Circolare numero 20 del 31-01-2018
Si forniscono chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio previdenziale 2017 per i datori di lavoro iscritti alla gestione pubblica. Indice 1. Premessa 2. Denunce contributive e conguaglio previdenziale annuo 2.1 Massimale articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 2.2 Massimale contributivo previsto dall’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, da valere per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all’articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii 2.3 Tetti retributivi ai fini dell’aliquota aggiuntiva 1% 3. Operazioni di conguaglio annuo: elaborazione dei quadri V1, causale 7, codici motivo utilizzo 1 e 2 3.1 Termini per le operazioni di conguaglio 3.2 Sanzioni: criteri temporali per il calcolo e modalità di configurazione delle fattispecie sanzionatorie 4. Certificazione unica Dati previdenziali ed assistenziali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga le regole per il conguaglio previdenziale 2017 dei dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, con indicazioni su imponibili da considerare, massimali contributivi, aliquota aggiuntiva dell’1%, uso dei flussi V1 e termini di trasmissione e versamento. Vengono inoltre chiariti gli obblighi dei sostituti di imposta che erogano somme da più amministrazioni e gli effetti sulla Certificazione Unica 2018. Sono richiamate anche le sanzioni per tardivo o omesso adempimento.
Conguaglio previdenziale annuo 2017 per la Gestione Pubblica, massimali e certificazione unica
Conguaglio previdenziale 2017, massimali e Certificazione Unica per la Gestione Pubblica
La circolare riepiloga le istruzioni operative per le operazioni di conguaglio previdenziale relative ai redditi 2017 per le Amministrazioni, gli Enti e le Aziende con personale iscritto alla Gestione pubblica. Sono richiamati i criteri di calcolo, i massimali contributivi, le modalità di utilizzo dei flussi V1 nella denuncia ListaPosPA, i termini di trasmissione e versamento, nonché gli obblighi connessi alla Certificazione Unica 2018.
Ambito di applicazione e finalità
Dal 1° novembre 2012 le denunce ListaPosPA nell’ambito del flusso Uniemens costituiscono il canale ordinario per la valorizzazione della posizione assicurativa, il calcolo del contributo dovuto e la costituzione delle posizioni di previdenza complementare del personale iscritto alla gestione pubblica. La circolare richiama le precedenti istruzioni e concentra l’attenzione sulle operazioni di conguaglio per l’anno 2017.
Denunce contributive e criteri di conguaglio
I sostituti di imposta che erogano redditi di lavoro dipendente, o che versano contributi su retribuzioni virtuali o convenzionali, devono trasmettere mensilmente in via telematica le denunce contributive contenenti i dati necessari per il calcolo dei contributi, l’implementazione delle posizioni assicurative e l’erogazione delle prestazioni, ai sensi dell’art. 44, comma 9, del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003.
Per il conguaglio previdenziale annuo del 2017 occorre considerare tutti i redditi riferiti al periodo 1/1/2017-31/12/2017. Devono essere inclusi gli imponibili denunciati negli elementi E0 e V1 con causale 1, 2, 5 e 7, limitatamente alle somme erogate nel 2017 e con periodo di riferimento ricompreso nello stesso anno. Restano esclusi gli elementi E0 o V1 del 2017 sostituiti da V1, causale 5, oppure annullati da V1, causale 6.
Massimale contributivo ex art. 2, comma 18, legge n. 335/1995
Per gli iscritti successivamente al 31/12/1995 a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva, o per coloro che optano per il sistema contributivo, il massimale annuo per la base contributiva e pensionabile per il 2017 è pari a € 100.324,00. Il massimale viene rivalutato annualmente secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Il massimale si applica alla contribuzione pensionistica, compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1% ex art. 3-ter della legge n. 438/1992, nonché alla contribuzione per la gestione delle prestazioni creditizie e sociali. Non è frazionabile mensilmente e deve essere considerato anche se l’anno solare è retribuito solo in parte. In caso di rapporti successivi, le retribuzioni si cumulano ai fini del raggiungimento del tetto; il dipendente deve quindi esibire al datore successivo la CU rilasciata dal precedente datore o una dichiarazione sostitutiva.
