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Sentenza

Sentenza n. 1507/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1689/2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata in data 10.12.2024.

Giustizia amministrativa202600290

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1689/2024 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 1689/2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 10 dicembre 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria l'11 agosto 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Deduce la perdurante inadempienza dell'Amministrazione. Il Ministero non si è costituito. Il testo non indica il contenuto delle statuizioni sostanziali del giudicato da eseguire.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso per ottemperanza, rilevando la perdurante inadempienza rispetto alla sentenza definitiva. Ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di eseguire le statuizioni del giudicato, detratto quanto eventualmente già corrisposto, comprese le spese legali liquidate nel giudizio di ottemperanza, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, provvederà in sostituzione un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o in un funzionario da questi delegato, entro i successivi 60 giorni. Il Ministero è condannato a pagare 800 euro per le spese di giudizio, oltre spese generali e oneri accessori, nonché a restituire il contributo unificato; spese distratte in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La perdurante inadempienza del Ministero convenuto comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l'ordine all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva, passata in giudicato come da certificazione prodotta, detratto quanto eventualmente corrisposto, ivi comprese le spese legali liquidate nel presente giudizio.

    In sede di ottemperanza, accertato l'inadempimento al giudicato, il giudice ordina all'Amministrazione di eseguirne le statuizioni, detraendo quanto già eventualmente corrisposto.

Massime di principio

  • Accertata la persistente inosservanza di una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza ordina all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni giudiziali, tenendo conto di quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, destinato a intervenire in sostituzione dell'Amministrazione in caso di ulteriore inadempimento e su istanza della parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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