Circolare numero 19 del 31-01-2018
Si riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2018, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili. Indice 1. Premessa 2. Trattamenti di integrazione salariale 3. Fondo credito a) Assegno ordinario b) Assegno emergenziale 4. Fondo credito cooperativo a) Assegno emergenziale 5. Indennità di disoccupazione NASpI 6. Indennità di disoccupazione DIS-COLL 7. Indennità di disoccupazione agricola 8. Assegno per attività socialmente utili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica gli importi in vigore dal 1° gennaio 2018 per i trattamenti di integrazione salariale, gli assegni ordinario ed emergenziale dei Fondi credito e credito cooperativo, le indennità NASpI, DIS-COLL e disoccupazione agricola, nonché l’assegno per attività socialmente utili. Riporta inoltre le soglie retributive di riferimento, il meccanismo di aggiornamento legato all’indice ISTAT e l’applicazione della riduzione del 5,84% ex art. 26 L. 41/1986, precisando le ipotesi in cui tale riduzione opera o non opera.
Aggiornamento 2018 di massimali e importi per integrazioni salariali, fondi di solidarietà e indennità di disoccupazione
Aggiornamento 2018 di massimali e importi per prestazioni di sostegno al reddito
La circolare definisce gli importi applicabili dal 1° gennaio 2018 per una pluralità di prestazioni previdenziali e assistenziali, in attuazione del meccanismo di aggiornamento annuale collegato all’indice ISTAT previsto dall’art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 148/2015. Vengono indicati i nuovi massimali, le soglie retributive di riferimento e i casi in cui opera o non opera la riduzione del 5,84% prevista dall’art. 26 della L. n. 41/1986.
Trattamenti di integrazione salariale
Per i trattamenti di integrazione salariale disciplinati dall’art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015, la circolare riporta i massimali mensili in vigore nel 2018, distinguendo tra retribuzione inferiore o uguale a 2.125,36 euro e retribuzione superiore a tale soglia.
- Per retribuzione inferiore o uguale a 2.125,36 euro:
- massimale lordo: 982,40 euro;
- massimale netto: 925,03 euro.
- Per retribuzione superiore a 2.125,36 euro:
- massimale lordo: 1.180,76 euro;
- massimale netto: 1.111,80 euro.
La circolare precisa che gli importi sono esposti al lordo e al netto della riduzione del 5,84% prevista dall’art. 26 della L. n. 41/1986. Rileva inoltre che, per i contratti di solidarietà, il trattamento è pari all’80% della retribuzione globale persa, ma comunque nei limiti dei massimali applicabili alla nuova disciplina del D.Lgs. n. 148/2015.
Per le integrazioni salariali connesse a imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, i massimali sono incrementati del 20% ai sensi dell’art. 2, comma 17, della L. n. 549/1995:
- retribuzione inferiore o uguale a 2.125,36 euro:
- 1.178,88 euro lordi;
- 1.110,03 euro netti;
- retribuzione superiore a 2.125,36 euro:
- 1.416,91 euro lordi;
- 1.334,16 euro netti.
La circolare evidenzia infine che i massimali dell’art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015 non si applicano ai trattamenti per intemperie stagionali nel settore agricolo, in virtù dell’art. 18, comma 2, del medesimo decreto.
Fondo di solidarietà del Credito: assegno ordinario
Per l’assegno ordinario del Fondo credito, aggiornato al 2018 ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.I. n. 83486/2014, sono indicati i seguenti massimali:
- retribuzione mensile lorda inferiore a 2.149,72 euro: 1.167,55 euro;
- retribuzione mensile lorda compresa tra 2.149,72 e 3.398,18 euro: 1.345,75 euro;
- retribuzione mensile lorda superiore a 3.398,18 euro: 1.700,12 euro.
Fondo di solidarietà del Credito: assegno emergenziale
Per l’assegno emergenziale del Fondo credito, disciplinato dall’art. 12, comma 3, del D.I. n. 83486/2014, la circolare indica i massimali 2018 in funzione della retribuzione tabellare annua lorda:
- inferiore a 41.168,37 euro:
- 2.404,74 euro lordi;
- 2.264,30 euro netti;
- compresa tra 41.168,37 e 54.168,10 euro:
- 2.708,92 euro;
- superiore a 54.168,10 euro:
- 3.791,46 euro.
La riduzione del 5,84% ex art. 26 della L. n. 41/1986 è indicata per la prima fascia e si applica solo quando la prestazione in pagamento risulta pari o superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, comunicata dall’azienda nel flusso Uniemens.
Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo: assegno emergenziale
Per l’assegno emergenziale del Fondo credito cooperativo, aggiornato per il 2018 ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.I. n. 82761/2014, i massimali sono i seguenti:
- retribuzione tabellare annua lorda inferiore a 38.918,28 euro:
- 2.306,41 euro lordi;
- 2.171,72 euro netti;
- quota compresa tra 38.918,28 e 54.280,76 euro:
- 3.102,19 euro;
- quota superiore a 54.280,76 euro:
- 3.608,13 euro.
Anche qui la riduzione del 5,84% si applica soltanto nell’ipotesi in cui la prestazione sia almeno pari all’80% della retribuzione teorica indicata nel flusso Uniemens.
NASpI e DIS-COLL
Per la NASpI, in assenza di modifiche normative, la retribuzione di riferimento per il calcolo resta pari a 1.208,15 euro per il 2018, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, in applicazione dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 22/2015. L’importo massimo mensile non può superare 1.314,30 euro.
Per la DIS-COLL, la retribuzione di riferimento è anch’essa pari a 1.208,15 euro per il 2018, ai sensi dell’art. 15, comma 4, del D.Lgs. n. 22/2015 e della circolare n. 83 del 27 aprile 2015. Anche in questo caso il massimale mensile è fissato a 1.314,30 euro.
La circolare precisa che per la NASpI non opera la riduzione prevista dall’art. 26 della L. n. 41/1986.
Indennità di disoccupazione agricola
Per l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nel 2018 ma riferita ad attività svolte nel 2017, trovano applicazione gli importi massimi vigenti per il 2017, in ossequio al principio di competenza. I valori richiamati sono quelli della circolare n. 36 del 21 febbraio 2017:
- massimale più alto: 1.167,91 euro;
- massimale più basso: 971,71 euro.
Assegno per attività socialmente utili
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili è fissato, dal 1° gennaio 2018, in 586,52 euro. La circolare specifica che anche per tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’art. 26 della L. n. 41/1986.
Indicazione finale
Il documento si limita a comunicare gli importi aggiornati per il 2018 e a precisare, per ciascuna prestazione, i riferimenti normativi e le regole di applicazione dei massimali e delle eventuali riduzioni. Un’ulteriore nota segnala che gli importi dell’assegno per attività socialmente utili sono stati aggiornati come da messaggio n. 1626 del 13 aprile 2018.
Punti principali
Aggiornamento dei massimali dal 1° gennaio 2018
In applicazione dell’art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 148/2015, gli importi dei massimali e la retribuzione mensile di riferimento sono aggiornati dal 1° gennaio 2018 in misura pari al 100% della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo. La circolare rende noti i nuovi valori per le diverse prestazioni di integrazione salariale e di sostegno al reddito.
Trattamenti di integrazione salariale
Per i trattamenti di integrazione salariale ex art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 148/2015, la soglia retributiva è fissata a 2.125,36 euro. Se la retribuzione è inferiore o pari a tale importo, il massimale è 982,40 euro lordi (925,03 netti); se è superiore, il massimale è 1.180,76 euro lordi (1.111,80 netti). Per i contratti di solidarietà il trattamento è pari all’80% della retribuzione persa, nei limiti dei massimali. Per il settore edile e lapideo per intemperie stagionali i massimali sono incrementati del 20%: 1.178,88 euro lordi (1.110,03 netti) e 1.416,91 euro lordi (1.334,16 netti). Per le intemperie stagionali del settore agricolo non si applicano i massimali dell’art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 148/2015.
Fondo credito – assegno ordinario
Per l’assegno ordinario del Fondo credito, i massimali 2018 sono: 1.167,55 euro per retribuzione mensile lorda inferiore a 2.149,72 euro; 1.345,75 euro per retribuzione compresa tra 2.149,72 e 3.398,18 euro; 1.700,12 euro per retribuzione superiore a 3.398,18 euro.
Fondo credito – assegno emergenziale
Per l’assegno emergenziale del Fondo credito, i massimali 2018 sono collegati alla retribuzione tabellare annua lorda: fino a 41.168,37 euro l’importo è 2.404,74 euro lordi e 2.264,30 euro netti; tra 41.168,37 e 54.168,10 euro l’importo è 2.708,92 euro; oltre 54.168,10 euro l’importo è 3.791,46 euro. La riduzione del 5,84% ex art. 26 L. 41/1986 opera solo se la prestazione pagata è pari o superiore all’80% della retribuzione teorica indicata nel flusso Uniemens.
Fondo credito cooperativo – assegno emergenziale
Per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, i massimali 2018 sono: fino a 38.918,28 euro di retribuzione tabellare annua lorda, 2.306,41 euro lordi e 2.171,72 euro netti; tra 38.918,28 e 54.280,76 euro, 3.102,19 euro; oltre 54.280,76 euro, 3.608,13 euro. Anche in questo caso la riduzione del 5,84% si applica solo nelle condizioni indicate dalla circolare rispetto alla prestazione e alla retribuzione teorica Uniemens.
NASpI e DIS-COLL
Per il 2018, in assenza di modifiche normative, la retribuzione di riferimento per il calcolo sia della NASpI sia della DIS-COLL è pari a 1.208,15 euro. L’importo massimo mensile di entrambe le indennità non può comunque superare 1.314,30 euro. Per la NASpI si precisa che non opera la riduzione ex art. 26 L. 41/1986.
Indennità di disoccupazione agricola
Per l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali da liquidare nel 2018 con riferimento ad attività svolte nel 2017, si applicano gli importi massimi previsti per il 2017: 1.167,91 euro per il massimale più alto e 971,71 euro per il massimale più basso, secondo il principio di competenza.
Assegno per attività socialmente utili
Dal 1° gennaio 2018 l’assegno mensile per i lavoratori impegnati in attività socialmente utili è pari a 586,52 euro. Anche a questa prestazione non si applica la riduzione del 5,84% ex art. 26 L. 41/1986.
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