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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17977/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del GIP di Bergamo che, in abbreviato, ha condannato Boldini per bancarotta fraudolenta documentale con un aumento in continuazione di mesi 4. Il motivo dell'impugnazione è che, secondo il Procuratore, alla precedente sentenza irrevocabile era stata applicata la recidiva reiterata e la pena in continuazione non poteva essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave (quindi non inferiore a 8 mesi, poi ridotta a 6 per effetto delle circostanze per il rito), sicché i 4 mesi sarebbero troppo bassi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore generale. Ha ritenuto infondato il motivo perché l'art. 81, comma 4, c.p. (che stabilisce il limite minimo di aumento in continuazione quando è applicata la recidiva reiterata) si applica solo quando la recidiva reiterata sia stata accertata con sentenza definitiva anteriormente alla commissione dei reati oggetto del giudizio; nel caso concreto ciò non era avvenuto. In aggiunta, la Corte ha osservato che le due condotte (bancarotta distrattiva e fallimentare della stessa società) rientrano nella peculiare disciplina dell'art. 219, comma secondo, n.1, legge fallimentare, per la quale la ‘‘continuazione fallimentare’’ assume natura di circostanza aggravante da bilanciare con le attenuanti generiche (e non la disciplina ordinaria dell'aumento ex art.81 c.p.). Il giudice di merito aveva comunque applicato il metodo dell'aumento in continuazione, errore non censurato dall'imputato e che non è stato ritenuto sufficiente a fondare la riforma nel presente ricorso. Pertanto il ricorso è rigettato.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 4, codice penale

    "Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave."

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che il limite minimo di aumento (un terzo) si applica soltanto se la recidiva reiterata è stata dichiarata con sentenza definitiva anteriormente alla commissione dei reati per i quali si procede; non vale se la recidiva è stata accertata con sentenza intervenuta dopo i fatti.

  • art. 99, quarto comma, codice penale

    Richiamato come norma che definisce la recidiva reiterata. La sua applicazione ai fini dell'art.81 c.p. richiede che l'applicazione della recidiva sia anteriore alla commissione dei reati successive.

  • art. 219, comma secondo, n.1, legge fallimentare

    Nel contesto dei reati fallimentari, la pluralità di condotte nell'ambito del medesimo fallimento costituisce una specifica disciplina della continuazione: tale continuazione va considerata come circostanza aggravante da bilanciare con le attenuanti generiche (e non come semplice aumento ex art.81 c.p.).

  • art. 81, codice penale (disciplina generale della continuazione)

    Richiamata implicitamente: la Corte distingue tra l'applicazione della disciplina ordinaria della continuazione (art.81 c.p.) e la disciplina speciale prevista per i reati fallimentari dall'art.219 l.f.; l'errata applicazione del metodo ordinario alla continuazione fallimentare non è necessariamente causa di illegittimità della pena salvo che determini violazione dei limiti edittali.

Massime di principio

  • L'aumento minimo previsto dall'art.81, comma 4, c.p. (un terzo) si applica solo quando la recidiva reiterata è stata accertata con sentenza definitiva anteriore alla commissione dei reati oggetto del giudizio; controllare dunque la data di irrevocabilità della sentenza che ha dichiarato la recidiva rispetto alle date dei fatti.
  • Nei reati fallimentari commessi nell'ambito del medesimo fallimento, la pluralità di condotte rientra nella disciplina speciale dell'art.219 l.f.: la cosiddetta continuazione fallimentare va trattata come circostanza aggravante da bilanciare con le attenuanti generiche, non semplicemente come aumento ex art.81 c.p.
  • Un errore nel metodo di calcolo della continuazione (applicazione della disciplina ordinaria anziché di quella speciale) non determina automaticamente l'illegittimità della pena se la pena finale resta nei limiti edittali e non è stato chiesto o non sussiste motivo di riforma sotto altro profilo.
  • Se una parte non impugna un profilo di errata applicazione (ad es. il metodo di calcolo della continuazione), tale errore potrebbe essere inefficace a fondare la riforma in sede di impugnazione proposta dall'altra parte; le doglianze devono essere tempestive e specifiche.
  • In casi simili, la verifica preventiva da compiere è: (a) data di commissione dei reati; (b) esistenza e data di sentenze definitive che hanno dichiarato la recidiva; (c) natura delle condotte (se rientrano nello stesso fallimento) per valutare se applicare la disciplina speciale dell'art.219 l.f. o la disciplina ordinaria della continuazione.

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