Cassazione Civile, Ordinanza n. 41193/2021 del 22/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso per ottemperanza proposto da un contribuente per ottenere il pagamento di una somma modesta, pari a euro 88,95, che assumeva dovuta dall'amministrazione in esecuzione di una decisione tributaria precedente. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento fosse già avvenuto, e aveva compensato le spese del procedimento. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione degli artt. 15 e 46 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la compensazione delle spese era illegittima perché mancavano le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge. In particolare, il ricorrente ha evidenziato la contraddittorietà della sentenza impugnata, poiché la CTR aveva indicato una data di deposito del ricorso in ottemperanza diversa e incompatibile con quella utilizzata per giustificare la compensazione, alternando il 19.12.2018 e il 27.2.2019; ciò rendeva illogica la motivazione, soprattutto in relazione al momento del pagamento dell'amministrazione rispetto alla proposizione del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla motivazione sulla compensazione delle spese. Ha rilevato che la decisione della CTR era intrinsecamente contraddittoria, perché riportava due diverse date di deposito del ricorso per ottemperanza e, sulla base di tale oscillazione, collocava il pagamento dell'amministrazione in un tempo logicamente incompatibile con la premessa fattuale adottata. Questa contraddizione non consentiva di ricostruire l'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e minava la logicità della decisione, secondo il parametro della motivazione apparente/interna contraddittorietà richiamato anche da Cass. S.U. n. 8053/2014. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
è richiamato dal ricorrente per sostenere che la compensazione delle spese nel processo tributario richiede presupposti rigorosi, non ravvisabili nel caso concreto; la Corte accoglie la censura in ragione della contraddittorietà della motivazione che sorreggeva la compensazione
art. 46 d.lgs. n. 546/1992
è richiamato dal ricorrente come parametro normativo della decisione sulle spese nel giudizio tributario; la Corte ne valorizza il profilo applicativo in relazione alla necessità di una motivazione coerente sulla compensazione
Cass. S.U. n. 8053/2014
è richiamata come precedente sul vizio motivazionale/interna contraddittorietà tale da impedire di individuare l'iter logico della decisione
Massime di principio
- Nel processo tributario, la compensazione delle spese deve essere sorretta da una motivazione coerente e intelligibile; se la sentenza contiene dati fattuali tra loro incompatibili in modo da non consentire di comprendere il percorso logico seguito dal giudice, la statuizione è censurabile in cassazione.
- La motivazione è viziata quando il giudice fonda la propria decisione su presupposti temporali tra loro contraddittori, specie se la collocazione di un pagamento rispetto al deposito del ricorso è decisiva per la regolazione delle spese.
- L'interna contraddittorietà della motivazione, quando incide sulla comprensibilità della decisione, integra un vizio rilevante anche alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite in tema di controllo di legittimità sulla motivazione.
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