Nei rapporti di lavoro simultanei ciascun datore di lavoro contribuisce sulla base delle informazioni ricevute dal lavoratore fino al raggiungimento del massimale. Nel mese di superamento del tetto, la quota imponibile ai fini pensionistici e della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali va calcolata proporzionalmente. Le somme da collaborazione coordinata e continuativa o similari, soggette alla Gestione Separata, non si cumulano con i redditi da lavoro subordinato.
In caso di errata determinazione dell’imponibile che abbia comportato un versamento non corretto di contributi oltre il massimale, oppure un mancato versamento, devono essere trasmessi elementi V1, causale 5, con codice motivo utilizzo 1 o 2, in corrispondenza dei mesi interessati. La circolare precisa che tali correzioni non possono essere effettuate con V1, causale 7, perché quest’ultimo non consente l’annullamento o la sostituzione di denunce errate già inviate.
Massimale per direttori generali, amministrativi e sanitari
Per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere richiamate dall’art. 3-bis, comma 11, del d.lgs. n. 502/1992, si applica il massimale contributivo previsto dall’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 181/1997. Per il 2017 il limite è pari a € 182.874,00.
La disciplina è espressamente limitata ai soggetti indicati dalla norma e non è estensibile ad altri lavoratori. Il massimale vale per la contribuzione pensionistica, per l’aliquota aggiuntiva dell’1%, per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e per la gestione previdenziale. Nel mese di superamento il valore dell’elemento E0 deve essere contenuto entro il massimale, mentre la parte eccedente va indicata nell’apposito elemento della gestione pensionistica, della gestione credito e della gestione previdenziale, con indicazione della sola contribuzione dovuta sul valore imponibile pertinente.
Aliquota aggiuntiva dell’1%
L’aliquota aggiuntiva dell’1%, prevista per i dipendenti pubblici e privati quando l’aliquota a carico dell’iscritto è inferiore al 10%, si applica sulle quote di retribuzione eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile. Per il 2017 la soglia annua è pari a € 46.123,00, corrispondenti a € 3.844,00 mensili.
Il contributo deve essere versato con cadenza mensile, salvo conguaglio in sede annuale fiscale e previdenziale. Il conguaglio deve tenere conto sia dei redditi comunicati da altri soggetti ed erogati nel corso dell’anno di riferimento, sia dei redditi risultanti dalle CU dei precedenti datori di lavoro o dalle dichiarazioni sostitutive del lavoratore, tenendo conto di quanto già trattenuto dagli altri datori.
Operazioni di conguaglio annuo e utilizzo del V1, causale 7
I datori di lavoro, quali sostituti di imposta principali, devono effettuare il conguaglio previdenziale considerando anche i redditi di precedenti rapporti di lavoro intercorsi nell’anno. Se al 31/12/2017 sono in essere più rapporti di lavoro subordinato, il conguaglio spetta al datore di lavoro con rapporto iniziato più remotamente.
Per i lavoratori iscritti alla CTPS il conguaglio del 18% va effettuato per ciascun rapporto di lavoro; se i redditi sono liquidati da più amministrazioni nell’ambito del medesimo rapporto, vanno considerati tutti i redditi liquidati. Il flusso V1, causale 7, deve riportare esclusivamente le variazioni derivanti dal conguaglio e non gli imponibili e contributi già dichiarati dal soggetto che effettua il conguaglio.
Quando i redditi sono erogati da altri soggetti ma sono riconducibili al rapporto di lavoro del sostituto principale, quest’ultimo deve elaborare un V1, causale 7, con codice motivo utilizzo 2, indicando anche il codice fiscale dell’altro soggetto e il mese e anno di liquidazione. Se vi sono più erogazioni in mesi diversi, devono essere prodotti record distinti. Se l’altra amministrazione non indica il mese di erogazione, va utilizzato il primo mese utile dell’anno.
Il codice motivo utilizzo 2 va usato anche quando il sostituto principale ha effettuato il conguaglio dell’1% per redditi relativi ad altri rapporti di lavoro che comportano l’iscrizione ai fondi pensionistici della Gestione pubblica. Non è necessario tale elemento se il sostituto principale ha già compreso tali redditi nelle proprie denunce mensili.
