Ordinanza n. 13684/2026 - Roma, Sezione 5Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza della Sezione, limitatamente all'omessa distrazione in favore del difensore antistatario delle somme dovute a titolo di contributo unificato
Esito
Favorevole al ricorrente (parte ricorrente)
Prevale il privato
La controversia
Nel giudizio principale l'Amministrazione era stata condannata alla restituzione, in favore della parte ricorrente, delle somme versate a titolo di contributo unificato, con compensazione delle spese. L'istanza ha dedotto l'omessa indicazione, nel dispositivo della sentenza, della distrazione di tali somme in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonostante la specifica richiesta formulata nel corso del giudizio. Le altre parti non hanno manifestato dissenso.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale, ritenendo che l'omessa pronuncia sulla richiesta specifica di distrazione delle spese costituisca errore emendabile mediante il procedimento di correzione. Ha quindi disposto l'integrazione del dispositivo della sentenza, aggiungendo dopo le parole «Spese compensate, salva la rifusione del contributo unificato in favore di parte ricorrente» la formula «da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario». Ha ordinato alla Segreteria di effettuare le annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a. e disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
«in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso, se nel corso del giudizio ne aveva formulato la richiesta specifica»
L'omessa pronuncia su una specifica istanza di distrazione delle spese può essere emendata mediante il procedimento di correzione degli errori materiali; la legittimazione a proporre l'istanza spetta anche al difensore che abbia formulato la richiesta nel giudizio.
Prevede l'effettuazione da parte della Segreteria delle annotazioni conseguenti alla correzione disposta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia su una specifica richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario è emendabile mediante il procedimento di correzione degli errori materiali previsto dall'art. 86 c.p.a., anziché mediante un nuovo giudizio di merito.
- Il difensore è legittimato a proporre l'istanza di correzione relativa all'omessa distrazione delle spese quando abbia formulato nel giudizio la specifica richiesta di distrazione e si sia dichiarato antistatario.
- In assenza di dissenso delle altre parti, il giudice può integrare il dispositivo della sentenza inserendo la clausola di distrazione delle somme liquidate o rimborsate in favore del difensore antistatario.
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