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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19464/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, davanti al giudice tributario, di un atto di pignoramento presso terzi emesso per il recupero di crediti erariali risultanti da più cartelle di pagamento. Il contribuente deduceva, in sintesi, che per una cartella non vi fosse prova di rituale notificazione e che, per tale ragione, dovesse essere annullato l'intero procedimento esecutivo; inoltre contestava la mancata considerazione dell'eccezione di prescrizione dei crediti portati dalle cartelle, sostenendo che tale eccezione fosse deducibile anche con l'impugnazione del pignoramento. La CTR aveva invece ritenuto che le cartelle fossero state notificate, salvo una rispetto alla quale risultava notificata una intimazione di pagamento, e che le doglianze sul credito, compresa la prescrizione, fossero ormai precluse perché avrebbero dovuto essere fatte valere con l'impugnazione delle cartelle e della intimazione, non con quella del successivo pignoramento. Con il ricorso per cassazione venivano denunciati: violazione di legge per la mancata declaratoria di nullità dell'intero procedimento in relazione alla cartella non provata come notificata; violazione di legge per omessa disamina dell'eccezione di prescrizione; e, in via cumulata, violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo per il rigetto della prescrizione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, affermando che la mancata notificazione di una cartella non comporta automaticamente l'inesistenza dell'atto, poiché la notificazione è condizione di efficacia e non di esistenza o validità; soprattutto, ha condiviso la CTR nel ritenere precluse le contestazioni relative al credito, inclusa la prescrizione maturata prima della notificazione dell'intimazione di pagamento, perché il contribuente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la cartella e l'intimazione, che costituivano i primi atti utili di contestazione del debito. La Corte ha inoltre osservato che il principio affermato dalle Sezioni Unite sull'opposizione al pignoramento per omessa o invalida notifica della cartella vale quando il pignoramento sia il primo atto con cui si manifesta la volontà di riscossione di uno specifico credito, mentre nel caso concreto vi era stata una previa intimazione di pagamento. La domanda di annullamento del procedimento di riscossione è stata quindi respinta, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 2, 19, comma 3, d.lgs. 546/1992

    richiamati per individuare gli atti impugnabili nel processo tributario e per escludere che le contestazioni sul credito potessero essere proposte contro il pignoramento quando erano già impugnabili cartella e intimazione

  • artt. 24, 97 e 111 Cost.

    invocati dal ricorrente come parametri di legittimità, ma non ritenuti idonei a sovvertire la preclusione processuale rilevata dalla Corte

  • art. 72 d.P.R. 602/1973

    richiamato nel primo motivo di ricorso, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione alla prova della notificazione della cartella, ma la Corte ha escluso la fondatezza della censura

  • art. 26 d.P.R. 600/1973

    richiamato dal ricorrente sulla notificazione degli atti della riscossione

  • artt. 2, 19, comma 3, d.lgs. 546/1992

    richiamati anche nel secondo motivo per sostenere l'ammissibilità della contestazione della prescrizione nel giudizio contro il pignoramento

  • art. 77 d.P.R. 602/1973

    richiamato nel secondo motivo di ricorso in relazione agli atti della riscossione e alla loro impugnazione

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.

    invocato per censurare la decisione di merito sotto i profili di violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 57 d.P.R. 602/1973

    richiamato dalla Corte, insieme all'art. 617 c.p.c., per l'ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi tributari quando il pignoramento sia il primo atto rivelatore della pretesa

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato per qualificare l'impugnazione degli atti esecutivi tributari nel caso in cui il pignoramento sia il primo atto conoscibile dal contribuente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso

  • art. 43, comma 4, r.d. 1611/1933

    richiamato in tema di patrocinio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dei presupposti per il ricorso all'Avvocatura dello Stato o al libero foro

  • artt. 4 e 17 d.lgs. 50/2016

    richiamati dalle Sezioni Unite, nel passo riportato dalla Corte, come coordinate per l'affidamento del patrocinio a difensori del libero foro

  • art. 1, comma 5, d.l. 193/2016 conv. in l. 225/2016

    richiamato nel passo sulle modalità di difesa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione

  • art. 24 del d.P.R. 602/1973

    non citato espressamente come numero autonomo nel testo decisorio, ma la questione è trattata nel quadro della riscossione coattiva tributaria

Massime di principio

  • In materia tributaria, la notificazione della cartella di pagamento è condizione di efficacia dell'atto e non requisito della sua esistenza o validità: la sua dedotta mancanza non comporta automaticamente l'inesistenza del titolo impositivo.
  • Le contestazioni inerenti al credito iscritto a ruolo, compresa la prescrizione maturata prima della notificazione dell'atto successivo, sono precluse quando il contribuente abbia omesso di impugnare tempestivamente la cartella o l'intimazione di pagamento che ne ha reso attuale la pretesa.
  • Nel processo esecutivo tributario, l'opposizione contro il pignoramento per vizi della cartella o di atti prodromici è ammissibile solo se il pignoramento costituisce il primo atto con cui il contribuente viene reso edotto della specifica pretesa; se vi è stata una precedente intimazione di pagamento non impugnata, la doglianza resta preclusa.
  • La prescrizione del credito fiscale, quando si fonda su fatti anteriori e non sopravvenuti rispetto a un atto impositivo divenuto definitivo, non può essere dedotta contro l'atto esecutivo successivo se il debitore non ha impugnato l'atto presupposto nei termini.
  • La parte può ottenere la liquidazione delle spese solo per l'attività difensiva effettivamente legittimata dall'assetto normativo del patrocinio; la scelta del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato esclude, nel caso concreto, la duplicazione di spese per un ulteriore difensore del libero foro.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneOpposizioni esecutiveEspropriazione presso terzi
RamiTributiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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