Sentenza del 26/03/2018 n. 1278 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Amministratore di fatto - Notifica avviso di accertamento - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica è stata ritenuta non valida o comunque non idonea nei confronti del presunto amministratore di fatto. Dopo la cancellazione della società, l'Amministrazione può notificare gli atti ai soci, non in quanto amministratori, ma per far valere la loro eventuale responsabilità, nei limiti di quanto essi abbiano effettivamente percepito in base al bilancio finale di liquidazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la validità della notifica di un avviso di accertamento effettuata nei confronti di un presunto amministratore di fatto di una società cancellata dal registro delle imprese nel 2010. Dopo l'estinzione della società, non è più possibile notificare l'accertamento a soggetti indicati come suoi legali rappresentanti, in quanto la società non esiste più e la qualifica di amministratore, anche di fatto, non consente di imputare personalmente al destinatario i debiti tributari della società.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e impedisce di notificare nuovi atti alla società o a chi ne era amministratore, anche se di fatto.
- Dopo l'estinzione, l'eventuale pretesa tributaria deve essere indirizzata ai soggetti ai quali la legge attribuisce una responsabilità personale, come i soci, purché ne ricorrano i presupposti.
- La responsabilità dei soci per i debiti della società estinta non è automaticamente illimitata: in linea generale è circoscritta a quanto effettivamente ricevuto in sede di liquidazione, secondo il bilancio finale.
- La mera qualità di amministratore di fatto non basta, da sola, a rendere valida la notifica di un accertamento relativo a una società già estinta; occorre individuare una specifica base normativa per la responsabilità personale del destinatario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 mar 2018Sentenza del 26/03/2018 n. 49 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 26 mar 2018Sentenza del 26/03/2018 n. 69 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 26 mar 2018Sentenza del 26/03/2018 n. 74 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 26 mar 2018Sentenza del 26/03/2018 n. 80 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 26 mar 2018Sentenza del 26/03/2018 n. 81 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 26 mar 2018Sentenza del 26/03/2018 n. 91 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →