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Sentenza

Sentenza n. 1880/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601471

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Questore di Rovigo del 27 maggio 2026 di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza, deducendo due motivi di violazione degli artt. 11 e 43 TULPS ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. In primo luogo, ha contestato che fossero stati accertati i fatti relativi alle violazioni della disciplina venatoria e ha lamentato che non fosse stato sentito il teste indicato nelle proprie osservazioni; ha inoltre sostenuto che le condotte fossero marginali e non rientrassero tra quelle per le quali l’art. 32 della legge n. 157/1992 consente la sospensione o la revoca della licenza, né dimostrassero inaffidabilità, anche in assenza di condanne per i reati indicati dagli artt. 11 e 43 TULPS. In secondo luogo, ha affermato che i fatti non fossero violenti né indicativi di pericolosità, richiamando l’ammissione all’oblazione e la conseguente estinzione delle contravvenzioni, e ha denunciato l’eccessività e sproporzione della misura. I fatti contestati riguardavano il rinvenimento, il 5 novembre 2025, durante la stagione venatoria e a bordo dell’imbarcazione del ricorrente nella Laguna Canarin, di un fucile caricato con più munizioni di quelle consentite e di richiami acustici vietati; la Questura aveva inoltre sospeso la licenza nel 2005 per l’uso di richiami acustici elettromagnetici.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo l’accertamento amministrativo delle violazioni venatorie secondo il criterio del «più probabile che non», sulla base di circostanze giudicate gravi, precise e concordanti; il livello di certezza richiesto non è quello, proprio del giudizio penale, dell’oltre ogni ragionevole dubbio. La mancata audizione del teste e le censure istruttorie non hanno condotto all’annullamento, poiché gli elementi acquisiti erano sufficienti a sorreggere la valutazione. Ha escluso che l’oblazione, pur estinguendo il reato, privasse di rilievo amministrativo l’esistenza concreta dei fatti contestati. Ha inoltre ritenuto che le previsioni del TULPS e le sanzioni della legge n. 157/1992 operino su presupposti diversi: la revoca è misura cautelativa, non sanzione venatoria, e può quindi essere adottata anche senza che la legge venatoria preveda per quelle specifiche violazioni la sospensione o la revoca del titolo. La reiterazione di violazioni concernenti l’uso delle armi, inclusa la precedente condotta del 2005, rendeva non irragionevole la valutazione di non piena affidabilità; in tale contesto la revoca non è stata giudicata eccessiva o sproporzionata. Decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 11 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

    L’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella valutazione della sussistenza o, all’inverso, del venir meno dei presupposti legittimanti la detenzione o il porto, così come normativamente fissati.

    Le disposizioni del TULPS consentono una valutazione amministrativa ampiamente discrezionale circa la permanenza dei presupposti per il porto di armi, orientata alla prevenzione del rischio di abuso.

  • art. 32 legge 11 febbraio 1992, n. 157

    Non vi è rapporto di specialità tra le previsioni di carattere generale contenute nel T.U.L.P.S. e le sanzioni previste dalla legge n. 157/1992, sicché non rileva la circostanza che quest’ultima preveda o meno la sospensione del titolo di polizia in ragione delle violazioni della legge venatoria contestate agli esponenti. Le due previsioni normative si fondano, infatti, su presupposti diversi e la misura qui impugnata non costituisce una sanzione (quali quelle previste dalla legge venatoria), ma un provvedimento di natura cautelativa.

    La disciplina sanzionatoria venatoria non esclude l’autonomo potere cautelativo previsto dal TULPS: la revoca della licenza può fondarsi sulla valutazione di affidabilità e del rischio di abuso anche quando la legge n. 157/1992 non preveda la sospensione o la revoca per la specifica violazione.

  • art. 13, comma 1, legge regionale n. 157/1992

    Alla luce di tali gravi precisi e concordanti circostanze, non risulta in alcun modo irragionevole che l’Amministrazione abbia ritenuto accertato, in base al criterio del «più probabile che non», le contestate violazioni in materia di attività venatoria.

    Le violazioni venatorie rilevanti ai fini della valutazione amministrativa possono essere ritenute accertate sulla base di un attendibile grado di verosimiglianza, secondo il criterio del «più probabile che non», senza applicare lo standard probatorio penale.

  • art. 60 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.)

    Sussistono i presupposti per la definizione della causa ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

    Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, dopo che le parti erano state avvertite in camera di consiglio della possibile decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

Massime di principio

  • Nella valutazione amministrativa dei requisiti di affidabilità per il porto di armi, il pericolo di abuso non deve raggiungere la certezza richiesta per l’accertamento della responsabilità penale: è sufficiente una prognosi sorretta da un attendibile grado di verosimiglianza, secondo il criterio del «più probabile che non».
  • L’oblazione estingue il reato, ma non elimina né rende irrilevante, nel procedimento amministrativo di revoca di una licenza di porto d’armi, l’esistenza concreta del fatto illecito contestato.
  • Le misure cautelative previste dal TULPS in materia di porto d’armi hanno presupposti e finalità distinti dalle sanzioni della normativa venatoria; la loro adozione non è preclusa dal fatto che quest’ultima non preveda la sospensione o la revoca del titolo per la specifica violazione.
  • La condotta venatoria con mezzi vietati e la reiterazione di violazioni concernenti l’uso delle armi possono sorreggere una valutazione negativa di affidabilità. In presenza di reiterazione, la revoca non è sproporzionata per il solo fatto che le condotte non siano violente o che non vi siano condanne per i reati indicati dal TULPS.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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