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Sentenza

Sentenza del 22/04/2016 n. 8113 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE - Impugnazione di avviso di accertamento e di irrogazione di sanzioni - Emissione nel corso del giudizio di cartelle di riscossione frazionata - Tempestivo pagamento alle scadenze - Possibilità di irrogare l'ulteriore sanzione ex art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano che aveva annullato una cartella contenente una sanzione del 30% per omesso o tardivo versamento dell'imposta complementare di successione. Secondo l'Agenzia, la sanzione prevista dall'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997 sarebbe stata dovuta perché i contribuenti avevano contestato l'avviso di liquidazione e, dopo due pronunce di merito sfavorevoli, avevano effettuato pagamenti frazionati nel corso del giudizio. L'Amministrazione sosteneva che il rischio di soccombenza derivante dall'impugnazione rendesse definitivamente applicabile la sanzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'annullamento della cartella. Ha stabilito che la sanzione del 30% presuppone l'effettivo mancato pagamento, alle scadenze prescritte, degli importi dovuti. Nel caso concreto, i contribuenti avevano pagato tempestivamente le somme richieste con le cartelle emesse in sede di riscossione frazionata, comprese le sanzioni già irrogate, salvo il conguaglio finale in base all'esito definitivo del giudizio. La pendenza del contenzioso e il rischio di soccombenza non costituiscono autonomi presupposti della sanzione. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 6.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti [...] è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

    La sanzione del 30% è collegata al mancato o tardivo versamento di un tributo o di una sua frazione entro il termine previsto. Non può essere applicata quando il contribuente abbia adempiuto tempestivamente ai pagamenti frazionati richiesti durante il giudizio.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile

    È la disposizione processuale invocata dall'Agenzia delle Entrate per denunciare la violazione o falsa applicazione della norma sanzionatoria.

  • Art. 60, comma 2, n. 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato in relazione alla giurisprudenza sul versamento frazionato dell'IVA, conferma la natura provvisoria dei pagamenti frazionati e delle relative sanzioni fino all'esito definitivo del giudizio.

Massime di principio

  • La sanzione per omesso o tardivo versamento richiede un concreto inadempimento alla scadenza; non è sufficiente che il contribuente abbia perso nei gradi di merito o abbia corso un rischio processuale.
  • Quando un tributo è oggetto di ricorso e viene riscosso provvisoriamente in forma frazionata, il contribuente che paga puntualmente le somme richieste evita ulteriori sanzioni per omesso versamento, salvo il conguaglio derivante dalla decisione definitiva.
  • Le sanzioni già incluse negli importi oggetto di riscossione frazionata mantengono carattere provvisorio e devono essere rapportate alle somme che risultino definitivamente dovute.
  • Un'ulteriore sanzione del 30% può essere applicata se il contribuente non paga, entro i termini, le somme risultanti dalle cartelle emesse in sede di riscossione frazionata.
  • La proposizione di un ricorso tributario non sospende automaticamente ogni obbligo di pagamento: occorre rispettare le scadenze delle somme provvisoriamente richieste per evitare conseguenze sanzionatorie.

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