Sentenza del 10/12/2019 n. 32193 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo notificato il 19 marzo 2008, sostenendo principalmente che le cartelle e gli avvisi di mora sottostanti non fossero validamente notificati e che i relativi ruoli, anteriori al 31 dicembre 1994, avrebbero dovuto essere automaticamente annullati ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 36, comma 10-bis. Ha inoltre denunciato l'omessa pronuncia su tale questione e contestato la sufficienza della documentazione prodotta da Equitalia per provare le notifiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che l'art. 36, comma 10-bis, non determina automaticamente l'inefficacia o l'estinzione di tutti i ruoli anteriori al 31 dicembre 1994, ma impone all'ente creditore di procedere all'annullamento solo quando ricorrano le condizioni previste dalla norma. Quanto alle notifiche, la Corte ha ritenuto sufficiente la produzione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate, senza necessità di produrre anche le copie conformi delle cartelle o una distinta relata di notifica. La società ricorrente è stata condannata a rifondere a Equitalia Sud 8.000 euro e all'Agenzia delle Entrate 6.500 euro, oltre accessori e spese di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 10-bis
Entro il 31 dicembre 2002, l'ente creditore procede automaticamente all'annullamento dei ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi, a condizione che, alla data del 31 dicembre 2001: a) le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto di provvedimenti di sospensione; b) non siano scaduti i termini per la presentazione delle domande di rimborso o di discarico.
La norma non rende automaticamente inefficaci tutti i ruoli anteriori al 31 dicembre 1994, ma prevede un obbligo di annullamento a carico dell'ente creditore soltanto in presenza delle specifiche condizioni stabilite dalla disposizione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3
Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri; la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente consente l'impugnazione unitamente all'atto notificato.
Gli atti della riscossione autonomamente impugnabili devono essere contestati nei termini per i loro vizi propri. Gli atti precedenti non notificati possono essere contestati insieme all'atto successivo, ma non è possibile utilizzare il preavviso di fermo per rimettere in discussione indiscriminatamente contestazioni già proponibili contro cartelle o avvisi regolarmente notificati.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
La cartella esattoriale può essere notificata anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La notifica diretta tramite raccomandata con avviso di ricevimento costituisce una modalità alternativa di notificazione. Il procedimento si perfeziona con la ricezione risultante dall'avviso di ricevimento e non richiede una relata autonoma.
Codice civile, art. 1335
La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario.
Una volta provato che la cartella è giunta all'indirizzo del destinatario, opera una presunzione di conoscenza, superabile dal contribuente solo dimostrando di essere stato, senza propria colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
Le disposizioni individuano, rispettivamente, i motivi di ricorso per violazione di legge, omessa pronuncia e omesso esame di un fatto decisivo.
Codice di procedura civile, art. 384
La Corte di cassazione può decidere direttamente la questione nel merito, evitando il rinvio, quando la questione di diritto è infondata e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Costituzione, art. 111, comma 2
Il principio di ragionevole durata del processo giustifica, insieme all'economia processuale, la decisione immediata della questione infondata senza rinvio al giudice di merito.
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 10-quater
L'annullamento dei ruoli previsto dall'art. 36, comma 10-bis, è subordinato anche alla condizione che non comporti oneri a carico del bilancio dello Stato.
Massime di principio
- Il preavviso di fermo può essere impugnato per vizi propri; le contestazioni riguardanti l'esistenza, la validità o la notifica delle cartelle devono normalmente essere proposte contro le cartelle stesse, salvo che tali atti non siano stati validamente notificati.
- La notifica diretta della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento può essere provata mediante il solo avviso di ricevimento, senza necessità di produrre una relata di notifica o una copia conforme della cartella.
- La ricezione della raccomandata all'indirizzo del destinatario fa presumere la conoscenza della cartella; il contribuente deve fornire una prova concreta dell'impossibilità, non imputabile a lui, di prenderne cognizione.
- Le disposizioni di definizione o annullamento dei ruoli di vecchia data non comportano automaticamente l'estinzione di ogni pretesa anteriore: occorre verificare puntualmente la data di esecutività del ruolo e tutte le condizioni previste dalla norma.
- In cassazione, anche un'eventuale omessa pronuncia del giudice di merito può non comportare il rinvio se la questione non esaminata è giuridicamente infondata e non richiede nuovi accertamenti.
- La soccombenza nel giudizio di legittimità può comportare la condanna al pagamento delle spese in favore sia dell'agente della riscossione sia dell'ente creditore.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 dic 2019Sentenza del 10/12/2019 n. 505 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 10 dic 2019Sentenza del 10/12/2019 n. 511 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 10 dic 2019Sentenza del 10/12/2019 n. 518 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 10 dic 2019Sentenza del 10/12/2019 n. 1319 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 10 dic 2019Sentenza del 10/12/2019 n. 1758 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 10 dic 2019Sentenza del 10/12/2019 n. 1784 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →