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Sentenza

Sentenza n. 436/2026 - Bari, Sezione U

per l'annullamento: della Determinazione n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS- (comunicata a mezzo PEC in pari data), con la quale il Dirigente dell'Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 della Regione Puglia ha disposto: - la decadenza della Società ricorrente del beneficio concesso ai sensi della Misura 123 del PSR 2007/2013; - la revoca del contributo erogato alla ricorrente pari ad € -OMISSIS-, con conseguente recupero delle somme; - di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresa e, ove occorra, la nota prot. n. -OMISSIS- dell'-OMISSIS-, di comunicazione della Determinazione impugnata.

Giustizia amministrativa202100432

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sezioni UniteSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione regionale di decadenza dal contributo PSR, revoca dell'importo erogato e recupero delle somme

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la determinazione con cui la Regione Puglia ha dichiarato la decadenza dal beneficio concesso nell'ambito della Misura 123 del PSR 2007/2013, ha revocato il contributo già erogato e ne ha disposto il recupero. La ricorrente aveva presentato tre preventivi per dimostrare il confronto concorrenziale richiesto dal bando, ma la Guardia di finanza aveva accertato che due preventivi, formalmente riconducibili a imprese concorrenti, non erano autentici o risultavano alterati; erano inoltre presenti file relativi ai preventivi sul computer del fornitore prescelto. La società ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 27 Cost., degli artt. 1 e 21-nonies della l. 241/1990, del principio del legittimo affidamento, del regolamento UE n. 65/2011 e dei paragrafi 22 e 24 dell'avviso regionale, nonché eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione. Ha sostenuto che la Regione si fosse fondata esclusivamente sugli accertamenti della Guardia di finanza, senza attendere la definizione del procedimento penale, e che il termine di diciotto mesi previsto dall'art. 21-nonies fosse decorso. Ha inoltre invocato l'assoluzione degli imputati pronunciata dal giudice penale con sentenza passata in giudicato, ritenendola incompatibile con la revoca amministrativa.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la produzione di tre preventivi autentici e provenienti da imprese diverse e concorrenti fosse un requisito sostanziale, non meramente formale, diretto a garantire buon andamento, par condicio e concorrenzialità nell'impiego di risorse pubbliche. Gli accertamenti della Guardia di finanza, inclusa la presenza dei file dei preventivi presso il fornitore prescelto e le dichiarazioni dei rappresentanti delle imprese apparentemente offerenti, costituivano elementi istruttori solidi e non puntualmente contestati dalla società. La Regione non si era limitata a recepire l'indagine penale, ma aveva svolto una propria istruttoria amministrativa. Il giudizio penale non vincolava la Regione: quest'ultima non era parte del processo e l'assoluzione riguardava un diverso fatto, relativo alla sovrafatturazione dei macchinari, non alla non autenticità dei preventivi. Il Collegio ha inoltre escluso che la revoca costituisse esercizio discrezionale di autotutela soggetto al termine di diciotto mesi: il recupero di contributi pubblici, soprattutto di origine unionale, indebitamente erogati è attività vincolata e doverosa quando manchino i presupposti del beneficio. In ogni caso, la falsa documentazione integrava una falsa rappresentazione dei fatti riconducibile all'art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990, idonea a consentire il superamento del termine. La Regione non era tenuta ad attendere l'esito penale, poiché il procedimento amministrativo e quello penale sono autonomi e l'art. 30 del regolamento UE n. 65/2011 non riserva all'autorità giudiziaria penale l'accertamento della falsa dichiarazione. Il richiamo al provvedimento AGEA di sospensione è stato ritenuto irrilevante, poiché AGEA esercitava un potere diverso e non disponeva della competenza a dichiarare la decadenza dal contributo. La società è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 13 dell'Avviso pubblico regionale PSR Misura 123

    Per gli interventi riguardanti l'acquisto ed installazione di impianti, macchine ed attrezzature... è previsto che la determinazione del costo ammissibile agli aiuti ... sia basata sul confronto fra tre preventivi analitici forniti da altrettante ditte concorrenti tra loro.

    Il confronto tra tre preventivi autentici e provenienti da imprese concorrenti costituisce requisito sostanziale per l'ammissibilità della spesa e del contributo.

  • Art. 14.2, comma 9, dell'Avviso pubblico regionale PSR Misura 123

    N. 3 preventivi in originale rilasciati da altrettante ditte diverse e in concorrenza tra loro.

    La domanda di aiuto deve essere corredata da tre preventivi originali, dettagliati, provenienti da ditte diverse e concorrenti.

  • Art. 14.2, comma 10, dell'Avviso pubblico regionale PSR Misura 123

    Relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi predetti, con data, timbro e firma di tecnico abilitato e del richiedente/beneficiario.

    La scelta del preventivo deve essere giustificata mediante relazione sottoscritta dal tecnico abilitato e dal beneficiario.

  • Art. 22 dell'Avviso pubblico regionale PSR Misura 123

    Qualora a seguito dei controlli ... dovessero essere rilevati infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità tali da inficiare l'ammissibilità a finanziamento, saranno revocati gli aiuti ... con il relativo recupero delle eventuali somme indebitamente percepite.

    L'accertamento di irregolarità incidenti sull'ammissibilità impone la revoca dell'aiuto e il recupero delle somme indebitamente percepite.

  • Art. 4, comma 8, Regolamento UE n. 65/2011

    Richiamato quale base normativa dei controlli e della revoca dei contributi indebitamente erogati.

  • Art. 5, comma 1, Regolamento UE n. 65/2011

    Richiamato quale base normativa della disciplina europea dei controlli e del recupero degli aiuti.

  • Art. 30, commi 1 e 2, Regolamento UE n. 65/2011

    I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi. Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione.

    L'accertamento amministrativo della falsa dichiarazione è sufficiente per escludere l'operazione dal sostegno e recuperare gli importi versati; non è necessario attendere una sentenza penale.

  • Art. 21-nonies, commi 1 e 2-bis, l. 241/1990

    I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti ... possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi.

    Il limite temporale dell'autotutela non impedisce il ritiro di provvedimenti conseguiti mediante falsa rappresentazione dei fatti; inoltre, secondo la decisione, il recupero di contributi indebitamente erogati costituisce attività vincolata distinta dall'autotutela discrezionale.

  • Art. 33, comma 1, d.lgs. 228/2001

    Attribuisce ad AGEA il potere di sospendere i pagamenti in via precauzionale, senza trasferirle il potere di dichiarare la decadenza dal contributo spettante all'ente gestore.

  • Art. 2700 c.c.

    Il verbale della Guardia di finanza fa fede, fino a querela di falso, quanto alle attività direttamente compiute dagli agenti e ai fatti da essi attestati.

  • Art. 654 c.p.p.

    Il giudicato penale non determina automaticamente un vincolo assoluto sull'attività amministrativa; il vincolo è soggetto a presupposti soggettivi e oggettivi rigorosi.

Massime di principio

  • Nei regimi di finanziamento pubblico che impongono il confronto tra più preventivi, la provenienza autentica dei preventivi da imprese diverse e concorrenti costituisce requisito sostanziale dell'ammissibilità della spesa, poiché tutela buon andamento, par condicio e concorrenzialità nell'impiego di risorse pubbliche.
  • Quando l'amministrazione accerta che un contributo pubblico, anche di fonte unionale, è stato erogato in assenza dei presupposti richiesti, la revoca e il recupero delle somme costituiscono attività vincolata e doverosa, non esercizio discrezionale di autotutela soggetto al termine ordinario previsto per l'annullamento d'ufficio.
  • L'amministrazione può fondare la decadenza da un contributo sulle risultanze degli accertamenti della Guardia di finanza senza attendere la conclusione del procedimento penale, purché svolga una propria istruttoria e valuti autonomamente la rilevanza amministrativa dei fatti.
  • Il giudicato penale vincola l'amministrazione solo nei limiti dei rigorosi presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge: il vincolo non opera a favore di soggetti estranei al processo penale e riguarda esclusivamente i fatti materiali accertati, non la loro qualificazione o valutazione amministrativa.
  • La falsa rappresentazione dei fatti posta a fondamento dell'erogazione di un beneficio consente, ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990, di superare il termine di diciotto mesi, senza necessità che la falsità sia previamente accertata con sentenza penale passata in giudicato.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiAutotutela
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaAutotutela decisoriaPrimato del diritto UE e disapplicazioneConcorrenza ed evidenza pubblica

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