Cassazione Penale, Ordinanza n. 15029/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna per fatti di spaccio di sostanze stupefacenti e per la resistenza opposta all'operato della polizia. Nel ricorso si contestavano, in sostanza, la ricostruzione del fatto e la valutazione della prova, sostenendo una diversa lettura delle dichiarazioni della persona indicata come acquirente della sostanza e di quelle dell'agente di polizia, idonee secondo la difesa a supportare l'ipotesi della cd. resistenza passiva. Si deduceva inoltre l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4 c.p., oltre al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla conferma della recidiva. La Corte rileva che tali censure si risolvono in una mera riproposizione di doglianze di merito, senza confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata, la quale era congrua, logicamente coerente e fondata su massime di esperienza condivisibili, nonché conforme alla decisione di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non scrutinabili in sede di legittimità le doglianze sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle prove, perché dirette a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio già compiutamente valutato dalla Corte di appello. Ha inoltre ritenuto corretta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p., in considerazione dell'abitualità dell'attività di spaccio e della finalità di lucro, incompatibili con la speciale tenuità. Sono state considerate inammissibili anche le censure sulla recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche, per difetto di specifico confronto con le argomentazioni del giudice di merito e perché le valutazioni sulla personalità dell'imputato risultavano adeguatamente motivate. Per effetto dell'inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 62, n. 4 c.p.
l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è riconoscibile quando i fatti si inseriscono in un'attività abituale di spaccio finalizzata al lucro, non potendosi qualificare il pregiudizio come di speciale tenuità
art. 616 c.p.p.
alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del fatto o del compendio probatorio mediante la mera riproposizione di censure già dedotte in appello o mediante la contrapposizione di una diversa lettura delle prove.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, coerente e priva di vizi logici, anche se fonda la decisione su massime di esperienza ragionevoli e convergenti con il giudizio di primo grado.
- L'attenuante della speciale tenuità del danno o del pericolo patrimoniale non è configurabile quando la condotta sia inserita in un'attività di spaccio abituale con finalità di profitto, poiché tale contesto esclude la minima offensività richiesta dalla norma.
- Le censure su recidiva e attenuanti generiche sono inammissibili se non si confrontano specificamente con le ragioni poste a base della decisione di merito, in particolare quando il giudice abbia motivato in modo adeguato sul negativo profilo della personalità dell'imputato e sui precedenti penali specifici.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14836/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14855/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14857/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14858/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14860/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14861/2025 del 15/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →