Sentenza n. 314/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento -OMISSIS-: informativa interdittiva antimafia e diniego di iscrizione della ricorrente nell’elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (c.d. White List).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa interdittiva antimafia e diniego di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa (white list)
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato i provvedimenti prefettizi deducendo: 1) violazione del contraddittorio procedimentale, per l'introduzione nel provvedimento definitivo di motivi nuovi rispetto al preavviso di diniego; 2) erronea valorizzazione di precedenti penali o di polizia riferiti a soggetti estranei alla compagine societaria, di episodi non aggravati dal metodo mafioso, di vicende isolate o minori, di contatti sporadici con soggetti controindicati e della mera condivisione abitativa tra componenti della famiglia; 3) omessa considerazione, ai fini dell'applicazione delle misure collaborative previste dall'art. 94 del d.lgs. n. 159/2011, delle iniziative di self cleaning consistenti nell'uscita di soci gravati da precedenti e nell'acquisizione delle relative quote da parte dell'amministratore unico. L'amministrazione ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, fondando l'interdittiva su una pluralità di vicende criminose, frequentazioni con soggetti collegati alla criminalità organizzata locale, rapporti di contiguità abitativa e cointeressenze patrimoniali tra i componenti della famiglia e il ruolo sostanziale del padre, gravato da numerosi precedenti, nella gestione dell'impresa.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso la violazione del contraddittorio procedimentale, rilevando che il provvedimento definitivo non aveva introdotto una motivazione sostanzialmente nuova, ma aveva corroborato e precisato la base argomentativa già compiutamente delineata nel preavviso, anche mediante il richiamo a una nota dei Carabinieri già conosciuta nel procedimento. Ha ritenuto legittima la valutazione complessiva degli elementi indiziari, precisando che le circostanze indicative del rischio di infiltrazione mafiosa non devono essere considerate atomisticamente, ma nella loro reciproca connessione. La pluralità delle vicende penali, anche non aggravate dal metodo mafioso, le frequentazioni con soggetti controindicati, la caratura criminale del padre, i rapporti familiari, la coabitazione, le cointeressenze patrimoniali e il ruolo di direzione sostanziale dell'impresa sono stati ritenuti idonei, nel loro insieme, a sostenere il giudizio prognostico del "più probabile che non". Il TAR ha escluso che l'interdittiva richieda una prova penalistica oltre ogni ragionevole dubbio o che gli elementi valorizzati debbano necessariamente costituire reati definitivamente accertati. Ha inoltre ritenuto inefficaci le misure di self cleaning, poiché la cessione delle quote era intervenuta solo dopo il preavviso di diniego ed era stata effettuata a un corrispettivo ampiamente sottostimato, senza dimostrare un'effettiva discontinuità rispetto alla precedente gestione. Le spese sono state integralmente compensate per la delicatezza della vicenda.
Norme richiamate
art. 94 d.lgs. n. 159/2011
La disposizione è richiamata in relazione alle misure collaborative e alla valutazione dell'efficacia delle iniziative di bonifica della compagine societaria; il giudice ha ritenuto insufficienti le operazioni di self cleaning concretamente realizzate.
art. 256 d.lgs. n. 152/2006
È richiamato nella ricostruzione di uno dei precedenti a carico dell'amministratore, relativo alla gestione illecita dei rifiuti, quale elemento del quadro indiziario complessivo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato nel dispositivo quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato nel dispositivo, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- L'informativa interdittiva antimafia ha natura preventiva e non sanzionatoria; il rischio di infiltrazione mafiosa può essere accertato secondo il criterio del "più probabile che non", senza necessità di una prova penalistica oltre ogni ragionevole dubbio né di una condanna definitiva per fatti aggravati dal metodo mafioso.
- Gli elementi sintomatici del rischio di infiltrazione mafiosa devono essere valutati in modo complessivo e non atomistico: anche circostanze singolarmente non decisive, comprese vicende penali non aggravate dal metodo mafioso, frequentazioni, rapporti familiari, coabitazione e cointeressenze economiche, possono assumere rilevanza nella loro reciproca connessione.
- I rapporti di parentela con soggetti gravati da elementi di contiguità mafiosa non consentono automaticamente di presumere l'infiltrazione, ma possono essere valorizzati quando, per intensità e caratteristiche concrete, rivelino una conduzione familiare dell'impresa, una regia di fatto o la possibilità di influenza indiretta sulla gestione aziendale.
- Non vi è violazione del contraddittorio procedimentale quando il provvedimento definitivo, nel confutare le osservazioni dell'interessato, precisa e rafforza gli elementi già indicati nel preavviso senza modificare l'essenza e il contenuto della decisione preannunciata.
- Le operazioni di self cleaning societario non impongono l'applicazione delle misure collaborative quando siano intervenute soltanto dopo il preavviso di diniego, a condizioni economicamente anomale o comunque senza dimostrare un'effettiva discontinuità rispetto alla precedente gestione aziendale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 420/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 421/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 422/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 311/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 313/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 314/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →