Salta al contenuto
Interpello

Risposta n. 1 del 4/09/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente ritiene che tutti i prodotti descritti rientrino nei punti 64) e 80) della Tabella A, parte III, del d.P.R. 633/1972 e siano quindi soggetti ad aliquota IVA ridotta al 10%.

Aliquota IVA ridotta al 10% applicabile a integratori alimentari e preparati alimentari venduti a distanza in Italia

Il quesito

La società UE chiede quale aliquota IVA applicare in Italia alle vendite a distanza, oltre la soglia di euro 35.000, di quattro prodotti (XC, XB, XA e XD) classificati doganalmente dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al fine di verificare se rientrino nei punti 64) e 80) della Tabella A, parte III, del d.P.R. 633/1972.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate conferma l’aliquota IVA ridotta al 10% per XC, XB e XA, in quanto classificati nella voce doganale 21.06 e riconducibili al punto 80) della Tabella A, parte III; conferma inoltre il 10% per XD, classificato nella voce 18.06, come bene ricompreso nel punto 64) della Tabella A, parte III, relativo a preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio.

Aliquota IVA ridotta per integratori alimentari e preparati a base di cacao

L’interpello riguarda la corretta aliquota IVA applicabile, in Italia, alle vendite a distanza di alcuni prodotti commercializzati da una società con sede in un altro Paese dell’Unione europea. L’Agenzia delle Entrate si pronuncia sulla riconducibilità dei prodotti alle voci della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con conseguente applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10%.

Contesto fattuale

La società istante opera nella produzione e commercializzazione di integratori alimentari e altri prodotti, distribuiti principalmente tramite sito internet a privati consumatori. Le operazioni sono qualificate come vendite a distanza per corrispondenza ai sensi dell’articolo 40, terzo comma, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

Poiché la società ha effettuato vendite verso persone fisiche non soggetti passivi d’imposta nazionali oltre la soglia di euro 35.000, ha presentato la documentazione per l’identificazione diretta ai fini IVA ai sensi dell’articolo 35-ter del d.P.R. 633/1972, al fine di assolvere gli obblighi connessi alle vendite e regolarizzare la propria posizione fiscale in Italia. Da ciò deriva la necessità di individuare l’aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti venduti nel territorio italiano.

Descrizione dei prodotti oggetto dell’interpello

I prodotti esaminati sono:

  • XC: preparato in polvere composto da diversi ingredienti di origine naturale, da unire al latte di soia per ottenere un preparato sostitutivo ai pasti.
  • XB: integratore alimentare in capsule con vitamine e polveri vegetali, composto da ingredienti di origine naturale e superfood.
  • XA: integratore alimentare in capsule con estratti vegetali, composto da diversi ingredienti di origine naturale.
  • XD: preparato in polvere all’aroma di cappuccino, composto da diversi estratti di proteine.

La società ha richiesto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l’accertamento tecnico e la classificazione doganale dei prodotti, richiamando la circolare n. 32/E del 14 giugno 2010, punto 9.

Quesito del contribuente

La società chiede di conoscere la corretta aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti indicati, sostenendo che essi possano essere ricompresi nei punti 64) e 80) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 633/1972, con applicazione dell’IVA ridotta al 10%.

Soluzione interpretativa prospettata

Secondo l’istante, i prodotti descritti, pur presentando caratteristiche differenti, appartengono alla medesima categoria merceologica e devono essere trattati come beni agevolati ai sensi dei punti 64) e 80) della Tabella A, parte III. Ne consegue, a suo avviso, che la loro cessione debba scontare l’IVA nella misura del 10%.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia richiama le proprie precedenti risoluzioni in materia di integratori alimentari:

  • risoluzione 31 ottobre 2005, n. 153/E;
  • risoluzione 10 luglio 2008, n. 290/E;
  • risoluzione 14 ottobre 2008, n. 383/E.

In tali documenti, sulla base dei pareri dell’Agenzia delle Dogane, gli integratori alimentari classificati nella voce 21.06 della Tariffa doganale (“Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”) sono stati ritenuti assoggettabili all’aliquota IVA del 10% in quanto riconducibili al punto 80) della Tabella A, parte III, del d.P.R. 633/1972.

Valutazione dei prodotti XC, XB e XA

Per i prodotti XC, XB e XA, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, acquisito il parere dei propri laboratori chimici, li ha classificati nel Capitolo 21 della Tariffa Doganale, voce 21.06, sottovoce 210690 “altre”, nel rispetto delle Regole generali per l’interpretazione della Nomenclatura Combinata.

A supporto della classificazione, vengono richiamate le Note Esplicative del Sistema Armonizzato, secondo cui nella voce 21.06 rientrano:

  • le preparazioni destinate all’alimentazione umana, sia nello stato in cui si presentano sia dopo trattamento;
  • le preparazioni composte interamente o parzialmente di sostanze alimentari e destinate alla preparazione di bevande o alimenti per il consumo umano.

Viene inoltre ricordato che, per i complementi alimentari presentati in capsule, compresse, pastiglie o pillole, la classificazione nella voce 21.06 è coerente anche con i criteri affermati dalla Corte di giustizia UE nella sentenza nelle cause riunite C-410/08 a C-412/08, nota come caso “Swiss Caps”.

Sulla base di tale classificazione, l’Agenzia osserva che il codice NC 21.06 corrisponde alla voce 21.07 della Tariffa doganale vigente al 31.12.1987, richiamata nel punto 80) della Tabella A, parte III, del d.P.R. 633/1972. Pertanto, i prodotti XC, XB e XA sono considerati rientranti tra le “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (vd. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”, con applicazione dell’aliquota IVA del 10%.

Valutazione del prodotto XD

Per il prodotto XD, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli lo ha classificato nel Capitolo 18 della Tariffa Doganale, voce 18.06, sottovoce 180690 “altre”, sempre sulla base delle Regole generali per l’interpretazione della Nomenclatura Combinata e del parere dei laboratori chimici.

Le Note Esplicative del Sistema Armonizzato indicano che nella voce 18.06 rientrano, tra l’altro, i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao in qualsiasi proporzione, il cacao in polvere con aggiunta di zucchero o altri dolcificanti, le cioccolate in polvere, i prodotti pastosi a base di cacao o cioccolata e latte concentrato, nonché in generale le preparazioni alimentari contenenti cacao diverse da quelle escluse nelle considerazioni generali del capitolo 18.

Sulla base di questa classificazione, l’Agenzia ritiene che XD possa essere ricompreso tra i beni di cui al punto 64) della Tabella A, parte III, del d.P.R. 633/1972, ossia tra le “cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (vd. ex 18.06)”. Anche per tale prodotto viene quindi confermata l’aliquota IVA ridotta al 10%.

Parere conclusivo dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia conclude che:

  • i prodotti XC, XB e XA sono assoggettati all’IVA del 10% in quanto riconducibili al punto 80) della Tabella A, parte III;
  • il prodotto XD è assoggettato all’IVA del 10% in quanto riconducibile al punto 64) della Tabella A, parte III.

In sintesi, tutte le cessioni dei prodotti oggetto dell’interpello beneficiano dell’aliquota IVA ridotta al 10%.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.