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Sentenza

Sentenza n. 5141/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202508857

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Liguria che aveva respinto il ricorso contro la rideterminazione del punteggio, l’esclusione dalla procedura concorsuale e l’annullamento in autotutela della graduatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante contestava la sentenza del TAR che aveva ritenuto legittima la sua esclusione dalla procedura per l’assunzione di sei docenti di prima fascia nel settore CODI/06 (Violino). Egli aveva dichiarato come titolo di servizio cinque anni di docenza presso una scuola musicale privata, ma l’incarico era stato conferito a seguito di un colloquio valutativo e non di una procedura selettiva pubblica. Il bando stabiliva che tutti i titoli di servizio fossero valutabili soltanto se conseguiti a seguito di procedura selettiva pubblica e richiedeva l’indicazione degli estremi del bando e della graduatoria definitiva. Inizialmente il titolo era stato valutato, consentendo all’interessato di collocarsi tra i vincitori; dopo la verifica svolta ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000, il Conservatorio aveva accertato la diversa modalità di conferimento dell’incarico, rideterminato il punteggio dei titoli di servizio da 20,8 a 4,8 punti, applicato la soglia minima di 6 punti prevista dal bando ed escluso il candidato, annullando in autotutela la precedente graduatoria. L’appellante sosteneva che il requisito della selezione pubblica riguardasse soltanto i titoli di ammissione e non la valutazione dei titoli di servizio; invocava inoltre l’ultimo periodo dell’art. 9, comma 3, del bando, relativo ai corsi autorizzati dal Ministero presso istituzioni non statali, quale disciplina alternativa alla selezione pubblica. Deduceva una disparità di trattamento tra docenze presso istituzioni private italiane e titoli maturati presso istituzioni estere, nonché tra docenze presso istituzioni pubbliche e private, prospettando una discriminazione a rovescio e chiedendo il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Contestava altresì l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, sostenendo che l’esclusione fosse stata adottata in autotutela e che egli non avesse reso dichiarazioni mendaci.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha interpretato il bando nel senso che il requisito della previa procedura selettiva pubblica riguarda tutti i titoli di servizio, inclusi quelli maturati presso istituzioni private o estere. L’art. 5, comma 2, riferendosi a “tutti i titoli di servizio” e richiedendo gli estremi del bando e della graduatoria definitiva, esclude la valutabilità degli incarichi conferiti direttamente o sulla base di un semplice colloquio valutativo. Anche l’art. 9, comma 3, conferma tale requisito; per le istituzioni non statali aggiunge, e non sostituisce, l’ulteriore condizione che il servizio riguardi corsi autorizzati dal Ministero nell’anno accademico di riferimento. La previsione è stata ritenuta legittima e ragionevole perché distingue tra incarichi ottenuti mediante competizione pubblica e incarichi conferiti ad personam, situazioni non omogenee; è irrilevante che l’istituzione sia pubblica o privata, purché l’incarico sia stato assegnato previo procedimento selettivo. La stessa disciplina è stata ritenuta applicabile ai titoli esteri, sicché non sussisteva alcuna discriminazione idonea a giustificare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il Conservatorio, nell’esercizio della verifica obbligatoria delle dichiarazioni sostitutive, non aveva accusato l’appellante di falsità, ma aveva accertato la non valutabilità del titolo secondo la lex specialis. La rideterminazione del punteggio e l’esclusione erano attività vincolate, conseguenti all’accertamento del difetto del requisito e al mancato raggiungimento della soglia minima di 6 punti; pertanto non era necessaria la comunicazione di avvio del procedimento. In ogni caso, il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso e l’interessato aveva potuto difendersi mediante l’istanza di riesame, esaminata dall’amministrazione. Le spese dell’appello sono state compensate per la particolarità della vicenda e la qualità delle parti.

Norme richiamate

  • art. 2 del bando di concorso

    I titoli di ammissione sono valutabili “solo se” l’incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di una procedura selettiva pubblica.

    La previa procedura selettiva pubblica costituisce requisito per la valutabilità dei titoli di ammissione.

  • art. 5 del bando di concorso

    “Tutti i titoli di servizio, comunque denominati, saranno valutati solo se prestati a seguito di procedura selettiva pubblica.”

    Il requisito della selezione pubblica si applica a tutti i titoli di servizio, conseguiti in Italia o all’estero, e non soltanto ai requisiti di ammissione.

  • art. 8 del bando di concorso

    L’accesso alle prove è escluso quando il punteggio relativo ai titoli di servizio e agli ulteriori titoli di servizio sia inferiore a 6.

    La mancata attribuzione del punteggio per il servizio non valutabile comporta l’esclusione quando il candidato non raggiunge la soglia minima prevista dalla lex specialis.

  • art. 9, comma 3, lett. ii), del bando di concorso

    Per la valutazione del servizio deve essere precisato il riferimento alla graduatoria definitiva della procedura selettiva pubblica; il servizio presso istituzioni non statali deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell’anno accademico di prestazione.

    La procedura selettiva pubblica è condizione necessaria; per le istituzioni non statali si aggiunge il requisito dell’autorizzazione ministeriale dei corsi.

  • art. 71 d.P.R. n. 445/2000

    Impone all’amministrazione il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati.

  • art. 75 d.P.R. n. 445/2000

    Il soggetto che ha effettuato la dichiarazione “decade” dai benefici conseguiti.

    L’accertamento della mancanza del presupposto dichiarato o della non valutabilità del titolo impone la decadenza dal beneficio conseguito.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    L’omessa comunicazione di avvio non determina l’annullamento dell’atto quando, trattandosi di attività vincolata, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso; nel caso concreto l’interessato aveva comunque potuto presentare un’istanza di riesame.

  • art. 11 d.P.R. n. 212/2005

    È richiamato per individuare le istituzioni non statali rispetto alle quali il bando richiede anche che i corsi siano autorizzati dal Ministero.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis stabilisce che tutti i titoli di servizio sono valutabili solo se conseguiti a seguito di una procedura selettiva pubblica, tale condizione si applica anche ai servizi prestati presso istituzioni private o estere e non può essere limitata ai soli requisiti di ammissione.
  • La previsione concorsuale che attribuisce rilievo ai servizi ottenuti mediante selezione pubblica, escludendo quelli conferiti ad personam, non viola il principio di parità di trattamento quando distingue situazioni non omogenee sulla base della diversa garanzia di competizione e comparazione dei candidati.
  • Quando il bando richiede, per i servizi prestati presso istituzioni non statali, sia la previa selezione pubblica sia l’autorizzazione ministeriale dei corsi, l’autorizzazione costituisce un requisito aggiuntivo e non alternativo alla selezione.
  • La verifica amministrativa della veridicità e della concreta valutabilità dei titoli dichiarati in una procedura concorsuale costituisce attività vincolata; accertata la mancanza del requisito previsto dalla lex specialis, l’amministrazione deve rideterminare il punteggio e applicare l’eventuale soglia di esclusione.
  • L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non vizia la rideterminazione del punteggio e l’esclusione conseguenti a un’attività vincolata di verifica dei titoli quando il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso e l’interessato abbia comunque avuto una concreta possibilità di presentare osservazioni o chiedere il riesame.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiVizi formali non invalidantiOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicità

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