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Ordinanza

Ordinanza n. 40/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della Sentenza n. 185/2024 del 20.02.2024 del Tribunale di Modena – Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena – Sezione Lavoro e della sentenza del TAR relativa al pagamento delle spese legali e della somma dovuta per la Carta docente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La parte ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, deducendo il mancato pagamento delle spese legali liquidate dal TAR con sentenza n. 745 del 26 giugno 2025 e della somma dovuta per la cosiddetta Carta docente, indicata nella medesima sentenza. Il TAR ha ritenuto indispensabile acquisire dall'Amministrazione la documentazione comprovante l'eventuale pagamento oppure, in mancanza, una relazione dettagliata sulle ragioni del mancato adempimento, con indicazione del funzionario responsabile del ritardo.

La decisione

Il Presidente del TAR ha disposto un incombente istruttorio, ordinando all'Amministrazione di trasmettere entro 60 giorni copia dei provvedimenti comprovanti il pagamento delle spese legali e della somma dovuta per la Carta docente. In alternativa, entro i successivi 30 giorni, l'Amministrazione dovrà depositare una relazione dettagliata sulle ragioni del mancato pagamento e indicare il funzionario responsabile del ritardo. L'adempimento è posto a carico del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o di un funzionario delegato, con facoltà di subdelega. La documentazione dovrà essere trasmessa al TAR e inserita nel fascicolo entro 90 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La decisione non definisce il giudizio di ottemperanza e non statuisce definitivamente sull'adempimento del giudicato.

Norme richiamate

  • art. 46, co. 2, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa dell'acquisizione di informazioni e documenti dall'Amministrazione nel processo amministrativo.

  • art. 65, co. 3, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la disposizione dell'incombente istruttorio necessario alla decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la decisione richiede di verificare l'avvenuto adempimento dell'Amministrazione a obblighi pecuniari stabiliti da precedenti pronunce, il giudice può ordinare il deposito della documentazione comprovante il pagamento o, in mancanza, di una relazione dettagliata sulle ragioni dell'inadempimento e sull'individuazione del funzionario responsabile del ritardo.
  • L'acquisizione istruttoria può essere ordinata direttamente al dirigente dell'ufficio competente o a un funzionario da questi delegato, anche con facoltà di subdelega, fissando un termine perentorio complessivo per la trasmissione della documentazione al giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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