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Interpello

Risposta n. 300 del 4/12/1996

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente ritiene applicabili anche alla cessione dei crediti DTA ex articolo 2, commi 55-58, d.l. 225/2010 i chiarimenti resi con la risoluzione n. 32/E del 2025 in tema di crediti DTA ex articolo 44-bis d.l. 34/2019, sostenendo che l'articolo 43-bis d.P.R. 602/1973 disciplinerebbe in generale la cessione dei crediti chiesti a rimborso e non precluderebbe la compensazione da parte del cessionario.

Cessione di crediti DTA chiesti a rimborso e possibilità di compensazione da parte del cessionario ex articolo 43-bis d.P.R. 602/1973

Il quesito

La cessionaria chiede se i crediti d'imposta da trasformazione di DTA, acquistati da altro soggetto e originariamente chiesti a rimborso in dichiarazione, possano essere utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 241/1997; chiede inoltre se tali crediti debbano essere esposti nel quadro RU del Modello Redditi SC per indicarne l'utilizzo.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia delle Entrate non condivide la tesi del contribuente: richiama l'articolo 43-bis d.P.R. 602/1973 e la propria prassi più recente, secondo cui il cessionario di un credito chiesto a rimborso può solo monetizzarlo tramite rimborso, senza poterlo ulteriormente cedere né utilizzare in compensazione ex articolo 17 d.lgs. 241/1997. Di conseguenza, esclude la compensazione del credito ceduto e assorbe gli ulteriori quesiti.

Cessione dei crediti DTA chiesti a rimborso e limiti di utilizzo da parte del cessionario

L'interpello riguarda la possibilità, per il cessionario di un credito d'imposta da trasformazione di attività per imposte anticipate (DTA), di utilizzare il credito in compensazione dopo averlo acquistato da un soggetto che lo aveva chiesto a rimborso in dichiarazione. Il tema si innesta sulla disciplina della cessione dei crediti chiesti a rimborso ex articolo 43-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Fattispecie concreta

L'istante ha acquistato dalla società [BETA] crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA ai sensi dell'articolo 2, commi da 55 a 58, del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Tali crediti erano stati chiesti a rimborso in dichiarazione e poi ceduti all'istante secondo l'articolo 43-bis d.P.R. 602/1973, in linea con quanto già rappresentato in precedenti interpelli presentati dalla cedente.

Quesito del contribuente

L'istante chiede se, per utilizzare in compensazione i crediti ricevuti in qualità di cessionaria ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, sia possibile estendere al caso concreto l'orientamento espresso dalla risoluzione n. 32/E del 15 maggio 2025, adottata in materia di cessione di crediti d'imposta da DTA ex articolo 44-bis del d.l. 30 aprile 2019, n. 34. Chiede inoltre se sia corretto esporre i crediti nel quadro RU del Modello Redditi SC per indicare gli importi utilizzati in compensazione.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

Secondo l'istante, i chiarimenti della risoluzione n. 32/E del 2025 dovrebbero valere anche per la cessione dei crediti da trasformazione DTA disciplinata dall'articolo 2, commi 55-58, del d.l. 225/2010. Il contribuente ritiene infatti che tale prassi sia destinata a chiarire, in termini generali, gli aspetti procedurali della cessione dei crediti regolata dall'articolo 43-bis d.P.R. 602/1973 e che, pertanto, sia applicabile a tutte le fattispecie in cui tale norma opera, anche per l'analogia tra il regime delle DTA ex d.l. 225/2010 e quello ex articolo 44-bis d.l. 34/2019.

Normativa e prassi richiamate

L'Agenzia richiama, in via preliminare, i limiti del proprio esame in sede di interpello, precisando che la risposta è resa sulla base dei fatti rappresentati dal contribuente e non attesta la spettanza del credito, la sua corretta quantificazione o la correttezza degli adempimenti fiscali.

Sul piano normativo, la risposta fa riferimento a:

  • articolo 2, commi da 55 a 58, del d.l. 225/2010, relativo alla trasformazione delle DTA;
  • articolo 43-bis d.P.R. 602/1973, che disciplina la cessione dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi;
  • articolo 17 del d.lgs. 241/1997, in tema di compensazione.

Sul piano di prassi, vengono richiamate:

  • risposta ad interpello n. 253, pubblicata il 26 settembre 2025;
  • risposta ad interpello n. 259, pubblicata il 2 ottobre 2025.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia non ritiene condivisibile l'impostazione del contribuente. Ricorda che l'articolo 43-bis d.P.R. 602/1973 si applica alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi e prevede espressamente, oltre al rispetto delle formalità previste, il divieto per il cessionario di cedere ulteriormente il credito.

Richiamando la prassi più recente, l'Agenzia ribadisce che il cessionario può soltanto monetizzare il credito acquistato mediante incasso delle somme oggetto di rimborso, senza possibilità di:

  • ulteriore cessione;
  • utilizzo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 241/1997.

La risposta precisa che tale orientamento vale anche per i crediti da DTA acquistati ai sensi dell'articolo 43-bis d.P.R. 602/1973: l'acquisto di un credito chiesto a rimborso esclude la compensazione da parte del cessionario.

Conclusioni operative

In definitiva, l'Agenzia conclude che il credito d'imposta da trasformazione DTA, quando sia stato ceduto ai sensi dell'articolo 43-bis d.P.R. 602/1973 e originariamente chiesto a rimborso, non può essere utilizzato in compensazione dal cessionario. Per tale motivo, la soluzione prospettata dall'istante viene disattesa e ogni ulteriore quesito resta assorbito.

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