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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2515/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Doria Alfonso, quale legale rappresentante della società VERVERIS s.r.l., è stato condannato per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 per non aver presentato, pur essendovi obbligato, la dichiarazione IVA e dei redditi relativa al periodo di imposta 2011. Ha impugnato la sentenza per tre motivi: (1) violazione degli artt. 5 d.lgs. 74/2000 e 109 DPR 917/86 sostenendo che i giudici di merito si sono basati solo su accertamenti induttivi dell'Agenzia delle Entrate e non hanno tenuto conto della relazione tecnica di parte (dott. Walter Godoni); (2) violazione degli artt. 5 d.lgs. 74/2000 e 192 cod. pen. lamentando che l'avviso di accertamento e le presunzioni tributarie non possano costituire prova autonoma di reato; (3) violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. per aver negato le attenuanti generiche ritenendo decisivi precedenti penali e la mancata consegna di documentazione, nonché per avere inflitto una pena superiore al minimo senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista. Nel merito la Corte ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati: è legittimo che il giudice, in reati tributari, si avvalga di accertamenti induttivi e di verbali della Guardia di Finanza qualora effettui una valutazione autonoma e comparativa degli elementi probatori; la Corte territoriale ha fornito motivazione articolata, ha valutato gli elementi oggettivi (elenco fornitori, banca dati fiscali) e ha ritenuto priva di apporto significativo la relazione tecnica di parte basata su presunzioni senza supporto documentale. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la negazione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena rientrano nel sindacato di merito, sono fondate su antecedenti penali considerati prevalenti e su elementi come l'entità dell'evasione e la mancata collaborazione, e la motivazione è stata ritenuta congrua.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    Individua la soglia di punibilità per i reati tributari; la Corte ha ritenuto che l'accertamento induttivo possa essere utilizzato per stabilire il superamento di tale soglia se il giudice effettua una valutazione autonoma e motivata.

  • art. 109 comma 1 d.P.R. n. 917/1986

    Norma fiscale richiamata nella doglianza relativa agli obblighi dichiarativi; la Corte non ha ritenuto fondata la censura relativa al presunto errato utilizzo delle disposizioni fiscali.

  • art. 192 cod. pen.

    Disciplina le presunzioni nel processo penale: la decisione ricorda che le presunzioni tributarie possono concorrere alla formazione della prova solo se il giudice le sottopone a specifica, autonoma e comparativa valutazione e non le assume apoditticamente.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regola le circostanze attenuanti generiche: la Corte ribadisce che la loro concessione è discrezionale e richiede elementi positivi; l'assenza di elementi favorevoli non impone automaticamente la concessione.

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca i criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito sia adeguata se indica i criteri ritenuti prevalenti (es. entità dell'evasione, comportamento successivo).

  • art. 23 comma 8 d.l. 137/2020 conv. in L. n. 176/2020

    Consente lo svolgimento di udienze in camera di consiglio senza la presenza delle parti in specifiche condizioni normative; la Corte ha proceduto avvalendosi di tale previsione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di condannare alle spese e alla sanzione pecuniaria il ricorrente nel caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per irrogare le conseguenze economiche.

Massime di principio

  • Nei reati tributari il giudice può legittimamente avvalersi dell'accertamento induttivo dell'Agenzia delle Entrate e dei verbali della Guardia di Finanza, ma solo se svolge una valutazione autonoma e comparativa degli elementi probatori e non si limita a un richiamo apodittico.
  • Le presunzioni e gli avvisi di accertamento tributari non costituiscono prova automatica della responsabilità penale: devono essere integrati e confrontati con ulteriori elementi e documentazione, oppure adeguatamente motivati dal giudice.
  • La relazione tecnica di parte ha valore probatorio solo se fondata su elementi documentali e metodologicamente supportati; analisi basate su presunzioni prive di riscontri possono essere ritenute non significative.
  • La concessione delle circostanze attenuanti generiche è discrezionale e richiede elementi positivi a favore dell'imputato; l'assenza di tali elementi non obbliga il giudice a concederle.
  • Precedenti penali possono, da soli, costituire motivo preponderante per negare le attenuanti generiche se adeguatamente richiamati e motivati dal giudice.
  • La determinazione della pena in appello può fondarsi sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. anche richiamando solo gli elementi ritenuti prevalenti (es. gravità del fatto, comportamento successivo), purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria.
  • In Cassazione non è possibile ottenere una riesamina dei fatti quando la motivazione del giudice di merito sia articolata e congrua; i vizi di merito richiedono dimostrare insufficienza o contraddittorietà della motivazione stessa.
  • L'inammissibilità del ricorso in Cassazione può comportare, oltre al rigetto, l'obbligo di pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

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