Cassazione Civile, Ordinanza n. 23200/2022 del 25/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla cessione, avvenuta nel 2002, di un terreno edificabile dichiarato in atto a un certo prezzo. In sede di imposta di registro, il valore del bene era stato successivamente rettificato e poi definito dall'acquirente con accertamento con adesione per un importo superiore a quello dichiarato nell'atto. Sulla base di tale valore definito, l'Amministrazione aveva emesso nei confronti del venditore un avviso di accertamento IRPEF per plusvalenza patrimoniale, assumendo che il maggior valore definito ai fini del registro potesse costituire presunzione del maggior corrispettivo effettivamente percepito. Il contribuente aveva impugnato l'atto ottenendo l'annullamento in primo grado e il rigetto dell'appello dell'Ufficio in secondo grado. In cassazione l'Agenzia denunciava violazione delle norme in materia di imposta di registro, accertamento con adesione, TUIR e onere della prova, sostenendo che il valore di mercato definitivamente accertato in sede di registro fosse utilizzabile come dato presuntivo per accertare la plusvalenza, restando a carico del contribuente la prova di avere incassato un prezzo inferiore. Il contribuente resisteva anche eccependo tardività e difetto di specificità del ricorso.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di tardività, ritenendo il ricorso proposto entro il termine lungo, e ha respinto anche l'eccezione di inammissibilità per asserita genericità del motivo. Nel merito ha ritenuto infondata la tesi dell'Agenzia per effetto dello ius superveniens rappresentato dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, interpretato nel senso che, per le cessioni di immobili o aziende e per la costituzione/trasferimento di diritti reali, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro o delle imposte ipotecaria e catastale. Ha quindi ribadito che l'Ufficio deve fornire ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti del maggior corrispettivo, mentre nel caso concreto la sentenza impugnata non evidenziava alcun ulteriore elemento indiziario. Il ricorso è stato pertanto rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per l'incidenza della sopravvenienza normativa favorevole al controricorrente.
Norme richiamate
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato quale base dell'accertamento del maggior reddito imponibile mediante utilizzo di elementi presuntivi
artt. 51 e 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
invocati dall'Agenzia nella censura, in relazione al valore definito ai fini dell'imposta di registro
art. 15 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
richiamato nel motivo di ricorso in tema di accertamento con adesione
artt. 67 e 68 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
la Corte richiama la disciplina della plusvalenza immobiliare ai fini IRPEF, chiarendo che la base imponibile è data dalla differenza tra corrispettivi percepiti e prezzo di acquisto
art. 2697 c.c.
richiamato dall'Agenzia per sostenere che spettasse al contribuente provare l'effettivo prezzo inferiore
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma del vizio di legittimità dedotto con il ricorso
art. 327, comma 1, c.p.c.
utilizzato per escludere la tardività del ricorso, essendo stato proposto entro il termine lungo
art. 38, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per il termine di impugnazione nel processo tributario
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la memoria del controricorrente
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la fissazione della causa in camera di consiglio
art. 384 c.p.c.
richiamato per la ribadita affermazione del principio di diritto in base alla giurisprudenza consolidata
d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3
"l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro..."
norma di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, che impedisce di fondare l'accertamento del maggior corrispettivo sul solo valore definito ai fini del registro
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
la Corte esclude la sua applicazione nel caso di soccombenza di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- In materia di plusvalenze da cessione di immobili o aziende, il solo valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro o delle imposte ipotecaria e catastale non basta a fondare, da solo, la presunzione di un maggior corrispettivo imponibile ai fini IRPEF.
- Per sostenere un accertamento induttivo del maggior prezzo percepito, l'Amministrazione finanziaria deve indicare ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; il contribuente conserva la possibilità di fornire prova contraria.
- La base imponibile della plusvalenza non coincide con il valore del bene, ma con la differenza tra corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta e prezzo di acquisto, oltre agli eventuali costi inerenti.
- La sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica favorevole alla parte vittoriosa può giustificare la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
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