Ordinanza n. 7/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. dell' Ordinanza n. 12 del 21 ottobre 2025 di annullamento in autotutela del permesso di costruire n.3/2025, notificata il successivo 22.10.2025; 2. dell'Ordinanza di demolizione e ripristino stato dei luoghi n. 13 del 22 ottobre 2025, con la quale il Comune di Guardialfiera ha ingiunto la rimozione delle opere realizzate sulla particella 56 del fg. 24 ed il ripristino dello stato dei luoghi. 3. di tutti gli atti alle stesse presupposti, conseguenti e/o connessi e, in particolare, del verbale di sopralluogo del 30.09.2025, della nota 146602/2025 del 13 ottobre 2025, con cui la Regione Molise - Ufficio Gestione Rete Natura 2000 e V.Inc.A. ha trasmesso il rigetto e restituzione dell'istanza per improcedibilità e improseguibilità dell'istruttoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento in autotutela del permesso di costruire e ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativi a un'area attrezzata a solarium presso il lago di Guardialfiera
Esito
Favorevole al ricorrente (società proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza comunale di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 3/2025, l'ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi e gli atti presupposti e connessi. L'intervento autorizzato riguardava la riqualificazione e il ripristino di un'area demaniale adiacente al lago di Guardialfiera da destinare a solarium denominato "Sunlake". Sono stati contestati anche il verbale di sopralluogo e la nota regionale con cui l'Ufficio Gestione Rete Natura 2000 e V.Inc.A. aveva rigettato e restituito l'istanza relativa alla valutazione di incidenza, ritenendo improcedibile e improseguibile l'istruttoria. Il giudice rileva che le questioni fattuali e giuridiche dedotte necessitano di un approfondito esame nella fase di merito, senza anticipare una valutazione definitiva sulla legittimità degli atti.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare limitatamente all'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, ravvisando un concreto e attuale periculum in mora nel danno derivante dall'eliminazione del manufatto realizzato dalla società e colpito dal provvedimento demolitorio. L'esame del fumus boni iuris è stato rimesso alla cognizione di merito, poiché le molteplici questioni fattuali e giuridiche richiedono un attento approfondimento. È stata quindi sospesa l'efficacia dell'ordinanza di demolizione n. 13 del 22 ottobre 2025; non è stata disposta la sospensione dell'ordinanza di annullamento in autotutela del permesso di costruire. La trattazione del merito è stata fissata al 15 luglio 2026 e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris e al periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le questioni fattuali e giuridiche dedotte richiedono un approfondito esame incompatibile con la fase sommaria, il giudice può rinviare la valutazione definitiva del fumus boni iuris alla cognizione di merito.
- La sospensione cautelare di un'ordinanza di demolizione può essere accordata quando l'eliminazione del manufatto determini un danno concreto e attuale, idoneo a integrare il periculum in mora.
- L'accoglimento della domanda cautelare può essere limitato al solo provvedimento demolitorio, senza estendersi automaticamente all'atto presupposto di annullamento in autotutela del titolo edilizio, qualora il giudice ravvisi il periculum esclusivamente rispetto alla demolizione.
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