Ordinanza n. 959/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o contestata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente
Esito
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, passata in giudicato, che aveva riconosciuto a ciascuna il diritto alla carta elettronica del docente, per annualità diverse e per l’importo di 500 euro annui, condannando il Ministero a mettere a disposizione le relative somme. Il Ministero ha depositato una comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale secondo cui Sogei s.p.a. avrebbe accreditato, il 13 febbraio 2026, gli importi nei borsellini elettronici delle tre ricorrenti. Dopo avere inizialmente confermato l’avvenuto pagamento e chiesto la rifusione delle spese per soccombenza virtuale, all’udienza la difesa delle ricorrenti ha rettificato tale posizione, affermando che una delle ricorrenti non aveva ricevuto l’accredito di due annualità.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Rilevata la contraddizione tra la documentazione prodotta dal Ministero e la successiva contestazione relativa alla mancata erogazione di due annualità a una ricorrente, ha ritenuto necessario acquisire idonea prova dell’effettivo pagamento in favore di quest’ultima. Ha quindi ordinato al Ministero di fornire tale prova entro il 25 settembre 2026 e ha rinviato la prosecuzione della trattazione all’udienza camerale del 21 ottobre 2026.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Fondano il ricorso per ottemperanza diretto a ottenere l’esecuzione del giudicato, anche quando la sentenza da eseguire è stata pronunciata dal giudice ordinario.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la carta elettronica del docente, oggetto del diritto riconosciuto dalla sentenza posta in esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione deduce di avere eseguito il giudicato ma il beneficiario contesta l’effettiva integrale esecuzione, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori per acquisire la prova documentale del pagamento o dell’adempimento.
- La produzione di una comunicazione interna dell’amministrazione relativa all’avvenuta esecuzione non è necessariamente sufficiente, ove il destinatario del giudicato contesti in modo puntuale la ricezione, l’integralità o la riferibilità dell’adempimento; in tal caso deve essere verificata l’effettiva soddisfazione della pretesa giudizialmente riconosciuta.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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