Nei casi diversi da quelli indicati, il V1, causale 7, deve essere trasmesso con codice motivo utilizzo 1, riportando soltanto la differenza positiva o negativa derivante dal conguaglio. La stessa modalità vale anche quando l’aliquota aggiuntiva dell’1% riguarda redditi da altri rapporti di lavoro che non comportano l’iscrizione ai fondi pensionistici della Gestione pubblica. Se il conguaglio è effettuato entro il mese di cessazione del rapporto o entro dicembre dell’anno di riferimento, non occorre elaborare il V1, causale 7, codice 1.
I dati derivanti dal conguaglio devono essere considerati anche ai fini della Certificazione Unica 2018, secondo le istruzioni della sezione previdenziale.
Termini di effettuazione, trasmissione e versamento
Per le aziende e le amministrazioni iscritte alla Gestione pubblica, il conguaglio va effettuato entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento. Per i redditi liquidati nel 2017, l’inserimento deve quindi avvenire al massimo nella denuncia di febbraio 2018.
Le denunce V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1 e 2, devono essere trasmesse entro il mese successivo a quello in cui si effettua il conguaglio e, comunque, per i rapporti che proseguono nel 2018, non oltre marzo 2018. Il versamento della contribuzione dovuta per effetto del conguaglio scade il giorno 16 del mese successivo a quello del conguaglio, senza oneri accessori, restando comunque fermo il termine del 16 marzo 2018.
Sanzioni per tardivo o omesso adempimento
Se le operazioni di conguaglio sono eseguite oltre i termini, i contributi dovuti sono maggiorati delle somme aggiuntive previste dall’art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000. La circolare distingue due ipotesi:
- omissione, quando la denuncia V1, causale 7, è stata inviata nei termini ma il versamento non è stato effettuato, oppure è stata presentata tempestivamente domanda di rateazione;
- evasione, quando non sono stati effettuati né la denuncia né il pagamento nei termini.
Per l’ipotesi di evasione è salva la possibilità di rimodulazione delle somme aggiuntive nei casi di minore gravità, su istanza del datore di lavoro da presentare alla struttura territoriale competente.
Certificazione Unica e obblighi tra amministrazioni
L’Amministrazione che utilizza personale di altra amministrazione e corrisponde direttamente parte della retribuzione deve comunicare tempestivamente le somme al sostituto di imposta principale, affinché questi possa inviare la denuncia mensile nei termini includendo anche gli importi corrisposti da terzi. Se l’amministrazione che eroga direttamente le somme non invia i dati al sostituto principale per le denunce mensili, deve comunque trasmetterli per consentire il conguaglio previdenziale e assistenziale e l’eventuale elaborazione del V1, causale 7, codice motivo utilizzo 2.
Ai fini della Certificazione Unica 2018, tutti i sostituti di imposta che erogano somme al personale per le quali effettuano trattenute previdenziali per la Gestione pubblica, anche se non trasmettono le denunce contributive, devono compilare la sezione dedicata ai dati previdenziali e assistenziali INPS Gestione Pubblica. Tale obbligo riguarda anche i soggetti che, pur non avendo instaurato un formale rapporto di lavoro dipendente, erogano direttamente somme qualificabili come redditi di lavoro dipendente riconducibili a un rapporto soggetto a iscrizione alla Gestione pubblica e operano le relative trattenute.
Punti principali
Ambito e finalità della circolare
La circolare fornisce le indicazioni operative per le operazioni di conguaglio previdenziale relative all’anno 2017 per le Amministrazioni, gli Enti e le Aziende con personale iscritto alla Gestione pubblica, nell’ambito delle denunce ListaPosPA del flusso Uniemens.
Imponibili da considerare nel conguaglio 2017
Ai fini del conguaglio contributivo devono essere considerati tutti i redditi riferiti ai periodi compresi tra il 1/1/2017 e il 31/12/2017, con riferimento agli imponibili denunciati negli elementi E0 e V1, causale 1, 2, 5 e 7, purché relativi a somme erogate nel 2017 e con periodo di riferimento compreso nell’anno. Non vanno invece considerati gli elementi E0 o V1 riferiti a periodi 2017 sostituiti da V1, causale 5, oppure annullati da V1, causale 6.
Massimale contributivo ex legge n. 335/1995
Per i soggetti iscritti successivamente al 31/12/1995 o optanti per il sistema contributivo, il massimale annuo 2017 è pari a € 100.324,00. Il massimale non è frazionabile mensilmente, si cumula tra rapporti di lavoro successivi, non si cumula con i redditi da collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione Separata, e si applica anche all’aliquota aggiuntiva dell’1% e alla gestione credito.
