Sentenza del 02/03/2020 n. 5644 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava due acquisizioni di partecipazioni come operazioni elusive ai sensi dell'art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973: (a) acquisto del 70% di T. s.p.a. per €1.912.890,00 con iscrizione in bilancio e imputazione a costo di una svalutazione risultante dal bilancio della partecipata, producendo una ripresa a tassazione pari a tale importo; (b) acquisto del 60% di E. s.r.l. per €3.196.480,55, dopo il quale la partecipata distribuì dividendi (comportando un credito d'imposta) e l'Ufficio ricalcolò il valore patrimoniale residuo riducendo il costo fiscale della partecipazione per €3.156.000,00. L'Amministrazione sosteneva che le operazioni erano finalizzate a ottenere indebiti vantaggi fiscali (svalutazioni e minusvalenze deducibili) e chiedeva la ripresa a tassazione e l'applicazione di sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione, con decisione del 20/12/2019, ha rigettato il ricorso incidentale della M. s.r.l. e, quanto al ricorso principale dell'Agenzia, ha rigettato il secondo motivo ma accolto i restanti motivi: ha ritenuto correttamente qualificata come elusiva l'operazione relativa all'acquisizione del controllo di T. s.p.a. (conseguente disconoscimento dei vantaggi fiscali collegati alla svalutazione) e ha censurato l'insufficiente motivazione dei giudici di merito con riguardo all'operazione in E. s.r.l., cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione perché riesamini l'acquisizione delle partecipazioni in E. s.r.l., la rideterminazione delle sanzioni e le spese di giudizio. In particolare la Corte ha rilevato che i giudici di merito non hanno sufficientemente valutato tutti gli indici di elusività (composizione proprietaria comune, mancata documentazione del pagamento del prezzo di cessione del 2004, omissione di spiegazioni convincenti sulle ragioni extra-fiscali) con riguardo all'operazione E. s.r.l., mentre ha confermato la posizione sull'operazione relativa a T. s.p.a.
Norme richiamate
art. 37-bis d.P.R. 29/9/1973 n. 600
Clausola generale antielusiva: consente all'Amministrazione di disconoscere operazioni formalmente valide quando il loro scopo essenziale sia ottenere un indebito vantaggio fiscale; l'onere di provare il disegno elusivo grava sull'Amministrazione, mentre il contribuente deve dimostrare ragioni economiche valide alternative.
art. 2426 cod. civ.
Detta criteri civilistici di valutazione delle partecipazioni: principio del costo d'acquisto (salvo applicazione del metodo del patrimonio netto) e obbligo di svalutazione in presenza di perdite durevoli di valore; utile per verificare la correttezza formale della contabilizzazione ma non esclude l'accertamento fiscale dell'abuso.
art. 61 T.U.I.R. (d.P.R. n. 917/1996)
Rilevato ratione temporis: disciplina fiscale delle partecipazioni e delle svalutazioni; la Corte ricorda che la deducibilità fiscale di una svalutazione presuppone che la stessa sia effettivamente contabilizzata (se non è stata contabilizzata non può essere dedotta).
art. 10-bis Statuto del contribuente (d.lgs. 128/2015)
"configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica ..."
Fornisce una definizione interpretativa di abuso: operazioni prive di sostanza economica che realizzano principalmente vantaggi fiscali; elenca indici di mancanza di sostanza economica e conferma che ragioni extrafiscali non marginali escludono l'abuso.
Raccomandazione CE 2012/772/UE
"una costruzione di puro artificio ... deve essere ignorata"
Indirizzo europeo a trattare a fini fiscali costruzioni artificiose facendo riferimento alla loro sostanza economica; rilevante per interpretare la clausola antielusiva e la prevalenza della sostanza sulla forma.
Principi contabili OIC 21
Indica che la distribuzione di dividendi che rende il valore patrimoniale inferiore al costo può costituire indicatore di perdita durevole di valore e quindi di necessità di svalutazione; utile ai fini della verifica della correttezza contabile ma non esclude autonoma valutazione fiscale dell'intento.
Massime di principio
- La qualificazione di un'operazione come elusiva si basa sulla prevalenza dello scopo fiscale: l'Amministrazione deve dimostrare il disegno elusivo e la manipolazione degli schemi negoziali, mentre il contribuente deve provare ragioni economiche alternative non marginali.
- La conformità della contabilizzazione alle regole civilistiche (art. 2426 c.c., principî contabili) non impedisce l'accertamento fiscale se l'operazione, nel suo complesso, appare strutturata prevalentemente per ottenere vantaggi tributari.
- Una svalutazione è rilevante fiscalmente solo se effettivamente contabilizzata e dedotta; la semplice rettifica fiscale del valore patrimoniale da parte dell'Ufficio non può essere trasformata automaticamente in una deduzione reddituale se il costo non è stato iscritto in bilancio.
- Transazioni tra società riconducibili agli stessi soggetti (stessi soci/amministratori) e la mancanza di documentazione sul pagamento dei corrispettivi sono indici sintomatici di artificiosità e vanno documentati e giustificati in modo convincente dal contribuente.
- Le operazioni poste in essere nel contesto di gruppi devono essere valutate nella loro globalità: la temporanea mantenuta di un elevato valore fiscale con successiva cessione a prezzo molto inferiore e l'emersione di minusvalenze utilizzabili fiscalmente sono elementi che richiedono particolare attenzione antielusiva.
- In caso di motivazione giudiziale insufficiente circa indici decisivi di elusività, la Corte può cassare e rinviare il giudizio per un nuovo esame focalizzato sugli elementi non adeguatamente valutati.
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