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Sentenza

Sentenza del 19/06/2015 n. 12783 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava gli avvisi ICI relativi agli anni 1999 e 2000, per importi rispettivamente pari a 967,64 euro e 1.170,55 euro, sostenendo che i terreni fossero agricoli e non edificabili. Deduceva inoltre l'irrituale e tardiva produzione, da parte del Comune, di sei atti di compravendita utilizzati come elementi comparativi; l'impossibilità di sanare l'inosservanza dei termini perentori mediante acquiescenza; l'illegittimità del regolamento comunale che aveva soppresso l'obbligo di dichiarazione ICI; la mancata preventiva comunicazione dei valori delle aree edificabili utilizzati per determinare l'imposta; e l'insufficiente motivazione della sentenza di primo grado sulle spese processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha chiarito che il termine per il deposito di memorie e documenti previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 546 del 1992 è perentorio e che la sua violazione non è sanata dal mancato rilievo della controparte. Tuttavia, i documenti tardivamente prodotti in primo grado potevano essere depositati ritualmente in appello ai sensi dell'art. 58, comma 2, dello stesso decreto. Ha inoltre ritenuto legittima la soppressione dell'obbligo di dichiarazione ICI prevista dal regolamento comunale, perché autorizzata dalla legge, non necessaria la preventiva notifica dei valori al metro quadro utilizzati per la stima delle aree edificabili e inammissibile, per difetto di autosufficienza, la censura sulle spese. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 900 euro oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32

    Il termine per il deposito di memorie e documenti deve ritenersi perentorio.

    Il termine è considerato perentorio anche se la legge non lo qualifica espressamente come tale, perché tutela il diritto di difesa e il contraddittorio. La sua violazione comporta la preclusione dell'attività processuale tardiva.

  • Art. 153 c.p.c.

    La possibilità di sanatoria a seguito di acquiescenza è ammessa soltanto con riferimento alla forma degli atti processuali, e non anche relativamente all'inosservanza dei termini perentori.

    Il mancato rilievo della tardività da parte della controparte non sana la violazione di un termine processuale perentorio.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2

    Nel giudizio di appello davanti alle commissioni tributarie regionali le parti hanno facoltà di depositare nuovi documenti.

    La possibilità di produrre nuovi documenti in appello può rendere utilizzabili anche documenti irritualmente prodotti in primo grado, purché siano ritualmente acquisiti nel giudizio di secondo grado.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, vigente ratione temporis

    Semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo, con conseguente soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia.

    La norma consentiva ai Comuni di derogare all'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, sostituendolo eventualmente con un obbligo di comunicazione.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 10, comma 4, e 11

    L'art. 9 del regolamento comunale stabiliva che è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia.

    Il regolamento comunale è stato ritenuto legittimo perché ha soppresso un adempimento strumentale sulla base di una facoltà espressamente attribuita dalla legge, senza modificare la procedura legale di accertamento.

  • L. n. 241 del 1990, art. 3 e L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1

    La Corte ha escluso che tali disposizioni imponessero al Comune di notificare preventivamente al contribuente il valore al metro quadro delle aree edificabili utilizzato come parametro per la determinazione del prezzo medio di mercato.

  • Art. 384 c.p.c., ultimo comma

    La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, pur confermandone il risultato, precisando il corretto fondamento giuridico relativo alla produzione documentale.

  • Art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state esaminate come motivi di ricorso per cassazione, ma ritenute infondate o inammissibili.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, i termini previsti per il deposito di documenti e memorie possono essere perentori anche quando la legge non lo dichiara espressamente; la tardività può quindi comportare una preclusione.
  • Il mancato rilievo della tardività da parte della controparte non sana, di regola, la violazione di un termine perentorio.
  • In appello tributario è possibile produrre nuovi documenti; pertanto, un documento tardivo o irrituale in primo grado può diventare utilizzabile se ritualmente depositato in secondo grado.
  • I regolamenti comunali possono eliminare alcuni adempimenti dichiarativi tributari quando una norma statale attribuisce espressamente al Comune tale facoltà; ciò non equivale a modificare il presupposto o la procedura sostanziale dell'imposta.
  • Per contestare una stima tributaria non è normalmente sufficiente lamentare la mancata preventiva comunicazione dei valori comparativi, se non esiste una specifica norma che imponga tale comunicazione e l'avviso contiene una motivazione adeguata.
  • Le censure sulle spese processuali devono essere specifiche e autosufficienti: occorre riportare o allegare il contenuto della decisione impugnata e indicare concretamente l'errore denunciato.
  • In caso di ricorso per cassazione, la contestazione di un vizio processuale o motivazionale deve essere accompagnata dalla precisa indicazione degli atti e dei passaggi rilevanti; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile.

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