Superamento del massimale e rettifiche
Nel mese di superamento del massimale, gli elementi della gestione pensionistica e della gestione credito devono essere valorizzati entro il limite massimo, con la parte eccedente indicata negli appositi campi; nei mesi successivi l’imponibile è pari a zero, pur continuando la valorizzazione dell’elemento. In caso di errata determinazione dell’imponibile o del versamento, devono essere trasmessi elementi V1, causale 5, con codice motivo utilizzo 1 o 2. La rettifica non può essere effettuata con V1, causale 7.
Massimale per direttori generali, amministrativi e sanitari
Per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e ospedaliere di cui all’art. 3-bis, comma 11, del d.lgs. n. 502/1992, il massimale contributivo 2017 è pari a € 182.874,00. La disciplina si applica solo ai soggetti espressamente previsti e riguarda contribuzione pensionistica, aliquota aggiuntiva dell’1%, gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e gestione previdenziale.
Aliquota aggiuntiva dell’1%
Per dipendenti pubblici e privati, l’aliquota aggiuntiva dell’1% si applica sulle quote di retribuzione eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile. Per il 2017 la soglia annua è pari a € 46.123,00, corrispondente a € 3.844,00 mensili. Il conguaglio è effettuato in sede annuale, tenendo conto anche dei redditi percepiti presso altri datori di lavoro e di quanto già trattenuto.
Operazioni di conguaglio e flusso V1, causale 7
I datori di lavoro principali devono effettuare le operazioni di conguaglio considerando anche i redditi di precedenti rapporti di lavoro avuti nel corso dell’anno. Nel caso di più rapporti in essere al 31/12/2017, conguaglia il datore di lavoro con rapporto iniziato più remotamente. Il flusso V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1 o 2, serve per comunicare le variazioni contributive derivanti dal conguaglio, senza includere i valori già denunciati dal soggetto che effettua il conguaglio.
Redditi erogati da altri soggetti e casi particolari
Se redditi riconducibili al rapporto di lavoro principale sono erogati da altri soggetti, il sostituto principale deve usare V1, causale 7, valorizzando il codice motivo utilizzo 2 e indicando codice fiscale dell’altro soggetto, mese e anno di liquidazione. Se le somme riguardano altri rapporti di lavoro che comportano iscrizione ai fondi pensionistici della Gestione pubblica, si utilizza analogamente il codice motivo utilizzo 2; negli altri casi si utilizza il codice motivo utilizzo 1. Se il sostituto principale ha già incluso tali redditi nelle proprie denunce mensili, non è necessario il V1, causale 7, codice 2.
Termini per conguaglio, denuncia e versamento
Per amministrazioni e aziende iscritte alla Gestione pubblica, il conguaglio deve essere effettuato entro febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento; per il 2017 la scadenza massima è la denuncia di febbraio 2018. I V1, causale 7, devono pervenire entro il mese successivo al conguaglio e comunque, per rapporti proseguiti nel 2018, non oltre marzo 2018. Il versamento senza oneri accessori scade il giorno 16 del mese successivo al conguaglio, fermo restando in ogni caso il 16 marzo 2018.
Sanzioni per omissione o evasione
Se il conguaglio viene effettuato oltre i termini, i contributi dovuti sono maggiorati delle somme aggiuntive ex art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000. Se la denuncia è stata inviata nei termini ma il pagamento non è stato effettuato, si configura omissione; se mancano sia denuncia sia pagamento, si configura evasione, con possibile rimodulazione su istanza del datore di lavoro alla struttura territoriale competente.
Certificazione Unica 2018 e obblighi informativi
Le amministrazioni che corrispondono direttamente parte della retribuzione tramite personale di altre amministrazioni devono comunicare tempestivamente le somme al sostituto principale per consentire la denuncia mensile e, se necessario, il conguaglio tramite V1, causale 7, codice 2. Ai fini della Certificazione Unica 2018, tutti i sostituti di imposta che effettuano trattenute previdenziali per la Gestione pubblica devono compilare la sezione dedicata ai dati previdenziali e assistenziali, anche se non trasmettono denunce contributive.
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