Cassazione Civile, Ordinanza n. 18811/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente ha chiesto, con ricorso ex art. 391-bis c.p.c., la revocazione di un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, il suo ricorso per cassazione contro una sentenza della CTR del Lazio. La censura era formalmente impostata come errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe commesso un errore di calcolo nella determinazione del termine per impugnare, non considerando correttamente il rapporto tra la sospensione straordinaria di nove mesi prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e la sospensione feriale dei termini. Secondo il ricorrente, le due sospensioni avrebbero dovuto concorrere, con conseguente tempestività del ricorso originario per cassazione. In fase rescissoria ha inoltre riproposto i motivi del ricorso originario.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la precedente ordinanza non fosse affetta da errore di percezione o da errore materiale di calcolo, ma avesse risolto la questione della tempestività del ricorso con un apprezzamento interpretativo delle norme sulla sospensione straordinaria e sulla sua non cumulabilità con la sospensione feriale nei periodi di sovrapposizione. Poiché la revocazione può colpire solo il c.d. errore revocatorio, ossia la falsa percezione di un fatto decisivo, e non l'errore di giudizio o di diritto, la domanda è stata respinta in rito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Costituisce il rimedio utilizzato per chiedere la revocazione delle ordinanze della Corte di cassazione nei casi consentiti dalla legge.
art. 395, n. 4, c.p.c.
La revocazione è ammissibile solo per errore di fatto/errore revocatorio, non per contestare valutazioni giuridiche o interpretazioni normative.
art. 360 c.p.c.
Richiamato come base del ricorso per cassazione originariamente proposto contro la sentenza della CTR.
artt. 38, comma 3, e 51, comma 1, d.lgs. 546 del 1992
Con il combinato disposto con l'art. 327 c.p.c. individuano il termine lungo per impugnare nel processo tributario.
art. 327 c.p.c.
Concorre a determinare il termine lungo di impugnazione applicabile nel caso di specie.
art. 6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018
Individua le controversie definibili cui si applica la sospensione straordinaria dei termini.
art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018
Prevede la sospensione straordinaria di nove mesi del termine di impugnazione.
art. 1 l. 7 ottobre 1969 n. 742
Disciplina la sospensione feriale dei termini processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento del raddoppio/ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- Ai fini della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., è rilevante soltanto l'errore di percezione su un fatto decisivo, consistente nella supposizione dell'esistenza di un fatto inesistente o dell'inesistenza di un fatto esistente; non è invece deducibile l'errore di diritto o di giudizio.
- La contestazione dell'interpretazione data dal giudice alle norme processuali sul computo dei termini non integra errore revocatorio, anche se la parte la prospetta come errore di calcolo.
- Quando una decisione ha risolto espressamente una questione di tempestività sulla base dell'interpretazione delle norme applicabili, la revocazione non può essere utilizzata per rimettere in discussione quel ragionamento.
- La sospensione straordinaria dei termini prevista per specifiche controversie non è cumulabile con la sospensione feriale nei periodi di sovrapposizione temporale, secondo l'assetto ricostruito dalla Corte nella decisione richiamata.
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