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Sentenza

Sentenza n. 465/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento delle ordinanze di demolizione nn. 31 e 32 del 2018 emesse in data 05 maggio 2018;

Giustizia amministrativa201800462

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanze comunali di demolizione nn. 31 e 32 del 5 maggio 2018, relative a manufatti, porzioni di fabbricato e tettoie realizzati senza permesso di costruire e senza autorizzazione sismica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato due ordinanze di demolizione riguardanti opere realizzate su due particelle catastali. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento. In secondo luogo, ha lamentato il difetto di motivazione delle ordinanze, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto esplicitare uno specifico interesse pubblico alla demolizione e compararlo con l'interesse privato alla conservazione delle opere, anche in considerazione del lungo tempo trascorso dalla loro realizzazione e del conseguente legittimo affidamento. In terzo luogo, ha sostenuto che le opere, essendo state realizzate anteriormente al 1967 e al di fuori del centro abitato, non necessitassero di permesso di costruire. Il Comune, benché intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché l'ordinanza di demolizione di opere abusive è un atto vincolato e doveroso, adottato una volta accertata l'illegalità dell'intervento; pertanto non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento prevista dall'art. 7 l. 241/1990. Il secondo motivo è stato respinto perché la repressione dell'abuso edilizio non richiede una specifica comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, essendo l'interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica in re ipsa. La motivazione è sufficiente quando descrive le opere abusive e consente di ricostruirne la contrarietà alla disciplina edilizia. Il decorso del tempo non fa sorgere un legittimo affidamento idoneo a impedire la demolizione. Il terzo motivo è stato respinto perché il ricorrente non ha fornito la rigorosa prova dell'ultimazione delle opere anteriormente al 1967; tale onere grava sul privato in applicazione del principio di vicinanza della prova. Inoltre, anche ove fosse stata dimostrata la preesistenza al 1967, la mancanza della necessaria autorizzazione sismica avrebbe comunque conservato carattere abusivo alle opere. Le opere alteravano lo stato dei luoghi e non rientravano nelle ipotesi di esclusione previste dal regolamento regionale Lazio n. 14/2016; dovevano quindi essere previamente autorizzate ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 380/2001. Il giudice ha inoltre richiamato l'inesistenza di un'autorizzazione sismica in sanatoria e la conseguente applicabilità della demolizione. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune, pur vittorioso, non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio non è necessaria per l'ordinanza di demolizione quando l'intervento repressivo è vincolato e doveroso.

  • art. 94 d.P.R. 380/2001

    Nelle località sismiche i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio tecnico competente; la violazione mantiene abusiva l'opera anche se realizzata anteriormente al 1967.

  • artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001

    La disciplina del controllo preventivo antisismico impone l'acquisizione dell'autorizzazione prima dell'inizio dei lavori.

  • art. 98, comma 3, d.P.R. 380/2001

    Per gli interventi eseguiti senza autorizzazione sismica è prevista la riconduzione a conformità, non un'autorizzazione sismica postuma in sanatoria.

  • art. 31 l. 1150/1942, come modificato dall'art. 10 l. 765/1967

    La legge Ponte ha esteso l'obbligo di previa licenza edilizia alle costruzioni realizzate fuori dal perimetro del centro abitato; chi invoca la disciplina previgente deve provare rigorosamente la realizzazione anteriore al 1967.

  • art. 2 regolamento Regione Lazio n. 14/2016

    Nelle zone sismiche del territorio della Regione, chiunque intenda procedere alla costruzione, riparazione, sopraelevazione, prima dell'inizio dei lavori, deve acquisire la preventiva autorizzazione sismica rilasciata dal dirigente dall'area regionale del Genio Civile competente per territorio in conformità a quanto previsto dagli articoli 93 e 94 del D.P.R. 380/2001 e ai sensi del comma 2.

    La preventiva autorizzazione sismica è richiesta per gli interventi indicati, salvo le specifiche ipotesi di esclusione previste dal regolamento.

  • art. 8 regolamento Regione Lazio n. 14/2016

    Le opere in esame non rientravano tra gli interventi esclusi dall'obbligo di autorizzazione sismica.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La causa è stata trattata da remoto nell'ambito dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • L'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è un provvedimento vincolato e doveroso, sicché, una volta accertati l'abuso e i relativi presupposti, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento.
  • L'ordinanza di demolizione non richiede una specifica comparazione tra l'interesse pubblico alla repressione dell'abuso e l'interesse privato alla conservazione dell'opera, né un'espressa motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale: l'interesse al ripristino della legalità urbanistica è insito nell'accertamento dell'abuso.
  • Il decorso del tempo dalla realizzazione dell'opera abusiva non esclude il potere repressivo dell'amministrazione e, di per sé, non fonda un legittimo affidamento del proprietario sulla conservazione del manufatto.
  • Chi invoca la realizzazione di un'opera anteriormente al 1967 per escludere la necessità del titolo edilizio deve fornire una prova rigorosa, certa e univoca dell'epoca di ultimazione; l'onere grava sul privato in applicazione del principio di vicinanza della prova.
  • La realizzazione anteriore al 1967 può escludere, nei casi previsti, la necessità della licenza edilizia fuori dal centro abitato, ma non esonera dal rispetto della disciplina antisismica vigente: l'assenza della preventiva autorizzazione sismica rende abusiva l'opera sotto il profilo strutturale.
  • L'ordinamento non prevede un'autorizzazione sismica in sanatoria per opere già eseguite in assenza del controllo preventivo; per opere realizzate senza titolo edilizio e senza autorizzazione sismica trova applicazione la misura demolitoria.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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