Cassazione Penale, Ordinanza n. 07813/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado a sei mesi di reclusione per detenzione di cocaina finalizzata alla successiva cessione a terzi, in relazione all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., sostenendo che il pregiudizio economico dovesse ritenersi di valore pressoché irrisorio. La Corte territoriale aveva invece ritenuto che il profitto ricavabile dalla cessione di sei involucri di cocaina, per un totale di 2,46 grammi netti e pari a 16 dosi medie, non fosse affatto irrilevante, considerando anche il prezzo di mercato desumibile dall'esperienza giudiziaria nel piccolo spaccio di strada, quantificato in circa 80 euro al grammo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura non superava la valutazione della Corte d'appello sul mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, poiché il valore economico del profitto potenziale non era irrisorio. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di cessione a terzi, nel caso concreto cocaina in quantità contenuta.
art. 62 n. 4 c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede che il pregiudizio economico sia pressoché irrisorio; nel caso concreto la Corte ha escluso tale requisito valorizzando il valore economico non trascurabile del profitto potenziale dalla cessione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non si applica se la causa di inammissibilità non è ascrivibile a colpa del ricorrente.
Massime di principio
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone un pregiudizio economico effettivamente irrisorio; non è configurabile quando il profitto ricavabile o il valore del bene o dell'utilità siano apprezzabili secondo l'id quod plerumque accidit.
- Nel giudizio di legittimità la censura sul mancato riconoscimento di un'attenuante non può essere accolta se la motivazione del giudice di merito esclude, con argomentazione non illogica, la tenuità economica del pregiudizio o del profitto.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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