Cassazione Civile, Ordinanza n. 15624/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (autorità di vigilanza)
La controversia
La controversia nasce da una sanzione amministrativa irrogata da Consob a un ex consigliere di amministrazione di un istituto bancario per violazione delle regole di comportamento nella prestazione dei servizi di investimento, con riferimento alla mancata corretta verifica di adeguatezza degli strumenti finanziari offerti alla clientela. Il destinatario della sanzione ha proposto opposizione davanti alla Corte d'appello deducendo, in particolare, che Consob fosse decaduta dal potere sanzionatorio perché la contestazione era stata notificata oltre il termine di 180 giorni dall'accertamento previsto dall'art. 195 TUF. La Corte d'appello ha accolto l'opposizione ritenendo tardiva la contestazione, valorizzando la conoscenza, già dal 2013-2014, di elementi provenienti dall'ispezione della Banca d'Italia e ritenendo che l'autorità di vigilanza avrebbe dovuto avviare prima l'istruttoria. Consob ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: difetto assoluto di motivazione per motivazione per relationem; omesso esame di fatti decisivi sulla documentazione effettivamente acquisita; motivazione inconferente perché riferita a un diverso provvedimento sanzionatorio concernente i prospetti informativi; falsa applicazione dell'art. 195 TUF e della L. 689/1981 per avere ancorato il dies a quo a un momento in cui l'autorità avrebbe dovuto iniziare la procedura, anziché al compimento dell'accertamento della specifica violazione; erronea unificazione tra vigilanza sui prospetti e vigilanza sulla correttezza della prestazione dei servizi di investimento; errore di percezione sui documenti e sul momento di effettiva conoscenza degli elementi rilevanti. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, ma ha accolto il quarto e il quinto, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente individuato il termine di decorrenza del potere di contestazione sulla base di un accertamento relativo a una diversa fattispecie (trasparenza e veridicità dell'offerta al pubblico di azioni) e avesse confuso due distinti ambiti di vigilanza. Sono stati pertanto cassati con rinvio la sentenza impugnata, con assorbimento del secondo e del sesto motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto e il quinto motivo del ricorso di Consob, ha rigettato il primo e il terzo motivo e ha dichiarato assorbiti il secondo e il sesto. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione ha precisato che il giudice di rinvio dovrà riesaminare la tempestività della contestazione alla luce del corretto oggetto della sanzione, cioè la vigilanza sugli obblighi dell'intermediario nella prestazione dei servizi di investimento e nella verifica di adeguatezza delle obbligazioni subordinate, senza confondere tale profilo con quello, diverso, della trasparenza del prospetto informativo o dell'offerta al pubblico di azioni.
Norme richiamate
"Le sanzioni amministrative […] sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento"
Il termine di 180 giorni decorre dal compiuto accertamento della specifica violazione contestata, non da un momento anteriore in cui l'autorità avrebbe potuto o dovuto iniziare l'istruttoria; l'accertamento richiede una compiuta attività istruttoria, la cui durata va valutata ex ante in relazione alla complessità del caso.
art. 21, comma 1, lett. a), d.lgs. 58/1998 (TUF)
È la norma sostanziale violata secondo l'imputazione sanzionatoria, relativa agli obblighi di correttezza nella prestazione dei servizi di investimento.
art. 40 Regolamento Consob n. 16190 del 2007
È la disposizione regolamentare richiamata quale parametro degli obblighi dell'intermediario nella verifica di adeguatezza delle operazioni e degli strumenti finanziari offerti al cliente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione per relationem non è di per sé nulla se consente di ricostruire il percorso argomentativo complessivo e soddisfa il minimo costituzionale della motivazione.
La censura di errore di percezione è stata dedotta come vizio della sentenza, ma è stata assorbita dall'accoglimento dei motivi sulla tardività della contestazione.
art. 14, commi 2 e 6, L. 689/1981
Richiamata in relazione alla disciplina generale della contestazione degli illeciti amministrativi e alla tempestività dell'atto di incolpazione.
artt. 5 ss. e 94 ss. d.lgs. 58/1998 (TUF)
Richiamati per distinguere la vigilanza sui prospetti informativi da quella sugli obblighi degli intermediari, trattandosi di ambiti normativi e finalità di tutela differenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa la verifica della tempestività della contestazione impone di individuare il momento del compiuto accertamento della specifica violazione contestata, non il momento in cui l'autorità di vigilanza avrebbe potuto astrattamente avviare l'istruttoria.
- Constatazione del fatto e accertamento del fatto sono momenti distinti: il secondo presuppone un'attività istruttoria successiva e completa, la cui durata va valutata secondo una prospettiva ex ante, tenendo conto della complessità della vicenda e dell'interesse pubblico a un accertamento pieno.
- L'autorità giudiziaria non può fondare la tardività della contestazione su elementi istruttori attinenti a una diversa fattispecie sanzionatoria o a un distinto ambito di vigilanza: occorre una rigorosa corrispondenza tra il fatto accertato e l'illecito contestato.
- In presenza di attività di vigilanza svolte da autorità diverse, gli esiti conoscitivi acquisiti in un diverso ambito non sono automaticamente riferibili alla violazione oggetto della sanzione, dovendo essere verificata la pertinenza concreta delle informazioni al fatto contestato.
- La motivazione per relationem è legittima se il giudice fa proprie le argomentazioni richiamate e rende controllabile il percorso logico decisorio, anche in forma sintetica, purché il ragionamento complessivo sia intelligibile.
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