Sentenza n. 3748/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione e sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha censurato la sentenza del TAR sotto due profili. In primo luogo ha dedotto la violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 10-bis della medesima legge, lamentando il difetto di motivazione del diniego e l’omessa valutazione delle osservazioni presentate in risposta al preavviso di diniego. Ha sostenuto che le osservazioni erano state trasmesse entro il termine previsto e che, tra gli elementi depositati, vi era l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva concesso la riabilitazione. In secondo luogo ha dedotto la violazione degli artt. 9, comma 1, lett. f), e 6, comma 3, della l. n. 91/1992, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria sulla pericolosità sociale e sull’integrazione nella comunità nazionale. Secondo l’appellante, il Ministero non avrebbe adeguatamente ponderato il precedente penale, la riabilitazione, la stabile integrazione socio-lavorativa, il lavoro pluriennale presso la medesima azienda, i redditi regolari e il mantenimento del nucleo familiare, né avrebbe motivato in modo puntuale e proporzionato il giudizio negativo. Il diniego era fondato su una sentenza irrevocabile del Tribunale di Brescia per lesioni personali in concorso, commesse nel 2001.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR e il diniego ministeriale. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per naturalizzazione come provvedimento altamente discrezionale, espressione del potere dello Stato di ampliare la propria comunità nazionale e subordinato alla verifica di un interesse pubblico e dello status morale e civile dell’istante. La valutazione amministrativa deve considerare complessivamente gli elementi indicativi della stabile integrazione nella comunità nazionale, tra cui l’osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali, l’assenza di precedenti penali e la situazione economico-patrimoniale. Il sindacato giurisdizionale resta limitato al controllo estrinseco, relativo alla sufficienza dell’istruttoria, alla veridicità dei fatti e alla logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione. Nel caso concreto, il precedente penale è stato ritenuto idoneo a incidere sull’affidabilità e sull’integrazione dell’interessato. La riabilitazione non è stata considerata dirimente, poiché non attribuisce allo straniero un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza. Il giudice ha inoltre ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento, immune da vizi di legittimità, e ha confermato la possibilità di presentare una nuova istanza. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il diniego di cittadinanza deve essere adeguatamente motivato, ma nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente e coerente con gli elementi istruttori valorizzati dall’amministrazione.
art. 10-bis l. 241/1990
Le osservazioni dell’interessato al preavviso di diniego devono essere considerate nell’istruttoria; il giudice ha tuttavia ritenuto che il provvedimento finale fosse comunque sorretto da una motivazione adeguata e da una valutazione amministrativa immune da vizi.
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è espressione di una valutazione discrezionale dell’amministrazione e non costituisce un diritto soggettivo dello straniero.
art. 6, comma 3, l. 91/1992
La disposizione è stata richiamata dall’appellante, ma il TAR aveva ritenuto che essa riguardasse le istanze di cittadinanza per matrimonio e non quelle per residenza; tale questione non ha condotto all’accoglimento dell’appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei dati relativi alla persona interessata.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è un provvedimento altamente discrezionale, subordinato alla verifica dell’interesse pubblico all’ampliamento della comunità nazionale e dell’affidabilità morale e civile del richiedente; lo straniero non vanta un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza.
- Nel procedimento di naturalizzazione l’amministrazione deve formulare un giudizio complessivo e prognostico sulla stabile integrazione dell’istante, considerando l’osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali, i precedenti penali e la situazione economico-patrimoniale, in funzione della capacità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale.
- Il giudice amministrativo può sindacare il diniego di cittadinanza soltanto nei limiti del controllo estrinseco, verificando la sufficienza dell’istruttoria, la veridicità dei fatti valorizzati e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella discrezionale dell’amministrazione.
- La riabilitazione penale non rende automaticamente illegittimo il diniego di cittadinanza, poiché non elimina la discrezionalità amministrativa né attribuisce al richiedente un diritto soggettivo alla naturalizzazione; il precedente può essere valutato, insieme agli altri elementi, ai fini del giudizio sull’affidabilità e sull’integrazione.
- Il diniego di cittadinanza può essere legittimamente fondato sulla valutazione di un precedente penale quando l’amministrazione espliciti il collegamento tra la condotta e il giudizio di affidabilità e integrazione nella comunità nazionale, fornendo una motivazione logicamente coerente e adeguatamente supportata dall’istruttoria.
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