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Sentenza

Sentenza n. 2257/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di tre sentenze passate in giudicato del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione lavoro, relative al pagamento delle spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., deducendo l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione di tre sentenze del Tribunale ordinario di Palermo, passate in giudicato e notificate all’Amministrazione. Ha chiesto la condanna al pagamento di complessivi € 3.346,23, comprensivi delle spese legali liquidate in suo favore quale difensore antistatario, degli interessi, delle spese generali, del contributo unificato, dell’IVA e della CPA, nonché degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sino all’effettivo soddisfo. Ha inoltre chiesto la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il ricorrente aveva anche depositato un’istanza per la trattazione in decisione senza partecipare alla camera di consiglio; tale istanza è stata ritenuta inammissibile perché non prevista da disposizioni processuali vigenti.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’ottemperanza, considerando la mancata impugnazione delle sentenze, attestata da certificazione di Cancelleria, e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il ricorso è stato accolto parzialmente. L’Amministrazione è stata condannata a dare puntuale e completa esecuzione alle sentenze entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, nei limiti risultanti dai titoli giudiziali. È stata esclusa la rivalutazione monetaria sulla sorte capitale: le sentenze del giudice ordinario non avevano disposto tale voce e il giudice dell’ottemperanza non può integrare o modificare il contenuto di un giudicato formatosi davanti al giudice ordinario; inoltre, il ricorrente non aveva fornito elementi probatori a sostegno della pretesa. È stato nominato Commissario ad acta, da attivarsi su istanza di parte in caso di inutile decorso del termine, il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega. L’incarico è stato ritenuto obbligatorio e non rifiutabile né condizionabile da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza; non è stato riconosciuto alcun compenso, in quanto l’attività rientra nell’omnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Commissario dovrà effettuare i depositi esclusivamente tramite PAT utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice. L’Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese di lite, liquidate in € 552, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Fondano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di giudicati, anche del giudice ordinario, nei confronti di una pubblica amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un Commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso concreto, presupposto per procedere all’esecuzione coattiva della condanna pecuniaria nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull’assenza di compenso per il Commissario ad acta, prevista per le condanne pecuniarie derivanti dalla legge Pinto, può essere applicata analogicamente alle ulteriori condanne al pagamento di somme di denaro, quando il Commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208

    Richiamata quale disposizione modificativa della disciplina relativa al compenso del Commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare l’esecuzione di sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando sia provata la definitività del titolo e sia decorso il termine legalmente previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche.
  • Il giudice dell’ottemperanza deve mantenersi entro i limiti oggettivi del giudicato e non può integrare, modificare o ampliare il contenuto dispositivo della sentenza del giudice ordinario; una voce non riconosciuta dal titolo, come la rivalutazione monetaria, non può essere liquidata in sede esecutiva.
  • La nomina del Commissario ad acta è legittima in presenza dell’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato e può essere subordinata all’inutile decorso di un termine assegnato per l’adempimento spontaneo.
  • Il munus di Commissario ad acta costituisce un incarico obbligatorio di ausiliario del giudice, non rifiutabile né condizionabile da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Quando il Commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’amministrazione resistente, l’incarico può essere svolto senza compenso autonomo, rientrando nell’omnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale soluzione è applicabile analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate dalla legge Pinto.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la pretesa relativa a una voce economica non risultante dal titolo giudiziale deve essere respinta anche quando il ricorrente non fornisca elementi documentali idonei a dimostrarne la spettanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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