Cassazione Civile, Ordinanza n. 25930/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda una richiesta dell'INPS di pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata per il reddito prodotto nell'anno 2010, pari a euro 3.487,37, con applicazione di sanzioni civili. In primo grado la domanda della professionista era stata accolta perché ritenute prescritte le pretese dell'ente; in appello, in sede di rinvio dopo precedente cassazione, la Corte territoriale ha invece riconosciuto l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, ha escluso la prescrizione e ha ridotto le sanzioni al più tenue regime dell'omissione ex art. 116, comma 8, lett. a), L. 388/2000, ritenendo insussistente l'evasione. Con l'unico motivo di ricorso, l'INPS ha denunciato violazione dell'art. 116, comma 8, lett. a) e b), L. 388/2000, sostenendo che l'omessa compilazione del quadro RR del modello Unico integrasse evasione contributiva e che il dolo non potesse essere escluso né per la possibilità dell'ente di effettuare controlli né per l'incertezza interpretativa sull'obbligo di iscrizione. La resistente ha depositato controricorso chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto che le censure non denunciassero realmente un errore di diritto, ma mirassero a ottenere una rivalutazione del fatto, cioè dell'assenza del coefficiente doloso dell'evasione, già accertata in modo analitico dalla Corte d'appello. Ha inoltre osservato che la questione era incisa dal sopravvenuto intervento della Corte costituzionale n. 104/2022 sulla disciplina delle sanzioni civili per gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa forense, ma tale ius superveniens non poteva essere applicato in peius nei confronti dell'impugnante, poiché la controparte non aveva proposto impugnazione sul punto. È stata dunque confermata la decisione di merito che aveva ricondotto la condotta alla fattispecie dell'omissione e non dell'evasione, con compensazione integrale delle spese e declaratoria dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo formalmente rubricato come violazione di legge è stato ritenuto inidoneo a veicolare una reale censura di diritto quando mira, in sostanza, a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La censura non era neppure riconducibile al vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non essendo stato dedotto ritualmente tale paradigma.
art. 116, comma 8, lett. a), L. 23 dicembre 2000, n. 388
Disciplina la più tenue ipotesi di omissione contributiva; è applicabile quando non sia accertato un occultamento doloso del debito.
art. 116, comma 8, lett. b), L. 23 dicembre 2000, n. 388
La fattispecie di evasione richiede il presupposto dell'occultamento doloso del debito contributivo.
art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.
La Corte richiama e condivide integralmente il precedente di legittimità che aveva già affrontato una controversia affine.
art. 136 Cost.
La declaratoria di illegittimità costituzionale opera retroattivamente, ma tale effetto deve coordinarsi con le regole del processo impugnatorio.
art. 30, terzo comma, L. 11 marzo 1953, n. 87
L'efficacia retroattiva della pronuncia di incostituzionalità è richiamata come principio generale, ma non può tradursi in una riforma in peius per la parte che ha impugnato.
art. 100 c.p.c.
È evocato, insieme all'art. 112 c.p.c., per sostenere il divieto di una decisione che peggiori la posizione dell'impugnante in assenza di impugnazione della controparte.
art. 112 c.p.c.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è richiamato a fondamento del divieto di reformatio in peius.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
La Corte si è riservata il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 22, L. 20 settembre 1980, n. 576
È richiamato nella parte relativa alla pronuncia della Corte costituzionale come parametro delle soglie di reddito o volume di affari rilevanti per l'iscrizione alla Cassa forense.
art. 18, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98
La Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non esonera dal pagamento delle sanzioni civili gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie previste.
Massime di principio
- La qualificazione della condotta come omissione o evasione contributiva dipende dall'accertamento dell'esistenza di un occultamento doloso del debito; la mera omissione di comunicazioni o di adempimenti dichiarativi non basta, di per sé, a integrare l'evasione.
- In cassazione, una censura formalmente proposta come violazione di legge è inammissibile quando, in realtà, mira a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti già accertati dal giudice di merito.
- L'omessa deduzione, da parte della controparte, degli effetti di uno ius superveniens favorevole preclude l'applicazione della sopravvenienza in modo da aggravare la posizione dell'impugnante, per il divieto di reformatio in peius.
- La retroattività della dichiarazione di illegittimità costituzionale deve essere coordinata con i principi del processo impugnatorio: non può essere utilizzata per ottenere un esito peggiorativo in danno della sola parte che ha proposto ricorso.
- Quando il giudice di merito ha motivato in modo analitico sull'insussistenza del dolo evasivo, la revisione di tale apprezzamento richiede una critica specifica del vizio motivazionale nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
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