Cassazione Penale, Sentenza n. 30251/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza di conferma della condanna per furto aggravato su due motivi: 1) vizio della motivazione sul trattamento sanzionatorio, denunciando che la Corte d'appello avrebbe rigettato l'appello con formule di stile e senza valutare censure non proposte; 2) violazione di legge per avere la Corte d'appello condannato il ricorrente alla rifusione delle spese alla parte civile nonostante le conclusioni e l'istanza di liquidazione di quest'ultima fossero state depositate oltre il termine di cinque giorni previsto per il rito a trattazione scritta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché aspecifico e perché l'appello era limitato alla sola misura della pena senza prospettare indicatori positivi utili alla riduzione. Ha invece accolto il secondo motivo: ha ritenuto che, nel rito a trattazione scritta, i termini per il deposito delle conclusioni (15 e 5 giorni) siano perentori; le conclusioni e l'istanza di liquidazione della parte civile depositate il 10 dicembre 2024 per l'udienza del 13 dicembre erano tardive e non potevano essere prese in considerazione. Perciò ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata che condannava il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, eliminando quella statuizione; ha dichiarato inammissibile il resto del ricorso.
Norme richiamate
art. 23-bis, comma 2, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176)
entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero rassegna le conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati; la cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica.
La Corte ha inteso la disciplina del deposito telematico e dei termini (10 e 5 giorni) come parte della struttura del rito a trattazione scritta, con finalità di dematerializzazione e di alleggerimento del flusso documentale; i termini operano in maniera perentoria per garantire il regolare contraddittorio.
art. 598-bis cod. proc. pen.
1. La corte provvede sull'appello in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è depositato in cancelleria al termine dell'udienza. Il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all'articolo 545.
La norma ribadisce la scansione temporale del rito a trattazione scritta (termini a 15 e 5 giorni) e legittima la decisione in camera di consiglio senza partecipazione delle parti; la Corte ha interpretato i termini come perentori, funzionali al corretto dispiegarsi del contraddittorio.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza solo nei casi previsti dalla legge
La Corte ha chiarito che, pur non essendo sempre espressa la perentorietà, essa può essere desunta dalla funzione tipica dell'atto e dal ruolo del termine nel garantire il contraddittorio; dunque i termini del rito scritto devono considerarsi perentori anche se la legge non usa espressamente formule di decadenza.
Massime di principio
- Nel rito a trattazione scritta (appello in camera di consiglio) i termini per il deposito delle conclusioni (in particolare i termini 'quindici giorni' e 'cinque giorni' anteriori all'udienza) devono essere considerati perentori: atti depositati oltre tali termini sono tardivi e non possono essere presi in considerazione.
- Il deposito tardivo delle conclusioni è inefficace non solo ai fini della decisione sulle questioni di merito, ma anche ai fini accessori come la liquidazione delle spese: una parte che deposita oltre il termine non potrà ottenere la condanna dell'altra alla rifusione delle proprie spese basata su quell'atto tardivo.
- Per impugnazioni limitate a questioni sanzionatorie è necessario prospettare in modo specifico e positivo gli elementi che giustifichino la diversa determinazione della pena; censure vaghe o meramente enunciative sono inammissibili.
- Per evitare l'esclusione delle proprie conclusioni, le parti devono rispettare rigorosamente i termini processuali e usare i canali telematici previsti (ad es. PEC), anticipando il deposito se possibile e verificando l'esito della trasmissione.
- Quando la Corte di cassazione annulla 'senza rinvio' una specifica statuizione (per esempio la liquidazione delle spese), ciò comporta l'eliminazione diretta della statuizione censurata senza rinvio al giudice di merito per nuova valutazione.
- Le disposizioni emergenziali di dematerializzazione introdotte durante la pandemia si sono consolidate e devono essere considerate parte integrante del corretto svolgimento del contraddittorio nelle impugnazioni in secondo grado.
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