Sentenza n. 622/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 5841/2024 pubbl. il 17/09/2024 RG n. 22510/2023, Tribunale di Napoli (Sezione Lavoro), passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, relativa al riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente per due annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto, in relazione a contratti di lavoro a tempo determinato, a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente prevista dall'art. 1 della l. n. 107/2015, per due annualità, con conseguente attribuzione di un buono elettronico complessivo di 1.000 euro, oltre accessori, e pagamento delle spese processuali. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata all'amministrazione il 28 febbraio 2025 ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L'amministrazione non aveva fornito prova dell'adempimento. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, il pagamento di quanto dovuto e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha verificato l'ammissibilità temporale dell'azione di ottemperanza, il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, imponendo il deposito della documentazione attestante l'adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro ulteriori 60 giorni qualora l'amministrazione resti inerte. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l'insufficienza dei fondi di bilancio o della cassa non costituisce legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione fonda l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine applicabile alla proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione, riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza del giudice ordinario.
art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale alla quale appartiene il responsabile nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione relativo al caso deciso.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto a una sentenza passata in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il giudice amministrativo può ordinare l'esecuzione integrale del giudicato entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nell'esecuzione di un giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, l'assenza di stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimi impedimenti: il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili e amministrative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- Il commissario ad acta può essere individuato nel responsabile della struttura amministrativa competente, con facoltà di delega a un funzionario della stessa amministrazione, e deve provvedere anche alle fasi di stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa necessaria all'attuazione del giudicato.
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