Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02034/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto con cui il Tribunale di Torino ha dichiarato "non luogo a provvedere" sull'istanza di correzione ex art. 115-bis, comma 3, c.p.p.; il ricorrente deduce tre motivi: (1) abnormità strutturale del provvedimento e violazione dell'art. 112 c.p.p. per omissione di decisione sulla domanda; (2) abnormità funzionale e errata interpretazione dell'art. 115-bis, sostenendo che il comma 3 abbia natura residuale ma comunque applicabile anche ai procedimenti di prevenzione e non alternativo alle impugnazioni ordinarie; (3) violazione della presunzione di innocenza (artt. 27 e 117 Cost., art. 6 CEDU, art. 48 Carta di Nizza) per l'omissione di esame delle deduzioni difensive sulla valorizzazione probatoria e la mancata tutela della presunzione di innocenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che esistesse un rimedio ordinario (l'opposizione al capo dell'ufficio giudiziario prevista dall'art. 115-bis, comma 4, c.p.p.), che il decreto impugnato rientra nel regime speciale di impugnazione e che l'abnormità è rimedio residuo non azionabile quando esistono rimedi tipici. La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente, tramite lo stesso difensore, aveva già proposto formale opposizione al Presidente del Tribunale di Torino in data 15/09/2025, il che esclude la riqualificazione del ricorso in cassazione come opposizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., liquidata equitativamente.

Norme richiamate

  • art. 115-bis cod. proc. pen. (Garanzia della presunzione di innocenza)

    1. Salvo quanto previsto dal comma 2, nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, la persona sottoposta a indagini o l'imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. ... 3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'interessato può, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, richiederne la correzione, quando è necessario per salvaguardare la presunzione di innocenza nel processo. 4. Sull'istanza di correzione il giudice che procede provvede, con decreto motivato, entro quarantotto ore dal suo deposito. ...

    La Corte interpreta l'art. 115-bis come dotato di un regime speciale di impugnazione: la correzione/contestazione di violazioni della presunzione di innocenza si tutela mediante opposizione al capo dell'ufficio giudiziario (comma 4). Tale rimedio speciale è preferibile e assorbe la funzione di tutela, rendendo residuale l'azione per abnormità del provvedimento.

  • art. 112 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità formale (dovere del giudice di decidere sulla domanda); la Corte però ritiene che l'obbligo di decisione si concili con l'esistenza di rimedi speciali previsti dalla legge per la correzione dei provvedimenti.

  • artt. 27 e 117 Cost. (richiamati dal ricorrente) e art. 6 CEDU

    Richiamati a fondamento della tutela della presunzione di innocenza; la Corte valuta la questione alla luce della disciplina speciale di cui all'art. 115-bis e conclude che la tutela va esperita con i rimedi previsti dalla normativa procedurale, non con la declaratoria di abnormità quando è disponibile il rimedio tipico.

  • art. 48 Carta dei diritti fondamentali dell'UE (Carta di Nizza)

    Richiamata dal ricorrente come riferimento sovranazionale in tema di diritto alla difesa e presunzione di innocenza; la Corte non cambia la sua valutazione: la protezione è esercitabile tramite gli strumenti procedurali previsti.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma citata in relazione alla esposizione riassuntiva dei motivi di impugnazione; non incide sul principio della residualità dell'abnormità quando esistono rimedi tipici.

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla trattazione scritta del procedimento davanti alla Corte; la Corte ha proceduto secondo tale modalità.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Men-tionato in relazione alla possibile riqualificazione dell'atto di impugnazione; la Corte esclude la riqualificazione del ricorso in cassazione come opposizione già che l'opposizione era stata proposta separatamente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Fornisce la base per la condanna alle spese e per la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende nei confronti del ricorrente, valutata equitativamente per la colpa processuale.

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini)

    Principio richiamato: l'abnormità del provvedimento è rimedio residuale e può essere invocata solo quando non esistono rimedi ordinari impugnabili.

Massime di principio

  • L'istanza di correzione per violazione della presunzione di innocenza ai sensi dell'art. 115-bis c.p.p. è soggetta a un rimedio speciale: l'opposizione al capo dell'ufficio giudiziario (comma 4); tale rimedio va esperito in via prioritaria.
  • La declaratoria di "non luogo a provvedere" non sottrae automaticamente il provvedimento al regime di impugnazione speciale: la possibilità di opposizione al presidente o al capo dell'ufficio rimane il percorso tipico.
  • Il rimedio per abnormità è residuale: non è esperibile quando il legislatore ha previsto rimedi tipici ed efficaci; quindi prima di dedurre abnormità verificare l'esistenza e l'uso dei rimedi ordinari o speciali.
  • Se l'opponente ha già utilizzato il rimedio speciale (es. opposizione al Presidente), non è possibile ottenere la riqualificazione del successivo ricorso in cassazione come quel rimedio; ciò può determinare l'inammissibilità del gravame superiore.
  • In caso di impugnazioni manifestamente infondate o esperite nonostante rimedi già esperiti, è possibile la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.).
  • Per tutelare la presunzione di innocenza conviene agire tempestivamente (termini di decadenza previsti dall'art. 115-bis) e utilizzare il rimedio specifico previsto dalla norma, documentando la sussistenza della violazione e la necessità della correzione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.