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Sentenza

Sentenza n. 8607/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (K10-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202504529

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della cittadinanza italiana, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Ha sostenuto che le due condanne per guida in stato di ebbrezza, risalenti al 2009 e al 2017, fossero di lieve entità e non sufficienti a giustificare il diniego, anche in considerazione della richiesta di riabilitazione. Ha inoltre lamentato che l'Amministrazione non avesse adeguatamente valutato la sua complessiva condotta, la lunga residenza e il regolare inserimento economico e sociale in Italia. Il provvedimento aveva valorizzato, oltre alle condanne, anche la dichiarazione resa nella domanda di non aver riportato condanne penali, ritenuta mendace e indicativa di scarsa affidabilità e di carente leale collaborazione con l'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e confermato il diniego. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per naturalizzazione come esercizio di un'ampia discrezionalità amministrativa e atto di alta amministrazione, nel quale la residenza legale costituisce soltanto il presupposto per la domanda e non attribuisce un diritto alla cittadinanza. Il sindacato giurisdizionale è quindi limitato alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, ragionevolezza e proporzionalità della motivazione, senza sostituzione del giudice alle valutazioni amministrative. Il Ministero ha legittimamente valorizzato la reiterazione, nel 2009 e nel 2017, della guida in stato di ebbrezza, ritenendola indice non occasionale di inosservanza delle regole poste a tutela della sicurezza pubblica e di insufficiente adesione ai valori della convivenza civile. La risalenza dei fatti non è stata ritenuta decisiva, poiché almeno il reato del 2017 ricadeva nel periodo di osservazione rilevante per la domanda. La richiesta di riabilitazione non ha inciso sulla legittimità del diniego: al momento dell'adozione dell'atto la prima istanza era stata dichiarata inammissibile e l'eventuale successivo accoglimento di una nuova istanza avrebbe costituito una circostanza sopravvenuta; inoltre, la riabilitazione non produce alcun automatismo concessorio nella naturalizzazione e non impedisce all'Amministrazione di considerare il fatto storico quale elemento sintomatico. È stata altresì ritenuta legittima la valorizzazione della dichiarazione non veritiera sulle condanne, quale elemento autonomo di scarsa affidabilità nei rapporti con le istituzioni. La lunga residenza e l'inserimento economico-sociale sono stati considerati requisiti ordinari o prerequisiti, non sufficienti a superare gli elementi negativi rilevati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    può essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica

    La residenza legale costituisce un presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto alla cittadinanza; la concessione richiede una valutazione discrezionale dell'interesse pubblico, dell'integrazione e dell'affidabilità del richiedente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il Ministero ha comunicato il preavviso di diniego prima dell'adozione del provvedimento finale.

  • art. 186 d.lgs. 285/1992

    Le condanne per guida in stato di ebbrezza possono essere valorizzate, soprattutto se reiterate, nel giudizio prognostico sull'affidabilità del richiedente la cittadinanza.

  • art. 6 l. 91/1992

    Nel raffronto con la cittadinanza per matrimonio, la disciplina degli effetti della riabilitazione non comporta, per la naturalizzazione ex art. 9, alcun automatismo nel conseguimento dello status civitatis.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali e l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è un atto di alta amministrazione ampiamente discrezionale: la residenza legale e l'assenza di specifici impedimenti sono condizioni necessarie per la domanda, ma non fondano un diritto alla concessione né una presunzione di idoneità.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza per naturalizzazione resta estrinseco e non sostitutivo e riguarda, in particolare, la sufficienza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti, la logicità, la ragionevolezza e la proporzionalità della motivazione.
  • La reiterazione della guida in stato di ebbrezza può essere legittimamente valorizzata nel giudizio prognostico sull'affidabilità del richiedente la cittadinanza, poiché segnala una condotta non occasionale e può essere considerata sintomatica della scarsa adesione ai valori di tutela della pubblica incolumità e della convivenza civile.
  • Nella valutazione della cittadinanza per naturalizzazione, la riabilitazione penale non produce un automatismo concessorio e non impedisce all'Amministrazione di considerare il fatto storico quale elemento sintomatico dell'affidabilità del richiedente; un evento riabilitativo successivo al diniego non incide, di regola, sulla legittimità originaria dell'atto.
  • La dichiarazione non veritiera resa nella domanda di cittadinanza circa l'assenza di condanne penali può essere autonomamente valorizzata dall'Amministrazione quale indice di scarsa affidabilità e di carente leale collaborazione con le istituzioni.
  • La lunga permanenza e l'inserimento economico-sociale ordinario nel territorio nazionale costituiscono, di per sé, il presupposto o il requisito ordinario della domanda e non prevalgono automaticamente sugli elementi negativi emersi nel giudizio complessivo di affidabilità.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaBuona fede e correttezza della PA

Testo integrale

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