marzo 2017. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il successivo provvedimento del 17 marzo 2020, con cui il GSE ha richiesto la restituzione di 2.022 Titoli di Efficienza Energetica, per un importo complessivo di euro 361.118,66. La ricorrente ha inoltre chiesto, ove necessario, la riunione delle istruttorie relative alle diverse RVC e l'esame congiunto dei progetti di efficientamento. Nel corso del giudizio la società ha depositato rituale atto di rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, dopo che il GSE, nell'ambito di un'istanza di riesame ai sensi dell'art. 56, comma 8, d.l. 76/2020, aveva adottato un successivo provvedimento integralmente sostitutivo di quello impugnato con il ricorso introduttivo.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, ritenendo che il successivo provvedimento del GSE, integralmente sostitutivo di quello originariamente impugnato, avesse eliminato l'interesse alla definizione della controversia. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per rinuncia. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione della sopravvenienza che aveva indotto la ricorrente a rinunciare al giudizio.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    atto di rinuncia al ricorso notificato ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a.

    La rinuncia ritualmente notificata consente la definizione del giudizio secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione della controversia.

  • art. 56, comma 8, d.l. 76/2020

    istanza di riesame ex art. 56, co. 8, d.l. 76/2020

    Il provvedimento sopravvenuto del GSE, adottato in sede di riesame e sostitutivo di quello impugnato, ha determinato l'elisione dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla trattazione della causa.

Massime di principio

  • La rinuncia ritualmente notificata al ricorso e ai motivi aggiunti, quando non vi siano ragioni per proseguire il giudizio, comporta l'estinzione del processo amministrativo.
  • L'adozione, da parte dell'amministrazione, di un provvedimento successivo che sostituisca integralmente quello impugnato può eliminare l'interesse alla definizione della controversia e giustificare la rinuncia al giudizio.
  • La sopravvenienza amministrativa che induce il ricorrente a rinunciare al giudizio può costituire giusto motivo per compensare integralmente le spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàIncentivi energetici
RamiProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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